Altro che due bonus Covid-19 di 600 euro, incassati “a sbafo” oltre 5 miliardi di euro

Paga Pantalone: doppia pensione ai parlamentari

Pierluigi Roesler Franz e la Camera dei deputati

ROMA – Una proposta per risolvere lo scandalo della doppia pensione (pensione + vitalizio) agli ex parlamentari a spese di “Pantalone” in vigore da 50 anni e costato agli italiani oltre 5 miliardi di euro per effetto anche dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori. È del giornalista Pierluigi Roesler Franz che, nella sua lunga e prestigiosa carriera di cronista, si è occupato dei vitalizi dei parlamentari da una trentina d’anni prima per il Corriere della Sera, poi per La Stampa.
Problema che, purtroppo, rischia di restare irrisolto quando, invece, vi sarebbe una facilissima soluzione che Franz ha già segnalato cinque anni fa ai presidenti della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e del Senato, Pietro Grasso. «Ma – osserva Pierluigi Franz a Giornalisti Italia – non ebbi alcuna risposta. E anche nei vari dibattiti in tv si continua a non ricordare mai che gli ex parlamentari in aggiunta al vitalizio incassano anche una pensione a sbafo (per il 100% fino al 1999 e per il 70% dal 1999 in poi). È questo il punto centrale della questione di cui stranamente ci si dimentica sempre di parlare. È un vero scandalo perché la doppia pensione a spese di “Pantalone”, in vigore da oltre 50 anni, é costata sinora agli italiani oltre 5 miliardi di euro, una cifra astronomica e assolutamente ingiustificabile».
«Tutto – spiega Franz a Giornalisti Italia – é legato all’erronea interpretazione estensiva – manipolativa dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) – che consente l’accredito dei contributi previdenziali figurativi, cioè gratuiti, per deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri e governatori regionali e sindaci di grandi città. Infatti fino al 1999 ogni ente previdenziale (Inps, Inpdap, Enpals e Inpgi per i giornalisti, ecc.) accreditava i contributi sulla posizione di ciascun eletto senza aver, però, incassato nulla. Dal 2000 (art. 38 della legge 488 del 1999) é rimasto, invece, a carico dell’eletto circa il 30% del costo di questi contributi, mentre il restante 70% é rimasto a esclusivo carico dell’ente previdenziale».
Franz afferma che «per l’Inpgi, ad esempio, é stato un vero disastro! Poi, parallelamente, entrava in scena il vitalizio, cosicché, di fatto, l’eletto pagava 0 e prendeva 2 (cioè pensione e vitalizio) fino al 1999, mentre pagava il 30% e prendeva il 200% dal 1999 in poi (cioè vitalizio e 2/3 della pensione)!».
«La mia soluzione – spiega Franz – é semplicissima ed é condensata in poche righe nella proposta fatta ai presidenti delle Camere. Si basa sul buon senso, sull’equità e sull’equilibrio ed é perfettamente in linea con la Costituzione e con la tanto decantata spending review. Pertanto, nessuno potrebbe lamentarsene, né ricorrere alla magistratura».
Ma vediamo in cosa consiste la proposta: «In via interpretativa e in sede di “autodichia” si dovrebbe formalizzare da parte delle Presidenze del Senato e della Camera una sorta di gentlemen’s agreement, in base al quale senza bisogno di alcuna legge i lavoratori eletti deputati o senatori (lo stesso discorso dovrebbe valere naturalmente per i consiglieri e presidenti di Regione, per i sindaci di grandi città e per gli eurodeputati, ndr) hanno diritto a mantenere il loro precedente posto di lavoro per tutta la durata del mandato e a vedersi accreditare, rispettivamente, dalla Camera o dal Senato i contributi previdenziali originariamente versati dall’azienda o dall’ente presso cui prestavano lavoro dipendente.
Resta, tuttavia, ad esclusivo carico di ogni deputato e senatore la quota di contributi già di sua spettanza come lavoratore dipendente, come già prevede l’art. 38 della legge n. 488 del 1999. I deputati e i senatori già iscritti ad enti previdenziali prima della loro elezione non hanno, invece, diritto di percepire alcun vitalizio da Camera o Senato. In pratica, hanno diritto a percepire il vitalizio da Camera o Senato esclusivamente quei deputati e senatori non iscritti ad enti previdenziali prima della loro elezione».
In sintesi, un qualsiasi lavoratore (magistrato, avvocato dello Stato, manager, dirigente bancario, pilota, medico ospedaliero, professore universitario, ambasciatore, insegnante di scuola elementare, media o di liceo, militare, carabiniere, poliziotto, generale, ammiraglio, sindacalista, giornalista ecc.) eletto deputato o senatore avrebbe diritto a mantenere il precedente posto di lavoro per tutta la durata del mandato parlamentare e a vedersi poi accreditare i contributi nello stesso identico modo in cui avveniva prima della sua elezione, cioé pagando la propria quota di competenza.
Pertanto la Camera o il Senato dovrebbero semplicemente sostituirsi all’azienda per i contributi relativi alla sola parte datoriale, mentre il deputato o il senatore dovrebbe continuare versare la sua quota di pertinenza così come già avveniva in precedenza. Ma senza più godere successivamente di alcun vitalizio a spese di “Pantalone”. Altrimenti continuerebbe, di fatto, a scattare ingiustamente la seconda pensione gratis per l’ex senatore o l’ex deputato per lo stesso periodo di tempo di permanenza a Palazzo Madama o a Palazzo Montecitorio.
Naturalmente lo stesso discorso dovrebbe valere per i consiglieri e presidenti di Regione, per i sindaci di grandi città e per gli eurodeputati». (giornalistitalia.it)

   LA LETTERA APERTA INVIATA DA PIERLUIGI FRANZ
AI PRESIDENTI DI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO

– Al Presidente del Senato
Senatore Pietro Grasso
– Alla Presidente della Camera dei Deputati
Onorevole Laura Boldrini

Oggetto: No alla doppia pensione per gli ex parlamentari a spese di “Pantalone” (=Stato italiano) grazie alla distorta interpretazione dell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori.

ROMA, 1 marzo 2015
Egregio Presidente Grasso,
Gentilissima Presidente Boldrini,

Laura Boldrini

nel congratularmi vivamente per la Vostra lodevolissima e nobilissima iniziativa, che non ha precedenti e che sta riscuotendo un vastissimo consenso anche on line tra i cittadini, di revocare senza bisogno di alcuna legge l’erogazione dei vitalizi agli ex parlamentari che siano stati condannati in via definitiva dalla magistratura per mafia, corruzione o altri reati gravi, mi permetto di segnalare alla Vostra cortese attenzione un altrettanto delicatissimo problema giuridico, connesso sempre ai vitalizi di ex deputati ed ex senatori, che, per effetto della distorta interpretazione di una norma di legge, sarebbe sinora costato all’Erario in circa 45 anni almeno 5 miliardi di euro (10 mila miliardi di vecchie lire). Un onere pesantissimo e per di più privo di qualsiasi copertura finanziaria, come invece impone l’art. 81 della Costituzione. 

Si tratta dell’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, norma quasi sconosciuta dello Statuto dei Lavoratori di cui nessuno parla, a differenza di quanto avvenuto per l’ormai famigerato ed ultra noto art. 18 in tema di licenziamento per giusta causa da un’azienda (vedere allegato 1 in calce).
Infatti, grazie ad una stravagante invenzione giuridica assolutamente di parte e ad un tacito accordo trasversale e bipartisan, migliaia di ex deputati e senatori in 45 anni hanno potuto graziosamente usufruire delle cosiddette doppie pensioni a spese di “Pantalone” (=Stato italiano) , cioè fino al 1999 “pago 0, ma prendo 2“ (in altri termini pago 0 e incasso il 200%), mentre dal 2000 in poi “pago un terzo, ma prendo 2” (in altri termini pago il 30% e incasso il 200%)!
Questa norma assolutamente corretta e garantista nelle intenzioni del professor Gino Giugni, padre dello Statuto dei lavoratori, ha, però, avuto nella realtà disastrosi effetti nel bilancio dello Stato e di istituti previdenziali come l’Inps o l’Inpgi 1 (unico ente privatizzato sostitutivo dell’Inps).

Pietro Grasso

Occorre, quindi, rimediare al più presto, rimettendo le cose finalmente al loro posto con saggezza, equilibrio ed equità e rispettando, proprio in un tempo come questo di gravi ristrettezze economiche, gli obiettivi primari del governo Renzi, cioè quelli di ridurre, tagliare ed evitare sperperi e sprechi. 

Peccato, però, che la classe politica con grande abilità e furbizia abbia sinora evitato di autoflagellarsi, come se i sacrifici li dovessero pagare solo tutti gli altri cittadini, riservandosi una zona franca, pressoché intoccabile, nel labirinto pensionistico.
Eppure l’art. 31 dello Statuto dei lavoratori era stato correttamente creato proprio per garantire a qualunque cittadino eletto deputato, senatore, consigliere o presidente di Regione, sindaco di grandi città (poi questo sacrosanto diritto é stato esteso anche ai deputati del Parlamento europeo) di mettersi in aspettativa e di poter conservare il precedente posto di lavoro fino al termine del mandato, mantenendo anche una adeguata copertura previdenziale.
In pratica, se un lavoratore dipendente pubblico o privato viene eletto deputato, il suo posto di lavoro, finché resterà in carica come onorevole, potrà essere preso temporaneamente da un altro lavoratore. Ma una volta cessato l’incarico a Montecitorio, l’ex deputato potrà tranquillamente tornare al suo vecchio posto di lavoro in azienda, mentre il suo sostituto dovrà andarsene. Per tutto questo periodo all’ex onorevole dovrà anche essere assicurata la precedente copertura previdenziale senza alcun “buco contributivo”.
Fin qui non ci si potrebbe, quindi, scandalizzare e al compianto professor Giugni non si potrebbe rimproverare nulla, perché leggendo e rileggendo o imparando anche  a memoria l’art. 31 tutti sarebbero concordi nel ritenerla una disposizione assolutamente garantista e corretta.
Peraltro, come ha giustamente sentenziato la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 149 del 3 maggio 2002, «le garanzie costituzionali, per chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive, sono quelle di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro», oltre che di poter «accedervi in condizioni di eguaglianza (art. 51 della Costituzione), essendo rimesso alla discrezionalità legislativa (influenzabile anche da una valutazione degli interessi attinenti alla situazione economica generale) il trattamento economico e giuridico del lavoratore chiamato alle funzioni anzidette, con il vincolo, in ogni caso, derivante dalle predette garanzie costituzionali».

 Senonché c’é un trucco nascosto e nella pratica tale norma di garanzia é stata abilmente manipolata.
Ma di chi la colpa? È l’effetto di una subdola interpretazione del significato del termine “vitalizio” che –  in virtù della cosiddetta “autodichia” ed autonomia assoluta di bilancio di Montecitorio e di palazzo Madama che impedisce sul nascere qualsiasi successivo controllo da parte della Corte dei Conti – la Camera e il Senato hanno elargito alla fine del loro mandato anche agli ex deputati ed ex senatori che avevano mantenuto la copertura previdenziale grazie all’art. 31.

 Ebbene anch’essi hanno avuto diritto a tenersi stretto il vitalizio grazie alla stravagante interpretazione che il vitalizio non potesse essere considerato una pensione.

Il Senato della Repubblica

Pertanto in circa 45 anni migliaia di ex parlamentari hanno di fatto messo in tasca una sorta di doppia pensione pagata da “Pantalone” senza che la legge lo prevedesse espressamente: per la precisione per deputati, senatori, europarlamentari, governatori di Regioni e sindaci di grandi città, che prima di essere eletti avevano già una posizione previdenziale aperta a loro nome, fino al 1999 scattava una doppia pensione interamente gratis, in quanto l’intero costo dei contributi era a carico di ciascun ente previdenziale presso cui era già iscritto il parlamentare, mentre per 3/4 gratis dal 2000 in poi, in quanto l’art. 38 della legge finanziaria n. 488 del 1999 (vedere allegato 2 in calce) ha in parte ridotto il “regalo” dello Stato, prevedendo che se il deputato voleva incrementare i suoi contributi doveva comunque versare di tasca propria la quota di sua competenza (circa il 9%) come lavoratore subordinato. Restava, invece, a totale carico del rispettivo ente previdenziale (Inps, ex Inpdap, Inpgi, ecc.) la pesante quota (variabile dal 22% al 31%) per i contributi figurativi sulla futura pensione, quota che fino all’elezione veniva pagata dal datore di lavoro.
Parallelamente é aumentata nel corso del tempo anche la platea dei beneficiari dell’art. 31 che comprende anche i dipendenti di enti pubblici (in genere) eletti nei Consigli regionali, in base all’intervento di interpretazione autentica, operato con l’art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica).
Essendomi di fatto preclusa quindi la possibilità, riservata ad ogni cittadino, di presentare una duplice e parallela Mozione sia al Senato, sia alla Camera, in base all’art. 50 della Costituzione in quanto l’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori é una norma che non va modificata – perché testualmente ben scritta, priva di errori e costituzionalmente corretta –, ma che va solo interpretata nel modo giusto, mi permetto di sottoporre alle SS. VV., in qualità di “super partes”, una semplice quanto elementare proposta che risponderebbe ai requisiti di buon senso e di equità e che si attaglierebbe perfettamente sia alla formulazione letterale dell’art. 31 della legge 300 del 1970, sia alla spending review, rispettando in pieno il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione che oggi é, invece, palesemente violato.
In via interpretativa e in sede di autodichia si dovrebbe formalizzare da parte delle Presidenze del Senato e della Camera una sorta di gentlemen’s agreement, in base al quale senza bisogno di alcuna legge «i lavoratori eletti deputati o senatori (lo stesso discorso dovrebbe valere naturalmente per i consiglieri e presidenti di Regione, per i sindaci di grandi città e per gli eurodeputati, ndr) hanno diritto a mantenere il loro precedente posto di lavoro per tutta la durata del mandato e a vedersi accreditare, rispettivamente, dalla Camera o dal Senato i contributi previdenziali originariamente versati dall’azienda o dall’ente presso cui prestavano lavoro dipendente.
Resta, tuttavia, ad esclusivo carico di ogni deputato e senatore la quota di contributi già di sua spettanza come lavoratore dipendente, come prevede l’art. 38 della legge n. 488 del 1999. I deputati e i senatori già iscritti ad enti previdenziali prima della loro elezione non hanno diritto di percepire alcun vitalizio da Camera o Senato.
Hanno, invece, diritto a percepire il vitalizio da Camera o Senato solo quei deputati e senatori non iscritti ad enti previdenziali prima della loro elezione».
In sintesi, un qualsiasi lavoratore (magistrato, avvocato dello Stato, manager, dirigente bancario, pilota, medico ospedaliero, professore universitario, ambasciatore, insegnante di scuola o di liceo, generale, ammiraglio, militare, carabiniere, poliziotto, sindacalista, giornalista ecc.) eletto deputato o senatore avrebbe diritto a mantenere il precedente posto di lavoro per tutta la durata del mandato parlamentare e a vedersi poi accreditare i contributi nello stesso identico modo in cui avveniva prima della sua elezione, cioé pagando la propria quota di competenza.
 
Pertanto la Camera o il Senato dovrebbero semplicemente sostituirsi all’azienda per i contributi relativi alla sola parte datoriale, mentre il deputato o il senatore dovrebbe continuare versare la sua quota di pertinenza così come già avveniva in precedenza. Ma senza più godere successivamente di alcun vitalizio a spese di “Pantalone”. Altrimenti continuerebbe di fatto a scattare ingiustamente la seconda pensione gratis per l’ex senatore o l’ex deputato per lo stesso periodo di tempo di permanenza a Palazzo Madama o a Palazzo Montecitorio.
Naturalmente lo stesso discorso dovrebbe valere per i consiglieri e presidenti di Regione, per i sindaci di grandi città e per gli eurodeputati.
 
Come é ovvio questa normativa non potrebbe avere effetto retroattivo (anche se sarebbe forse giusto farlo), ma costituirebbe comunque un atto di buona volontà delle Camere nei confronti dei cittadini e nessuno potrebbe più lamentarsi degli ingiustificati privilegi finora goduti da ex deputati ed ex senatori.
Peccato che tra le migliaia di proposte e disegni di legge presentate in questa legislatura a Montecitorio e a palazzo Madama non ve ne sia nessuno che preveda l’abolizione della doppia pensione per i parlamentari.

 Viceversa quattro anni fa l’ex Presidente del Consiglio Enrico Letta fu il primo firmatario di un’apprezzabile e condivisibile proposta di legge per abolire i vitalizi dei parlamentari (vedere allegati 3 e 4 in calce). Ma il documento é rimasto lettera morta, restando chiuso nei cassetti di Montecitorio senza neppure essere stato mai esaminato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera e finendo così in un cestino.
Ci si attendeva poi che da premier l’onorevole Letta, coerentemente con quanto aveva ipotizzato il 21 dicembre 2010, avesse ripresentato questa sua proposta come iniziativa dell’Esecutivo e quindi con ben altra valenza, ma soprattutto con ottime chances di vederla trasformata in legge. Purtroppo, queste legittime aspettative dei cittadini sono andate deluse. L’ex numero 1 di palazzo Chigi deve essere evidentemente rimasto suggestionato dalla lavata di testa fattagli in una lettera dell’aprile 2011 dal presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, Gerardo Bianco, già segretario del Ppi (vedere allegato in calce).
 
Coraggio, quindi, Presidente Grasso e Presidente Boldrini, provvedete ora a far Vostro, nell’ambito dell’autodichia delle Camere, il mio suggerimento o il vecchio progetto Letta n. 3981 con gli opportuni aggiustamenti, perché andava davvero nel segno giusto prevedendo, tra ’’altro, l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio e il divieto di accumulo del vitalizio con i contributi graziosamente elargiti da “Pantalone” (=Stato italiano). I cittadini italiani saranno certamente con voi e l’Erario ne trarrà un grande beneficio come l’Inps e l’Inpgi 1 che potranno risparmiare milioni di euro.
RingraziandoVi anticipatamente per la cortese attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi invio i miei più cordiali saluti.

Pierluigi Roesler Franz

Art. 31 dello Statuto dei lavoratori, approvato con legge n. 300 del 20 maggio 1970
(Aspettativa  dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
 La  medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed  integrazioni,  nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le  disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il  trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.

La “pezza” del 1999

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-1999
(Supplemento Ordinario n. 227)
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

Art. 38 (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive e funzioni pubbliche)

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, deve essere effettuato alla amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 medesimo secondo le modalità previste dall’articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020 4. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 3, del decreto legislativo, 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo come successivamente modificato e integrato che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5, si applica anche ai periodi contributivi antecedenti il 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

 

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3981
Proposta di legge d’iniziativa dei deputati LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, MOSCA, VACCARO
Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari presentata il 21 dicembre 2010

Onorevoli Colleghi! — L’odierno quadro demografico, caratterizzato da un rilevante incremento della speranza di vita alla nascita e da un ridotto tasso di fertilità, ha imposto negli ultimi quindici anni importanti riforme della previdenza obbligatoria, che hanno profondamente inciso sulla disciplina previgente.
La riforma adottata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, e poi a più riprese modificata, ha comportato il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici e la decisa tendenza verso l’elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ponendo a proprio fondamento il principio dell’equità attuariale tra contributi versati nel corso della vita attiva e trattamento pensionistico.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha tra l’altro previsto, in ossequio al principio dell’equità attuariale e in considerazione della maggiore frammentarietà delle moderne carriere lavorative, la cumulabilità dei periodi contributivi afferenti a diverse forme di previdenza obbligatoria (cumulabilità piena per i lavoratori soggetti al solo sistema contributivo e solo in parte limitata per i restanti lavoratori).
Sforzo del disegno di riforma perseguito negli ultimi anni è stato inoltre quello di procedere verso una progressiva armonizzazione dei trattamenti, eliminando le situazioni di favore verso alcune categorie precedentemente determinate da una normativa stratificata e disomogenea.
In questo quadro l’attuale regolazione dell’assegno vitalizio di cui fruiscono i parlamentari si configura – per la sproporzione tra contributi versati e trattamenti percepiti e per l’età anticipata alla quale è possibile accedere ai suddetti trattamenti – come un vero e proprio privilegio, la cui conservazione sarebbe particolarmente odiosa agli occhi dell’opinione pubblica.
La presente proposta di legge intende, al contrario, garantire ai cittadini che svolgono il mandato parlamentare, e solo per il periodo del mandato, un trattamento in tutto e per tutto analogo a quello che gli altri cittadini si vedono riconosciuto in relazione ai propri periodi di lavoro. Il parlamentare non verrebbe in questo modo favorito (come invece accade con la normativa vigente), né danneggiato (cosa che potrebbe disincentivare l’impegno in politica di particolari categorie di soggetti, con detrimento per la democrazia).
La normativa proposta estende quindi ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l’applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio, assimilando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. Tali periodi saranno pienamente ricongiungibili con gli altri periodi di contribuzione.

Si prevede, infine, la possibilità per gli Uffici di presidenza delle due Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
Quanto agli odierni assegni vitalizi che, com’è noto, gli Uffici di presidenza delle due Camere hanno disciplinato in assenza di un’idonea regolazione di legge, la presente proposta di legge ne fa venire meno il presupposto e ne prevede la soppressione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 (Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare)

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Ai fini pensionistici, l’esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente.
3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l’indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell’articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall’articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Gli uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dispongono la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i parlamentari.

Art. 2 (Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

1. Ai periodi assicurativi relativi all’esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. È fatta salva per il parlamentare la possibilità di optare per la contribuzione figurativa relativa all’attività di lavoro dipendente dalla quale è collocate in aspettativa in ragione dell’elezione al Parlamento. Si applicano in tale caso le norme di cui all’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.

Art. 3 (Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).
1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) nell’ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono deliberare di avvalersi dell’Inps per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di presidenza provvedono a fornire all’Inps tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni.
2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere sono tenuti, nei confronti dell’Inps, agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

  (Previdenza complementare).
1. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono prevedere l’istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

 (Entrata in vigore)
1. La presente legge si applica a decorrere dalla XVII legislatura.

“

La nostra battaglia per l’abolizione dei vitalizi”

Enrico Letta

Si chiama “Nuove disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari” ed è una proposta di legge n. 3981 depositata alla Camera il 21 dicembre 2010, primo firmatario Enrico Letta, cofirmatari i parlamentari Francesco Boccia, Gianni Dal Moro, Paola De Micheli, Laura Garavini, Eugenio Mazzarella, Alessia Mosca e Guglielmo Vaccaro.
Nell’ambito di una riorganizzazione del sistema pensionistico dei parlamentari, il testo presentato propone il suo inserimento all’interno delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti ed autonomi, prevedendo un cumulo tra pensione e redditi da lavoro evitando l’accumulo dei contributi versati durante il mandato ad contributi “altri”, relativi allo stesso periodo.
La proposta –  avanzata da Enrico Letta già in occasione della campagna per le primarie del 2007 –  prevede quindi l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio, perché è giusto che la politica venga retribuita ma non è giusto che lasci privilegi per tutta la vita.
Si tratta di una risposta non demagogica alle esigenze di sobrietà ed equità poste dalla difficile situazione che viviamo in questo periodo e alle richieste di riforma e di sblocco che i più diversi livelli della società, dalla gente “normale” alle associazioni nazionali e istituzionali, fino al presidente Napolitano, avanzano all’unisono, ormai da qualche tempo, alla classe politica.
Vale la pensa di segnalare, a questo proposito, la legge regionale n.13 emanata dall’Emilia Romagna, voluta fortemente da Matteo Richetti, Presidente dell’Assemblea legislativa e approvata dal Parlamento regionale il 23 dicembre 2010, negli stessi giorni in cui la proposta di legge nazionale veniva depositata. Nell’articolo 5 si prevede proprio l’abrogazione dell’istituto dell’assegno vitalizio regionale, a partire dal 1 gennaio 2011.
Affrontare la riforma del sistema pensionistico parlamentare proprio nel pieno della crisi potrebbe essere un passo importante anche verso l’abbassamento dei toni nello scontro tra politica e gente “normale”, che percepisce sempre più l’istituzione parlamentare come una “casta” fatta di privilegi, portando a ridurre la distanza e la sfiducia verso il Parlamento e contribuendo a riaprire un dialogo costruttivo con tutti coloro che stanno aspettando di ritornare ad una Politica, con l’iniziale maiuscola.

Gerardo Bianco

Enrico Letta, 24 ottobre 2011

Ma Gerardo Bianco non ci sta!

