Dopo due richieste respinte, accolta all’unanimità la domanda dell’ex agente “Betulla”

Renato Farina re-iscritto all’Ordine dei giornalisti

Renato Farina

Renato Farina

MILANO – Con 8 voti a favore su 8 presenti (era assente solo il presidente Gabriele Dossena), quindi all’unanimità, Renato Farina è stato re-iscritto nell’elenco professionisti dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.
La vicenda dell’ex agente Betulla (collaboratore dei servizi segreti) era iniziata il 28 settembre 2006, quando l’Ordine della Lombardia, come dallo stesso spiegato all’epoca dei fatti, aveva inflitto la sanzione della sospensione per 12 mesi a Renato Farina, all’epoca vice direttore di “Libero”, a causa dei suoi rapporti con il Sismi nell’ambito del sequestro di Abu Omar. Il Procuratore generale aveva impugnato la decisione e ne aveva chiesto la radiazione. Lo stesso Farina si era poi cancellato dall’Albo proprio alla vigilia di una sanzione disciplinare da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sottraendosi così al giudizio dei colleghi.
Nel dicembre scorso, il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso di Farina dando ragione all’Ordine dei giornalisti della Lombardia, chiamato in causa per una presunta “condotta illecita volta a comprimere la libertà di pensiero del dottor Farina”.
Al centro della controversia ben 271 articoli scritti da per i quotidiani “Libero” e “Il Giornale”, nonostante non risultasse più iscritto all’Albo dei giornalisti. L’Ordine della Lombardia era, infatti, intervenuto perché, nonostante la cancellazione dall’Albo, Farina aveva continuato a collaborare ai due quotidiani svolgendo, di fatto, la professione giornalistica.
Il giudice Mariano Del Prete, del Tribunale di Milano, aveva anche ritenuto assolutamente inconsistente la difesa di Renato Farina che invece, nell’intervento da parte dell’Ordine, riteneva di individuare una “condotta volta a comprimere la libertà di pensiero”.
“Da questa decisione – aveva commentato Gabriele Dossena, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – esce ulteriormente rafforzata e legittimata la funzione di controllo esercitata dagli Ordini professionali, un’attività da sempre basata sul rispetto della deontologia e sulla oggettività dei fatti, a tutela anche dei lettori”.
Il 15 dicembre 2012, sempre l’Ordine della Lombardia, aveva respinto una nuova domanda presentata, due mesi prima, dallo stesso Farina, che chiedeva la sua re-iscrizione all’Albo dopo la sentenza della Corte di Cassazione Terza Sezione Civile che, sul ricorso proposto da Renato Farina contro il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e contro il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nonché contro la Procura Generale della Repubblica c/o Corte d’Appello di Milano, aveva cassato la sentenza impugnata annullando il provvedimento di radiazione.
Nell’occasione, il Consiglio regionale lombardo dell’Ordine dei giornalisti aveva motivato la sua decisione “dopo attenta valutazione del comportamento di Farina in questi ultimi anni e dopo la sua audizione”. 
Fra le motivazioni, “quella dell’esistenza di una sentenza di patteggiamento per la sua collaborazione con i servizi segreti, attività del tutto incompatibile con l’esclusività della professione giornalistica”.
 Inoltre, perché “Farina si è cancellato dall’Albo nell’imminenza della decisione disciplinare assunta dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, evidentemente per sottrarsi al giudizio dei colleghi. 
Nonostante la cancellazione Farina ha continuato a collaborare quotidianamente con più pezzi e per diversi anni a varie testate, di fatto continuando a svolgere la professione giornalistica, con un atteggiamento di svalutazione nei confronti dell’ente di categoria preposto alla vigilanza”. 
L’Ordine Regionale non aveva, insomma, ritenuto che all’epoca ci fossero da parte di Farina “segni di mutamento nella considerazione dell’ente, tali da indurre a modificare i criteri di rigore e serietà necessari in queste situazioni”.
“Segni di mutamento” che, evidentemente, il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha oggi ravvisato, modificando “i criteri di rigore e serietà necessari in queste situazioni”.

