Nuova età pensionabile di vecchiaia dei giornalisti: Stato, Fondo Fieg o Istituto?

Prepensionamenti Inpgi: chi paga la differenza?

Inpgi

Pierluigi Roesler Franz

Pierluigi Roesler Franz

ROMA – Come impatterà la riforma delle pensioni Inpgi sui vecchi e nuovi prepensionamenti a seguito della nuova età pensionabile di vecchiaia di giornalisti e giornaliste? Ma chi pagherà ora la differenza: lo Stato, il Fondo Fieg o l’Inpgi? Sarebbe forse opportuno un chiarimento circa gli effetti pratici della riforma delle pensioni Inpgi sui vecchi e nuovi prepensionamenti per effetto delle nuove età pensionabili previste per giornalisti e giornaliste.
Attualmente in base alle leggi 2, 14 e 33 del 2009 gli oneri relativi al pensionamento anticipato ex art. 37 della legge 416 del 1981 sono posti a carico dello Stato fino al raggiungimento dell’età di vecchiaia dei giornalisti coinvolti nei piani di riorganizzazione concordati tra le parti sociali ed acquisiti dal Ministero del Lavoro. Da tale data in poi restano a carico dell’Inpgi.
Lo scivolo contributivo è riconosciuto fino a 5 anni di contributi figurativi, nei limiti di un massimo di 30 anni di contributi. Qualora il giornalista, sia uomo che donna, abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta dal richiedente.
Sulla base di queste norme, ad esempio, l’Inpgi, su richiesta del Ministero del Lavoro, comunicò con nota n. 154 del 24 marzo 2009 che «sulla base dello stanziamento pari a 20 milioni di euro, il numero dei prepensionamenti possibili ammontava a circa 290 casi. A sua volta il Ministero del Lavoro fissò in 290 il numero di unità ammissibili al beneficio del prepensionamento per il 2009 con oneri a carico del bilancio di Stato nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro, così suddivisi:
a) 10 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) 10 milioni di euro annui sul capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro.
La recente riforma delle pensioni varata dal Consiglio d’amministrazione dell’Istituto il 27 luglio scorso ed ora all’esame dei Ministeri vigilanti pone, però, una serie di delicate questioni giuridiche che dovranno essere attentamente valutate. Infatti dal 1° gennaio 2016 per i giornalisti il diritto alla pensione di vecchiaia Inpgi maturerà a 66 anni, e non più a 65, mentre per le giornaliste passerà a 63 anni fino al 30 giugno 2017 e poi aumenterà via via gradualmente di un anno ogni 18 mesi successivi fino a raggiungere i 66 anni dal 1° luglio 2020 (vedere art. 4 del Regolamento). Ma chi si accollerà il costo in più relativo all’allungamento dell’età pensionabile di giornaliste e giornalisti prepensionati: lo Stato, il Fondo Fieg o l’Inpgi?

Pierluigi Roesler Franz
Sindaco Inpgi

ScivoloNormativa di riferimento sui prepensionamenti ex art. 37 della legge 416 del 1981 e successive modificazioni
L’art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria» é stato modificato ed integrato dall’art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con cui é stata prevista la facoltà, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di Cigs, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: «per i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al 58° anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’Inpgi medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’art. 4 del regolamento adottato dall’Inpgi e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;
L’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L’art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito il seguente comma 1-bis all’art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: «L’onere annuale sostenuto dall’Inpgi per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, é posto a carico del bilancio di Stato. L’Inpgi presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l’onere conseguente é posto a carico del bilancio dell’Inpgi, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato».
L’art. 19 di cui al capoverso precedente, comma 18-quater, prevede che «gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto».
L’art. 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, stabilisce quanto segue: «Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, é introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) per il finanziamento dell’onere eccedentario».

Per ulteriori informazioni:
http://www.inpgi.it/?q=node/214

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