ROMA – La legittimità della diffusione per finalità informative televisive dell’immagine di una persona presuppone non solo un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, ma anche la specifica riferibilità dell’informazione all’attività svolta dalla persona nel contesto della problematica di carattere generale trattata e, quindi, sull’effettiva necessità della rivelazione della sua identità ai fini della completezza della notizia. Lo stabilisce la I Sezione Civile della Corte di Cassazione (presidente R. Rordorf, relatore G. Mercolino).
La vicenda trae origine da un servizio di “Striscia la notizia” che, il 4 dicembre 2004, mandò in onda alcuni brani di colloqui registrati, a insaputa dell’interessato, da un inviato della trasmissione presentatosi nella finta veste di un cliente interessato alla sua attività di consulente aziendale. La sentenza della Cassazione
Cassata una sentenza della Corte d’appello favorevole a “Striscia la notizia”