ROMA – Il giornalista con contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg che lavora nel giorno di una festività infrasettimanale come oggi, martedì 1 novembre, ha diritto in aggiunta alla retribuzione mensile ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80%.
Lo ricorda il segretario generale aggiunto della Fnsi, Carlo Parisi, evidenziando, invece, che venerdì 4 novembre, ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni, verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26° della stessa.
Al giornalista con contratto nazionale giornalistico Fnsi- Aeranti-Corallo che lavora il 1° novembre le prestazioni lavorative straordinarie, festive e notturne andranno compensate con le seguenti maggiorazioni: lavoro festivo 30%, lavoro festivo notturno 35%. La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario del 4 novembre.
Comunque, in sostituzione delle festività soppresse, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti che non saranno di norma fruiti unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.
Infine, il giornalista assunto con accordo Fnsi-Uspi, in caso di prestazione lavorativa domenicale e/o festiva ha diritto ad 1/26° della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% ed al riposo compensativo. In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art.1 della legge 5.3.1977 n. 54 ed a seguito del D.P.R. 25.12.1985, n.792, saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti. (giornalistitalia.it)
Oggi 1° novembre (infrasettimanale) e venerdì 4 (soppressa) nei contratti di lavoro