Milleproroghe: in Gazzetta Ufficiale giornalisti negli Uffici Stampa e prepensionamenti

Una certezza: l’Inpgi 2 non sarà commissariato

ROMA – Giornalisti degli Uffici Stampa pubblici, prepensionamento dei giornalisti e sospensione del Commissariamento dell’Inpgi 1 fino al 30 giugno 2020. Eventualità, quest’ultima, naturalmente relativa solo alla Gestione Principale.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l’Inpgi 2 è, infatti, esente da ogni rischio perché all’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30  aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è chiaramente scritto che «entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l’Inpgi trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal  comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del  presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».
Inoltre, ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche «ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».
Infine il capitolo prepensionamenti: «I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. 2-bis.
L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale».
Il provvedimento entrato in vigore il 1° gennaio 2020 prevede, in particolare, che l’esercizio dell’autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. 
Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l’Inpgi trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data é sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.
Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell’informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell’Inpgi nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’Inpgi.
Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dall’Inps all’Inpgi, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171 milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027, 179 milioni di euro per l’anno 2028, 183 milioni di euro per l’anno 2029, 187 milioni di euro per l’anno 2030, 191 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031. All’onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto. (giornalistitalia.it)

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