ROMA – Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i., trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate.
Nell’elenco sono individuati i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020 e l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Gli importi indicati nell’elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.
Da ricordare che la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta è una sorta di prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2020, è necessario inviare, con la stessa modalità, dal 1° al 31 gennaio 2021, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione. (giornalistitalia.it)
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