ROMA – La Corte Suprema di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento del tecnico Pasquale Malara e condannato la società Alfa Gi Produzioni Editoriali Integrate srl, editrice dell’emittente televisiva Reggio Tv fondata dall’editore Eduardo Lamberti Castronuovo, ex assessore alla legalità della Provincia di Reggio Calabria, alle spese del giudizio e al rimborso delle spese generali.
Con sentenza depositata, il 28 luglio scorso, alla Cancelleria della IV Sezione Lavoro, la Corte di Cassazione (Giuseppe Napoletano presidente, Antonio Manna, Federico Balestrieri, Adriano Piergiovanni Patti e Matilde Lorito consiglieri) ha, infatti, rigettato il ricorso di Alfa Gi avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva annullato la sanzione disciplinare (10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla contribuzione) comminata al lavoratore il 18 maggio 2009 e accertato l’illegittimità del licenziamento.
La stessa Corte, il 28 maggio 2009, con applicazione della tutela obbligatoria aveva condannato la società al pagamento in favore di Pasquale Malara, difeso dall’avv. Domenico Massimo Pedone, di 27mila 609,25 euro per differenze retributive e Tfr, 1982 euro per indennità di preavviso. rigettando la domanda risarcitoria (per danni da imperizia e negligenza nella prestazione) di Alfa Gi srl in via riconvenzionale.
La Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, ha pertanto ritenuto inutile il contro appello del lavoratore, limitandosi a condannare Alfa Gi al pagamento delle spese di giudizio liquidate di 10mila euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso spese nella misura del 15% e accessori di legge. Ed ancora, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, la Cassazione ha condannato Alfa Gi al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ognuno dei due ricorsi rigettati.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in particolare, ha ritenuto infondata l’impugnazione della società Alfa Gi “in esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, della ravvisata prova dal primo giudice dell’orario a tempo pieno (anziché parziale, come formalmente concordato tra le parti) osservato dal lavoratore e del diritto al suo migliore inquadramento, corrispondente alle superiori mansioni effettivamente svolte”.
Bocciati tutti i motivi (9 contenuti nel primo ricorso e uno nel secondo) illustrati dai legali dell’editore di Reggio Tv, Giuseppe e Raffaele D’Ottavio. Tra le argomentazioni evidenziate dalla Suprema Corte, nella sentenza di condanna di Alfa Gi, viene evidenziato il corretto adempimento dell’operazione “trifasica” della Corte d’appello di Reggio Calabria in materia di “accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché di raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati”. (giornalistitalia.it)
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