ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 di ieri, 20 gennaio, il decreto 27 novembre 2020 che definisce le modalità operative e le procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale. (giornalistitalia.it)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l’art. 1, comma 1033;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1032 e l’art. 1, comma 1039, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l’«erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d’uso. Per tali finalità, nell’ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021»;
Visto, altresì, l’art. 1 comma 1040 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1039 […]»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito TUSMAR);
Vista la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;
Vista la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante «Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)» (di seguito PNAF);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di ripartizione delle frequenze»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Considerata la necessità di dover provvedere all’erogazione di un indennizzo in favore degli operatori di rete locali a seguito della liberazione delle frequenze oggetto di diritto d’uso in ottemperanza a quanto previsto dai richiamati commi 1032 e 1039 lettera b), dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto di dover quantificare l’indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali in base alla popolazione residente nelle province oggetto di ciascun diritto d’uso;
Considerata la necessità di dover indennizzare operatori che, servendo territori orograficamente complessi, hanno dovuto realizzare reti costituite da un numero elevato di impianti, affrontando, rispetto ad altri operatori, costi maggiori a parità di popolazione servita;
Ritenuto, quindi, necessario destinare una quota dell’indennizzo al ristoro degli impianti che dovranno essere disattivati;
Considerato che tale importo possa essere quantificato in euro 25.000.000;
Ritenuto pertanto che l’indennizzo da riconoscere agli operatori di rete locali debba tenere conto sia della popolazione residente nelle province oggetto del diritto d’uso che del numero di impianti
legittimamente eserciti operanti sulla frequenza da rilasciare oggetto del diritto d’uso;
Ritenuto di dover definire le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete che rilasciano le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le modalità operative e le procedure per l’erogazione di indennizzi previsti dall’art. 1, commi 1039, lettera b) e 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare degli indennizzi di cui all’art. 1 comma 1039, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 1032 della medesima legge, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2019.
Art. 3
Criteri di ripartizione delle risorse
1. Lo stanziamento complessivo di euro 304.200.000 destinato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 all’erogazione degli indennizzi di cui all’art. 1, comma 1039, lettera b) della medesima legge è ripartito tra i beneficiari di cui all’art. 2 del presente decreto in base ai criteri che seguono, al netto di un accantonamento pari al 1% per far fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a carico della procedura.
2. Le risorse stanziate, che al netto dell’accantonamento di cui al precedente comma 1 ammontano complessivamente a euro 301.158.000, vengono destinate al ristoro degli operatori di rete per la revoca dei diritti d’uso, tenendo conto sia della popolazione complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia degli impianti legittimamente eserciti, secondo le quote indicate al successivo comma 3.
3. Le risorse stanziate sono ripartite secondo le seguenti quote: euro 25.000.000 da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti; euro 276.158.000 da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee.
4. A ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2 sarà corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province cui il diritto d’uso o l’autorizzazione temporanea si riferisce.
5. Il numero di abitanti per provincia verrà calcolato in base ai dati della rilevazione Istat del 1° gennaio 2020, di cui all’allegato 1 del presente decreto.
6. Il valore unitario di ciascun impianto è determinato dividendo lo stanziamento di euro 25.000.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di impianti legittimamente eserciti.
7. Il valore unitario per abitante è determinato dividendo lo stanziamento di euro 276.158.000 di cui al precedente comma 3 per il numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee.
8. Per la titolarità dei diritti d’uso, delle autorizzazioni temporanee nonché dei singoli impianti verrà considerata la data di pubblicazione del presente decreto.
9. Nel caso di diritto d’uso con uso esclusivo della frequenza su tutto il territorio di una o più province (c.d. diritto d’uso completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, verrà considerato il valore della popolazione residente, di cui al precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d’uso.
10. Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima frequenza siano presenti più operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d’uso limitato), il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, sarà effettuato dividendo il numero totale degli abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d’uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza.
11. Nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore titolare di diritto d’uso limitato, esercito con più impianti, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo verrà considerata la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli impianti. Nel caso di collocazione di più impianti nello stesso comune, la popolazione di detto comune sarà calcolata una sola volta.
12. Nel caso di diritto d’uso specificatamente limitato all’area di servizio di un solo impianto o di autorizzazione temporanea specificatamente limitata all’area di servizio di un solo impianto, ai fini della quantificazione del relativo indennizzo sarà considerata la popolazione residente nel comune nel quale è situato l’impianto.
Art. 4
Procedura per beneficiare dell’indennizzo
1. I soggetti di cui all’art. 2, del presente decreto, al fine di beneficiare dell’indennizzo, devono far pervenire al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Divisione V – Contributi – viale America, 201 – 00144 Roma, apposita richiesta tramite Pec all’indirizzo indennizzi.banda700@pec.mise.gov.it
2. La richiesta deve contenere, a pena di esclusione dall’erogazione dell’indennizzo: a. ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita Iva, generalità del legale rappresentante, recapiti telefonici, Pec e persona di riferimento del soggetto o dei soggetti titolari del diritto d’uso o dell’autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale si richiede l’indennizzo;
b. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto o dei soggetti di cui alla lettera a); c. dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto d’uso o dell’autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale è previsto l’indennizzo e che lo abbia esercito nel rispetto degli obblighi connessi alla titolarità di tale diritto o di tale autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 e del decreto legislativo n. 177/2005 nonché delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
d. dichiarazione di avvenuto rilascio della frequenza per la quale è richiesto l’indennizzo e del contestuale spegnimento di tutti gli impianti operanti su tale frequenza, nel rispetto dei tempi previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 2019, o dichiarazione di avvenuto rilascio anticipato, in caso ciò si sia già verificato, in base alle scadenze previste nel medesimo decreto;
e. sottoscrizione della richiesta effettuata secondo le modalità stabilite dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Alla domanda dovrà essere accluso, pena l’esclusione, l’elenco degli impianti disattivati utilizzando il formato dati TD3 come previsto dall’allegato 1 della delibera Agcom 566/13/CONS.
Art. 5
Erogazione dell’indennizzo
1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, i soggetti di cui all’art. 2 possono presentare domanda per l’erogazione dell’indennizzo.
2. Il decreto direttoriale di concessione dell’indennizzo di cui al comma 3 è emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previa attestazione da parte dell’Ispettorato territoriale competente dell’avvenuto rilascio della frequenza interessata.
3. L’indennizzo è erogato ai soggetti di cui all’art. 2, entro sessanta giorni dall’adozione del decreto direttoriale di concessione.
Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo, concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti al momento dell’erogazione dell’indennizzo.
Art. 6
Revoca dell’indennizzo
1. Qualora risulti che il beneficiario dell’indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l’indennizzo è revocato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento.
2. La revoca dell’indennizzo comporta l’obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all’erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall’Istat, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nei casi di inottemperanza all’obbligo di versamento dell’ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell’indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.
Art. 7
Copertura degli oneri
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si fa fronte a valere sull’apposito capitolo di bilancio 7590 pg 2 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che ha una dotazione finanziaria di euro 230,3 milioni per l’esercizio finanziario 2020 e di euro 73,9 milioni per l’esercizio finanziario 2021.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 novembre 2020