ROMA – Importanti novità in tema di revisione del meccanismo di indicizzazione per gli anni 2023 e 2024 delle pensioni dei giornalisti ex INPGI 1, ora INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche sono previste dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge finanziaria del Governo Meloni per il 2023, approvata dalla Camera con il voto di fiducia il 24 dicembre scorso (già Stampato Camera n. 643-bis), che da domani passerà all’esame del Senato (Disegno di legge n. 442).
Sono state, così, ritoccate le percentuali che erano state rese note dal Governo nei giorni scorsi (tra parentesi sono indicate le precedenti percentuali che sono state sostituite) e avvantaggiano ora gli ultra 75enni i quali beneficiano di un aumento della pensione lorda del 6,4 per cento (prima non era previsto nulla).
Tutte queste novità entreranno in vigore dal 1° gennaio prossimo. Ma l’INPS ha comunicato che momentaneamente procederà da gennaio alla rivalutazione delle pensioni completa al 100% solo per i beneficiari il cui importo sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo, vale a dire 2.101,52 euro lordi. Per tutti gli altri pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita con gli arretrati sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023, cioè da febbraio 2023 in poi. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
PENSIONI: COME CAMBIA LA PEREQUAZIONE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
Comma 309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell’85 per cento (era, invece, l’80 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento (era, invece, il 55 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento (era, invece, il 50 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento (era, invece, il 40 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento (era, invece, il 35 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Comma 310. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni (prima non era previsto nulla, ndr) e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS.
Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz