MILANO – “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat costo-vita alla data dell’1 gennaio 2024”.
Con lettera del 5 giugno 2024, protocollo 7646, il presidente del Tribunale civile di Milano, Fabio Roia, ha comunicato l’entità della rivalutazione monetaria aggiornata alla data del 1° gennaio 2024 delle cosiddette “tabelle milanesi”, relative alla liquidazione del danno non patrimoniale, frutto di un complesso lavoro di ricalcolo messo a punto dalla dottoressa Elena Riva Crugnola, coordinatrice dell’“Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano” e dal dottor Damiano Spera, coordinatore del “Gruppo danno alla persona” (vedere lettera del 4 giugno 2024 protocollo 7599).
La lettera del presidente Roia è stata inviata, oltre che ai magistrati ordinari e onorari del Tribunale di Milano, ai Giudici di pace di Milano e Rho, ai relativi cancellieri e al Consiglio Superiore della Magistratura, anche all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano nonché ai Presidenti dei Consigli degli Ordini professionali che hanno sede a Milano e cioè: avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, medici, psicologi e al Direttore dell’Istituto di medicina legale.
Tuttavia, ci si è, purtroppo, del tutto dimenticati dei giornalisti, che sono direttamente interessati al 7° capitolo riportato alle pagg. 100-103 ed intitolato “Criteri orientativi per la liquidazione dal danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa – Edizione 2024”.
Una “gaffe” davvero clamorosa se si considera che le cosiddette “tabelle milanesi” in base alle quali la magistratura, in assenza di una precisa normativa di legge e sostituendosi al Parlamento, quantifica il danno non patrimoniale da diffamazione, cioè “il danno morale e relazionale”, non si applicano esclusivamente nel distretto giudiziario di Milano, ma valgono automaticamente per tutta Italia dopo le recenti e univoche convalide da parte della Cassazione civile che costituiscono ormai “diritto vivente”.
Ecco i nuovi importi che In caso di condanna di un giornalista per diffamazione i tribunali italiani potranno liquidare con rivalutazione al 1° gennaio 2024 in favore di una persona diffamata a titolo di risarcimento del danno morale e del danno da relazione, suddivisi nelle 5 seguenti diverse fasce, rivalutate del 17,4901% rispetto al 2018, che tengono conto dei dispositivi di 89 sentenze, emesse tra il 2014-2017 e riesaminate da un Gruppo di lavoro coordinato dalla dott. Anna Cattaneo, e precisamente di 41 sentenze del Tribunale di Milano, 26 sentenze del Tribunale di Roma e 22 sentenze di altri Tribunali (Bologna, Monza, Firenze, Brescia, Asti, Livorno, Cagliari, Padova, Salerno, Taranto, Bari, Ferrara):
1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00:
– limitata/assente notorietà del diffamante;
– tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento;
– minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio;
– minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria;
– assente risonanza mediatica;
– tenue intensità elemento soggettivo;
– intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00:
– limitata/modesta notorietà del diffamante;
– limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata);
– modesto spazio della notizia diffamatoria;
– modesta/assente risonanza mediatica;
– modesta intensità elemento soggettivo.
3) diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00:
– media notorietà del diffamante;
– significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
– uno o più episodi diffamatori;
– media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento);
– eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
– natura eventuale del dolo.
4) diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell’importo da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00:
– elevata notorietà del diffamante;
– uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale);
– notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato;
– eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose;
– elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale;
– risonanza mediatica della notizia diffamatoria;
– elevata intensità elemento soggettivo.
5) diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 58.745,00.
Sulla base delle 89 sentenze esaminate è stato anche calcolato l’importo medio matematico liquidato, pari ad euro 26.290,00 (aumentato ad euro 30.888,00 alla data dell’1 gennaio 2024), mentre la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della Legge sulla Stampa del 1948, che in molti casi può aggiungersi al risarcimento del danno non patrimoniale, è stata tendenzialmente calcolata in una percentuale da 1/8 a 1/3 del danno liquidato. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
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