“Ponderare gli interessi della tutela del segreto con l'informazione pubblica”

Svizzera, il diritto di informare non è punibile

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Il Consiglio Federale svizzero

Il Consiglio Federale svizzero

BERNA (Svizzera) – I giudici devono ponderare gli interessi della tutela del segreto da una parte e dell’informazione dell’opinione pubblica dall’altro. Ne è convinto il Consiglio federale, che ha preso conoscenza, senza metterla in discussione, della proposta di modifica dell’articolo 293 del Codice penale elaborata dalla Commissione degli affari giuridici del Nazionale.
Con il suo progetto la commissione mira ad armonizzare il tenore dell’art. 293 del Codice penale, che protegge la formazione dell’opinione delle autorità con la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Con la modifica di questa disposizione, che punisce la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, s’intende affermare con chiarezza “che i giudici ponderino l’interesse al mantenimento del segreto da un lato e quello all’informazione del pubblico dall’altro”.
Nel caso in cui il secondo prevalesse sul primo, il progetto prevede “l’impunibilità”, ossia l’assoluzione, anziché la “mera esenzione dalla pena” come previsto finora.
Nel suo parere, il Consiglio federale stabilisce che la disposizione riveduta debba continuare a proteggere la formazione dell’opinione delle autorità legislative, esecutive e giudiziarie e in tal modo garantire che queste possano lavorare in modo efficiente e indipendente.
Nel contempo anche i privati cittadini coinvolti in un procedimento penale, civile o amministrativo in veste di imputati, vittime o testimoni continuano ad essere tutelati dalla diffusione di informazioni che potrebbero nuocere loro. Pertanto, vanno responsabilizzati anche i giornalisti, che “devono come finora valutare l’opportunità di pubblicare un’informazione sensibile”.
Secondo la proposta commissionale, “in assenza di un interesse preponderante alla tutela del segreto, per coerenza la pubblicazione di un segreto non deve, quindi, essere punibile”.
Il governo è del parere che le modifiche proposte “non siano problematiche”. Sono, infatti, conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale, che è a sua volta conforme alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
“Il Consiglio federale reputa decisivo, piuttosto, che la commissione del Nazionale si sia in linea di massima pronunciata a favore del mantenimento dell’articolo 293 del Codice penale”. (Ats)

 

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