ROMA – Via libera da parte dei Ministeri vigilanti delle clausole di salvaguardia previste dalla riforma dell’Inpgi. Le tutele per i giornalisti disoccupati o dipendenti in aziende in stato di crisi erano state sospese in attesa di maggiori informazioni sulla platea interessata e sull’impatto sull’equilibrio della gestione.
Oggi il Ministero del lavoro ha espresso parere favorevole alle clausole completando, così, il percorso di approvazione della riforma. Le deroghe riguardano in totale 183 colleghi che avranno un anno di tempo, a partire dal 21 febbraio scorso (data di approvazione della riforma da parte dei ministeri), per maturare i vecchi requisiti di accesso alla pensione. “È un passaggio molto importante – ha dichiarato il presidente dell’Inpgi, Marina Macelloni – perché ci consente di offrire una tutela in più a quei colleghi che subiscono più di altri il peso della crisi del settore e conferma la capacità dell’Istituto di attuare tutte le forme di solidarietà compatibili con la propria solidità economica”.
I Ministeri vigilanti hanno approvato anche gli articoli del nuovo regolamento rimasti in sospeso ad eccezione di quelli che riguardano le modifiche all’accredito dei contributi figurativi e al riscatto del praticantato svolto presso le scuole di giornalismo. (giornalistitalia.it)
RIFORMA: ULTERIORI MISURE APPROVATE DAI MINISTERI VIGILANTI
A seguito degli approfondimenti richiesti con la nota del 20 febbraio 2017 – con la quale è stata approvata parzialmente la Riforma deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 62/2016 – i Ministeri vigilanti con provvedimento del 4 maggio 2017 hanno dato il via libera alle seguenti ulteriori misure:
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
In deroga ai nuovi requisiti potranno accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti – anche con abbattimenti – previsti dalla previgente normativa, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante. Le clausole di salvaguardia hanno una durata di 12 mesi, che decorrono – così come specificato dai Ministeri vigilanti – dalla data di approvazione dell’art.4 del Regolamento, avvenuto in data 21 febbraio 2017.
CATEGORIE |
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
(condizioni concorrenti e non alternative) |
Giornaliste e giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione. | – Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016;
– Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario; – Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento (21/02/2017). |
Giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi. | – Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016;
– Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento (21/02/2017). |
Pertanto, nel periodo di salvaguardia, i soggetti rientranti nella platea definita dalla suddetta tabella potranno accedere al trattamento pensionistico con i seguenti requisiti:
Pensione di anzianità: 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età,con applicazione delle penalizzazioni riferite all’anticipazione rispetto ai 40 anni di contribuzione o ai 62 anni di età. Ai fini del requisito contributivo, in base alla previgente normativa regolamentare, sono considerate utili anche le anzianità contributive INPS (limitatamente alle gestioni AGO).
Le penalizzazioni in caso di anticipazione sono le seguenti:
Anni Anticipo Pensione | Abbattimento % da applicare al computo delle pensioni | |
Anni interi | Frazioni mensili di anno | |
0 | – | 0,397 |
1 | 4,76 | 0,361 |
2 | 9,09 | 0,329 |
3 | 13,04 | 0,303 |
4 | 16,67 | 0,278 |
5 | 20,00 | – |
Pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione ed almeno 65 anni di età per gli uomini e 63 anni per le donne. Le donne possono accedere alla pensione anche a partire dai 60 anni di età, ma in tal caso si applicano le penalizzazioni riferite all’anticipazione rispetto ai 65 anni di età. Ai fini del requisito contributivo, in base alla previgente normativa regolamentare, sono considerate utili anche le anzianità contributive INPS (limitatamente alle gestioni AGO).
Per le donne, le penalizzazioni in caso di anticipazione sono le seguenti:
Anni Anticipo Pensione | Abbattimento % da applicare al computo delle pensioni | |
Anni interi | Frazioni mensili di anno | |
0 | – | 0,199 |
1 | 2,38 | 0,181 |
2 | 4,55 | 0,165 |
3 | 6,52 | 0,152 |
4 | 8,34 | 0,139 |
5 | 10,00 | – |
CALCOLO DELLA PENSIONE
Calcolo contributivo. Per le contribuzioni successive al 1/01/2017, la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.
Per gli assicurati il cui trattamento è determinato con il sistema misto (retributivo/contributivo), la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non può comunque essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l’applicazione agli attuali scaglioni reddituali delle seguenti aliquote:
Scaglioni della Retribuzione pensionabile
|
Aliquote di rendimento % |
|||
fino a |
44.456,00 |
2,00
|
||
da |
44.456,01 |
a |
59.126,48 |
1,60
|
da |
59.126,49 |
a |
73.796,96 |
1,35
|
da |
73.796,97 |
a |
84.466,40 |
1,10
|
oltre |
84.466,40 |
0,90
|
La quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, quindi, non può essere di importo maggiore rispetto a quella calcolata con il sistema di calcolo retributivo e, conseguentemente, viene posta in pagamento la quota di minor importo.
ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE SETTIMANALE
In materia di anzianità contributiva è stata recepita la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni.
Tale disposizione prevede un minimo retributivo settimanale per l’accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS – equivalente nel 2017 a 870,00 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l’anzianità contributiva sarà riparametrata alla retribuzione effettiva.
A decorrere dal 1/01/2017 la contribuzione viene, quindi, accreditata in settimane. Le contribuzioni acquisite “in mesi” fino al 31/12/2016 sono trasformate in settimane con il rapporto di 52 settimane = 1 anno.
INTERVENTI NON APPROVATI DAI MINISTERI VIGILANTI
- CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: non è stata approvata la disposizione regolamentare che modificava il massimale retributivo per l’accredito della contribuzione figurativa. Tale misura prevedeva l’accredito della contribuzione figurativa entro il limite di 1,5 volte la retribuzione contrattuale minima del Capo-redattore. Di conseguenza, resta in vigore l’attuale massimale corrispondente alla retribuzione minima contrattuale del Capo-redattore aumentata degli scatti di anzianità.
- PRATICANTATO SVOLTO NELLE SCUOLE DI GIORNALISMO: i Ministeri non hanno approvato la possibilità di riscatto.
I Ministeri, altresì, hanno invitato l’ente ad esplicitare nel Regolamento che l’onere per tutti i tipi di riscatto dovrà essere determinato con il nuovo sistema di calcolo contributivo e sulla base di appositi coefficienti attuariali.
Mimma Iorio
direttore generale Inpgi
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Lorusso e Macelloni: «Scongiurato il rischio di creare esodati»
ROMA – «L’approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle clausole di salvaguardia previste nella riforma dell’Inpgi rappresenta una buona notizia per tutta la categoria”. Lo affermano, in una nota congiunta, Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi, e Marina Macelloni, presidente dell’Inpgi, evidenziando che “si tratta di una misura di tutela importante in un momento così difficile per tutto il settore. Con buona pace di chi, anche all’interno della categoria, aveva già preconizzato scenari catastrofici, la stretta collaborazione fra Fnsi e Inpgi ha consentito di avviare una positiva interlocuzione con il ministero del Lavoro e di far valere le ragioni di colleghe e colleghi che avrebbero rischiato di diventare esodati. In questo modo, viene riaffermata la necessità di salvaguardare le posizioni di colleghe e colleghi più deboli, così come nello spirito della manovra di riequilibrio dei conti approvata dall’Inpgi con il sostegno delle parti sociali”. (giornalistitalia.it)