ROMA – L’Inpgi ha prorogato al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale dei liberi professionisti con regime forfettario. A seguito delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies della Legge n. 58 del 28 giugno 2019 (di conversione del Decreto Legge n. 34/2019), l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 64/E, ha infatti precisato che i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, Irap ed Iva, dovuti da alcune categorie di contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 190/2014 e che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, sono posticipati al 30 settembre 2019.
“La disciplina – spiega il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga – ha carattere generale e trova, quindi, applicazione anche nei confronti di quei giornalisti rientranti nelle predette fattispecie. Pertanto, i giornalisti interessati dalla proroga potranno presentare all’Inpgi la comunicazione reddituale entro il 30 settembre, senza che incorrano nelle sanzioni di cui di cui all’art. 8 del Regolamento.
Ai fini procedurali, sarà tuttavia necessario che gli interessati comunichino all’Istituto la sussistenza nei loro confronti dei requisiti previsti dalla norma, che comportano la proroga dei termini di scadenza dei versamenti fiscali.
Si ricorda che alla comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma sono tenuti tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2018 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
• libero-professionale con Partita Iva;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
• mediante cessione di diritto d’autore.
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2018 pari quindi a 15.710,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa –rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2019. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in tre rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2019.
CASI PARTICOLARI:
– Assenza di reddito professionale: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2018. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e/o aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2018, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2018.
– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato Inpgi per altra attività libero professionale (partita Iva, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione utilizzando l’allegato modulo.
Si ricorda, infine, che l’art. 8 del vigente Regolamento (http://www.inpgi.it/?q=node/1079) prevede, nei casi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza, l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale. (giornalistitalia.it)
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