ROMA – È finita davanti alla Corte Costituzionale la delicata questione della riduzione della pensione di reversibilità nella misura del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio, nel caso in cui sia stato contratto dal pensionato dopo i 70 anni di età e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Il verdetto della Consulta é atteso entro l’anno.
L’eccezione é stata sollevata dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con ordinanza del 24 marzo 2014 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) per la quale la disposizione contenuta nell’art. 18 comma 5 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 violerebbe la Costituzione.
Tale norma prevede testualmente che: “Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale é proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995”.
Sulla complessa materia si ricordano tutta una serie di decisioni dell’Alta Corte che, a partire dal 1988, hanno via via cancellato norme pensionistiche apparentemente analoghe. Eccone il dettaglio:
1) la sentenza n. 587 del 12-31 maggio 1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che escludevano il diritto alla pensione di reversibilità in presenza di una determinata differenza di età (20 e 25 anni) tra i coniugi. In particolare sono stati ritenuti illegittimi per ingiustificata irrazionalità ex art. 3 della Costituzione:
a) l’art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell’Ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”) limitatamente alle parole “e se la differenza d’età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20”;
b) l’art. 81, terzo comma, t.u. approvato con Dpr 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole “e che la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni”;
c) l’art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza della Consulta del 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole “e la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni”.
Nell’occasione la Consulta affermò che “il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti”.
2) la sentenza n. 123 del 7-16 marzo 1990, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni che subordinavano il diritto alla pensione di reversibilità ad una certa durata del matrimonio. In particolare sono stati ritenuti illegittimi per irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione:
a) l’art. 81, terzo comma, del Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole “a condizione che il matrimonio sia durato almeno 2 anni”;
b) l’art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) imitatamente alle parole “sia durato almeno 2 anni”;
c) l’art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell’Ente “Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto”) limitatamente alle parole “e sia durato almeno 2 anni”.
La Consulta stabilì che “nella società attuale, con il crescere dell’età media sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente è dato rilevare nel tempo odierno, in cui prevalgono sovente, o cercano comunque di prevalere sui singoli, interessi largamente di massa. Il rapporto di coppia è ricercato e contratto, quindi, da persone in età avanzata, quale fonte di reciproco conforto nell’attuazione di una unione volta ad affrontare, nelle migliori reciproche condizioni di vita, le quotidiane esigenze.
È di chiara evidenza, dunque, come tale contesto di realtà assolutamente contraddica ad una presunta genesi del coniugio tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o fraudolenti per i quali, là dove in effetti posti in essere, diversamente dovrebbero ritrovarsi le remore opportune. La normativa qui largamente descritta nei suoi effettivi presupposti si pone, perciò, irrazionale, per la generalità dei casi, in quanto collegata alla mera durata del matrimonio”.
3) la sentenza n. 189 del 12 aprile – 2 maggio 1991, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma che escludeva, in via generale, il diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge quando il lavoratore pensionato ha contratto matrimonio dopo il compimento del 72° anno d’età ed il matrimonio non è durato almeno 2 anni. Si tratta dell’art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l’art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);
4) la sentenza n. 450 del 4-13 dicembre 1991, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due norme che non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza che sia nata prole ancorchè postuma, meno di un anno. Si tratta dell’art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell’art. 40, terzo comma, del Dpr 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno;
5) la sentenza n. 1 del 20-22 gennaio 1992, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma analoga a quella del punto precedente. Si tratta dell’art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio);
6) la sentenza n. 187 del 7-13 giugno 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che avesse contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell’assicurato. Si tratta dell’art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, Enpav), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell’assicurato;
7) la sentenza n. 447 del 19-28 dicembre 2001, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma volta a prevedere che la pensione di reversibilità non spettasse nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell’iscritto. Si tratta dell’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell’iscritto.
Pierluigi Roesler Franz
Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati
dell’Associazione Stampa Romana