ROMA – Il portale internet Kisstube.tv, uno dei 152 siti finiti sotto sequestro l’8 novembre scorso su ordine del Gip di Roma, Alessandra Boffi, non ha violato alcuna normativa a tutela del diritto d’autore attraverso la messa a disposizione di link a film e partite di calcio. Lo ha stabilito il tribunale del riesame (presieduto da Bruno Azzolini) che, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Fulvio Sarzana, ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro principalmente per la violazione dei principi stabiliti dalle recenti sentenze Bestwater e Svensson, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che aveva infatti stabilito la liceità delle attività di linking e di embedding su Youtube.
Il penalista, in una nota, ha espresso soddisfazione per l’applicazione (la prima volta in Italia) dei principi contenuti nelle sentenze citate, secondo cui “la diffusione su un sito web, mediante il cosiddetto embedding (incorporazione), di un’opera protetta non è qualificabile come “messa a disposizione del pubblico” e, pertanto, non costituisce violazione del diritto d’autore nella misura in cui l’opera non è diretta ad un nuovo pubblico o divulgata con una modalità tecnica diversa da quella adottata per la comunicazione originale”.
Il portale Kisstube.tv era stato sequestrato dalle Unità speciali della Guardia di Finanza, assieme ad altri 151 siti internet nell’ambito dell’operazione Odissea: il giudice ne aveva disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, per la presunta abusiva diffusione gratuita dell’offerta on-line del prodotto.
Il procedimento della Procura aveva preso il via dopo una segnalazione del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria delle Fiamme Gialle. La misura restrittiva era stata eseguita attraverso gli internet service providers italiani. Ma il riesame ha annullato l’ordine di sequestro nei confronti del titolare del sito, uno sviluppatore nel settore dell’embedding di video, che aveva realizzato filmati per le squadre di calcio della Juventus e della Roma, per Save The Children, per il Ministero dei Beni Culturali, per Telethon e per il produttore Illy.
Il tribunale, nel motivare la decisione, “osserva che il decreto di sequestro non contiene alcuna valutazione in ordine alla condizione legittimante costituita dal «fumus commissi delicti», limitandosi il giudice di fase ad indicare il reato per cui si procede a carico di ignoti, senza tuttavia compiere alcuna valutazione sugli elementi in base al quale si possa ritenere integrato, a livello di «humus», l’illecito ipotizzato.
Alla mancanza di ogni motivazione sul «humus» del reato consegue l’annullamento del decreto impugnato e la restituzione, a cura del pm, di quanto in sequestro all’avente diritto”. Restano immutati i sequestri a carico degli altri 151 siti coinvolti nell’operazione Odissea, per la mancata tempestiva impugnazione da parte di quest’ultimi del decreto di sequestro. (agi)