Per il Tar è illegittima senza l’autorizzazione del titolare del diritto su articoli e pagine

Rassegna stampa: no alla riproduzione integrale

ROMA – La rassegna stampa, fatta mediante la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è illegittima.
È il principio espresso dal Tar del Lazio in due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti da l’Eco della Stampa per contestare due ordinanze dell’Agcom che sollecitavano la società a rimuovere dal proprio servizio stampa le opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli de Il Sole 24 Ore, di Class Editori, Avvenire, Il Tempo, Italia Oggi Editori Erinne, Editoriale Libero, La Prealpina e Corriere dello Sport, recanti la clausola di riproduzione riservata, nonchè a interrompere la riproduzione degli articoli.
Dopo aver ritenuto infondati i motivi di censura relativi alla ritenuta carenza assoluta di potere dell’Agcom sul tema, sulla preclusione del procedimento dell’Autorità in pendenza di un giudizio civile e di una sentenza passata in giudicato, e sulla ritenuta disparità  di trattamento nei confronti degli altri operatori di settore, i giudici si sono concentrati sul tema della violazione della legge sul diritto d’autore.
“L’Agcom – si legge nelle sentenze – ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d’autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società  ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione”.
Applicando le coordinate normative ai casi specifici, per il Tar “emerge che la rassegna stampa (fatta come la fa la ricorrente) con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione è illegittima. Tale attività  non assurge ad un’autonoma opera dell’ingegno, non effettuando alcuna sintesi e rielaborazione degli articoli, bensì una mera selezione di articoli altrui. Trattandosi di attività  svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità  non ricorre, peraltro, alcuna esimente. Ne consegue che l’Agcom ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore”.
Nel merito, secondo i giudici “non trova rispondenza nel dato normativo l’affermazione secondo la quale la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste” dalla legge sul diritto d’autore “affinchè possa essere configurata una violazione del diritto di riproduzione”; e “non ha pregio” il motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità  della delibera Agcom laddove la stessa “assegna alla ricorrente il termine di due giorni per provvedere alla rimozione dal proprio servizio di rassegna stampa delle opere digitali consistenti negli articoli recanti la clausola di riproduzione riservata”, giacchè “il termine breve di due giorni previsto nel regolamento è proporzionale all’esigenza cautelare di fornire una pronta ed immediata tutela del diritto d’autore”. (ansa)

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