Da oggi al 22 luglio le domande per selezionare massimo 100 dipendenti

Personale Inpgi all’Inps: ecco il decreto

ROMA – Al via, alle ore 16 di oggi, la procedura di selezione dei dipendenti in servizio all’Inpgi ai fini dell’inquadramento all’Inps ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e con il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta.
Con decreto del 30 giugno 2022 sono state, infatti, individuate le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui all’art. 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2021, n.234, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’Inps del personale selezionato al fine di garantire la continuità della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” trasferita all’Inps, a far data dal 1° luglio 2022.
Il contingente di personale in servizio all’Inpgi da inquadrare all’Inps è stato definito, al 31 dicembre 2021, in numero non superiore a 100 unità e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 16 del 22 luglio 2022.

La sede Inpgi in via Nizza 35 a Roma

Agli stessi fini, con specifico riferimento alle funzioni ispettive già svolte da Inpgi, un contingente massimo di 12 unità di personale già inquadrate nel servizio ispettivo dell’Inpgi, nell’ambito del contingente oggetto di selezione relativo all’area C, viene inquadrato nel ruolo ispettivo ad esaurimento dell’Inps di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, del personale che transiterà dall’Inpgi all’Inps verrà riconosciuto entro il limite massimo del trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, più elevato tra quello in godimento in Inpgi e quello della corrispondente qualifica e incarico in Inps, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021, nonché nel rispetto dei limiti delle quantificazioni delle risorse finanziarie trasferite all’Inps ai sensi dell’articolo 1, comma 115, della medesima legge, salvo i miglioramenti economici successivi al completo assorbimento dell’assegno ad personam di cui al citato articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021. (giornalistitalia.it)

LEGGI ANCHE:
L’avviso di selezione Inpgi-Inps
La tabella di comparazione
Il decreto del Ministero del lavoro

I commenti sono chiusi.