ROMA – “Quando un’azienda fallisce e non ha erogato ai suoi dipendenti il Tfr, il giornalista interessato deve rivolgersi all’Inpgi, per ottenere la quota di Tfr mantenuta in azienda, e all’Inps per ottenere la quota di Tfr destinata alla pensione complementare”. Il direttore della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, e il direttore dell’Inpgi, Mimma Iorio, hanno avuto un incontro di chiarimento con la direzione generale dell’Inps in merito alla individuazione del soggetto (Inps o Inpgi) obbligato alla integrazione delle quote di Tfr destinate alla pensione complementare non versate a seguito di fallimento dell’azienda.
Come è noto, quando una azienda fallisce e non ha versato il Tfr spettante a ciascun lavoratore dipendente subentra uno speciale fondo di garanzia che provvede ad erogare al lavoratore le quote di Tfr maturate e non percepite. Il fondo di garanzia è gestito dall’Inps per tutti i lavoratori e dall’Inpgi per i giornalisti. Nel corso degli anni si è posto il problema della garanzia delle quote di Tfr che i lavoratori destinano alla pensione complementare. Cosa succede di queste quote quando un’azienda inadempiente fallisce?
Per tale fattispecie il legislatore ha istituito un diverso fondo di garanzia gestito direttamente dall’Inps. In questo caso, a differenza del precedente, l’Inpgi non sostituisce l’Inps. Di conseguenza, quando un’azienda fallisce e non ha erogato ai suoi dipendenti il Tfr, il giornalista interessato deve rivolgersi all’Inpgi, per ottenere la quota di Tfr mantenuta in azienda, e all’Inps per ottenere la quota di Tfr destinata alla pensione complementare.
Nonostante sia chiara la differenza tra i due fondi di garanzia (fondo di garanzia del Tfr in azienda e fondo di garanzia del Tfr destinato alla pensione complementare), in alcuni casi, quando il giornalista iscritto al fondo di pensione complementare, si è rivolto alla sede provinciale dell’Inps per ottenere l’accreditamento al fondo delle sue quote di Tfr destinate alla pensione complementare, si è trovato di fronte ad un diniego e si è sentito rispondere che la competenza era dell’Inpgi e non dell’Inps.
Tutti questi casi, quando sono stati segnalati al fondo di pensione complementare, sono stati comunicati alla direzione generale dell’Inps, che è intervenuta sulle proprie strutture periferiche per chiarire che la competenza all’accreditamento delle quote di Tfr destinate alla pensione complementare spetta, anche per i giornalisti, all’Inps e non all’Inpgi.
In merito, l’Inps ha confermato all’Inpgi e al fondo complementare dei giornalisti che “conformemente alla normativa in materia, l’Inps non ha mai posto riserve circa l’operatività nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti all’Inpgi del fondo di garanzia istituito dall’art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1992, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contribuiti alle forme di previdenza complementare”.
Tutto ciò premesso, qualora dovessero risultare casi di rifiuto da parte di sezioni provinciali dell’Inps all’accreditamento al fondo di pensione complementare dei giornalisti di quote di Tfr di aziende fallite, i giornalisti interessati sono invitati a rivolgersi alle Associazioni Regionali di Stampa, le quali si faranno carico ad inoltrarle al Fondo di Pensione Complementare che provvederà a segnalarlo all’apposito ufficio della direzione centrale dell’Inps.
In quali casi e come interviene lo speciale Fondo di garanzia per i giornalisti