ROMA – Per la Corte dei Conti Sezione di controllo della Lombardia un Comune non può rimborsare ad un giornalista del proprio ufficio stampa i 100 euro da lui spesi per la tassa annuale di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.
“In base alla legislazione vigente in materia e alla natura dell’attività cui il direttore di una testata giornalistica è preposto (leggi 47/1948 e 69/1963) la tassa di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti costituisce un’obbligazione professionale di natura personale che grava esclusivamente sulla persona fisica che richiede l’iscrizione, ricorrendo i presupposti di legge. Per tali motivi è compito dell’amministrazione valutare se le spese sostenute a titolo di tassa annuale d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, debbano essere recuperate”.
Con questa motivazione la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha, infatti, congelato perché non conforme a legge la spesa di 100 euro rimborsata ad un giornalista del proprio ufficio stampa dal Comune di Spinone al Lago, cittadina di mille abitanti in provincia di Bergamo. (giornalistitalia.it)
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