Farina: “Ho agito in buona fede, ma so di aver sbagliato”

MILANO – “Ho agito in buona fede, con la presunzione di salvare il mondo, ma sono cosciente di avere contravvenuto gravemente alle regole di comportamento della categoria dei giornalisti”. Così Renato Farina, secondo quanto da egli stesso riferito all’Ansa, si è rivolto questa mattina ai componenti del consiglio dell’Odg della Lombardia che, all’unanimità, lo hanno rescritto nell’albo dei giornalisti.
“Sono molto contento proprio dell’unanimità della decisione – ha detto Farina – perché, pur essendo convinto di non avere ricevuto regali, so bene che in questa Italia è rarissimo che prevalga il senso di giustizia e di diritto al di là degli schieramenti politici e per questo ringrazio di cuore i colleghi che questa mattina hanno preso la decisione”.
“Mi sono sentito ascoltato – ha aggiunto l’ex vicedirettore di Libero – e non sotto processo, quando ho fornito i chiarimenti sui comportamenti del passato. Alcuni erano atti che ritenevo doverosi per la mia coscienza, compiuti con la presunzione di andare in soccorso del mondo, altri erano compiuti sulla base di un’ideologia, atti sbagliati perché ho trascurato le regole di comportamento della comunità dei giornalisti”.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Renato Farina propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale, che aveva respinto il reclamo proposto, ai sensi dell’art.63 della legge n.69 del 1963, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con la quale, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e in riforma della pronuncia di primo grado del Consiglio Regionale, gli era stata inflitta la sanzione della radiazione dall’Ordine per avere collaborato con il Sismi, ricevendone compensi.
Resistono con separati controricorsi sia il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, sia il Conslglio Nazionale, che hanno pure depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il Farina lamenta la violazione dell’art. 48 della legge 3 febbraio 1963, n.69, unitamente al vizio di motivazione, assumendo che il Consiglio Nazionale non avrebbe potuto esercitare il potere disciplinare nei suoi confronti, avendo egli precedentemente rassegnato le dimissioni dall’Ordine e non essendo quindi più iscritto all’Albo dal 20 marzo 2007, a seguito di presa d’atto del Consiglio Regionale.
1.1.- La censura riferita all’art.360, n.5, cod. proc. civ. è inammissibile, in difetto della chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume viziata.
1.2.- La censura di violazione di legge, trasfusa in un idoneo quesito di diritto, è invece sostanzialmente fondata.
Secondo iI citato art. 48 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, iI potere disciplinare è esercitato dal Consiglio regionale o interregionale nei confronti degli «iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro»,
è pacifico in punto di fatto che, nelle more del procedimento, il Farina ha fatto venir meno la sua iscrizione nell’albo dei giornalisti, a seguito di dimissioni rassegnate iI 1 marzo 2007, di cui il Consiglio Regionale ha preso atto iI 20 marzo successivo.
Assume la Corte di appello di Milano che tale norma impedirebbe I’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di chi non era iscritto all’albo al momento dell’inizio del procedimento, ma non anche nei confronti di chi, originariamente iscritto all’albo, abbia successivamente fatto venir meno, a seguito di cancellazione volontaria, tale requisito.
Detta tesi non può essere condivisa, non essendo dubbio che la cancellazione dall’Albo comporti il radicale venir meno del potere disciplinare da parte dell’organo.
Né d’altro canto potrebbe ritenersi che sia illegittima, e quindi da disapplicare, la presa d’atto delle dimissioni, effettuata dal Consiglio Regionale della Lombardia, in mancanza dl una norma la quale espressamente preveda – come nel caso dell’art. 37 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardo agli avvocati – l’impossibilità di disporre la cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.
Questa Corte è consapevole del fatto che ben diverse sono le conseguenze della radiazione e della cancellazione volontaria e di come quindi l’iscritto sia sostanzialmente reso arbitro della prosecuzione del procedimento disciplinare e della irrogazione stessa della sanzione.
Tale evidente vuoto normativo non può peraltro condurre ad una diversa interpretazione della normativa, tenuto conto delle caratteristiche del potere disciplinare che, seppure ispirato a prevalenti interessi pubblicistici, è comunque, per sua natura, esercitabile solo sul presupposto della perdurante iscrizione all’Ordine al momento della irrogazione della sanzione disciplinare.
D’altro canto l’art. 37 del R.d.l. n. 1578 del 1933 conferma tale assunto, in quanto esso – pur dettando una regola più rigorosa in ragione delle specificità della professione forense – non consente l’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che non sia più iscritto all’albo bensì – con una disciplina che evidentemente non può estendersi alle altre categorie professionali – fa espresso divieto di disporre la cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, a riprova del fatto che la perdurante iscrizione all’albo è condizione per I’irrogazione della sanzione.
2.- Restano assorbite le altre due censure, con cui il Farina si duole della mancata sospensione del procedimento e dell’irrogazione della sanzione massima.
3.- La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e decidendo questa Corte nel merito – va annullata la sanzione perché il procedimento disciplinare doveva essere dichiarato estinto.
4.- La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione in quanto essa non poteva essere irrogata per estinzione del procedimento disciplinare: spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 maggio 2011.

I commenti sono chiusi.