«Caro Enrico, sono davvero curioso di leggere la relazione che accompagnerà il tuo preannunciato progetto di legge sull’abolizione del vitalizio parlamentare e sulla regolamentazione delle primarie nella vita dei partiti». Appartengono allo stesso partito, il Pd, eppure il presidente dell’Associazione degli ex parlamentari, Gerardo Bianco, già segretario del Ppi da cui proviene anche Enrico Letta, non si è trattenuto dal fargli un clamoroso liscio e busso finora rimasto riservato.
La lettera risale a tre giorni fa ed ora è stata pubblicata anche sul sito internet dell’associazione. «In verità, mi è parsa abbastanza balzana l’idea di abbinare i due argomenti», attacca Bianco, «ma, a pensarci bene, forse un nesso c’è, ed è quello di concepire la nostra democrazia come un sistema politico per ricchi!»
All’anziano leader democristiano non interessa tanto l’argomento delle primarie per le quali «non inganni la prima esperienza prodiana di offerta dell’obolo da parte dei votanti; la seconda ha già dimostrato che occorrono parecchie risorse economiche». E se diventassero obbligatorie per legge «saranno solo i paperoni o le loro “marionette” a giocarsi la partita».
Ma è sul vitalizio che Bianco è sbottato: «Mi verrebbe da dire, tu quoque Henrice nella giostra del qualunquismo nostrano, senza un minimo di riflessione». Nella sua lunga lettera Jerry White spiega a Letta che il riconoscimento della indennità ai parlamentari ha la sua origine («antica, e a.C.») nel principio che tutti i cittadini possano accedere alla massima carica elettiva («ricchi o poveri che siano»). È una «garanzia» per evitare anche per il dopo mandato «la subordinazione ai corposi interessi di lobbies».
«Da seniores», conclude Bianco, «potremmo, forse, offrire qualche utile suggerimento come abbiamo da tempo proposto, ma ci basta, comunque, che venga rispettata la nostra storia che, prima o poi, sarà anche la vostra, di persone che hanno inteso servire con passione l’Italia e non inseguire “privilegi” che tali non sono». (Italia Oggi, 9 novembre 2011)

Disegno di legge S. 2888 (già C. 3225 approvato alla Camera il 26 luglio 2017) sull’abolizione dei vitalizi.

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE N. 2888 d’iniziativa dei deputati RICHETTI, MALPEZZI, DE MENECH, FAMIGLIETTI, Marco DI MAIO, MIGLIORE, AMODDIO, MORANI, MANFREDI, GANDOLFI, MORETTO, ASCANI, ZAN, COPPOLA, TENTORI, CARRESCIA, FREGOLENT, DONATI, CIMBRO, PIAZZONI, D’INCECCO, PATRIARCA, GADDA, MARZANO, NARDUOLO, VENITTELLI, MELILLI, CRIVELLARI, GASPARINI, CRIMÌ, FANUCCI, BASSO, D’OTTAVIO, COVA, Giovanna SANNA, LODOLINI, RAMPI, LAVAGNO, SENALDI, AMATO, MOSCATT, BONOMO, LA MARCA, CASTRICONE, PALMA, CAMANI, PRINA, VENTRICELLI, Andrea ROMANO, FRAGOMELI, GIULIANI, CAROCCI, MURA, PILOZZI, SCUVERA, IORI, PORTA, DALLAI, ROTTA, LACQUANITI, NICOLETTI, RIBAUDO, GINATO, ERMINI, MARIANO, COCCIA, Giuseppe GUERINI, CHAOUKI, TARICCO, CAPOZZOLO, DI SALVO, RUBINATO, QUARTAPELLE PROCOPIO, BOMBASSEI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D’AMBROSIO, DIENI, GELMINI, LIBRANDI, LOMBARDI, ROSTAN, SGAMBATO e TONINELLI
(V. Stampato Camera n.3225)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 luglio 2017

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

Art. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti all’articolo 12. L’obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui alla presente legge compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
3. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2017, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

Art. 4.
(Versamento dei contributi)

1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d’ufficio sull’indennità parlamentare.

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell’indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

Art. 5.
(Accesso al trattamento previdenziale)

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un’età pari a quella prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

3. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

Art. 6.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo)

1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

Art. 7.
(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell’indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. L’ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell’organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall’Istat, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 8.
(Decorrenza dell’erogazione del trattamento previdenziale)

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per l’accesso al trattamento.
2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 9.
(Sospensione del trattamento previdenziale)

1. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda l’incompatibilità con il mandato parlamentare, l’erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell’incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare, l’erogazione del trattamento è sospesa se l’ammontare dell’indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
2. L’erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell’incarico di cui al comma
1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l’importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell’articolo 11.

Art. 10.
(Pensione ai superstiti)

1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

Art. 11.
(Rivalutazione delle pensioni)
1. L’importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 12.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all’età anagrafica più prossima. In ogni caso l’importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l’importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell’importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell’organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dall’articolo 5, comma 2, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
5. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 13.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I commenti sono chiusi.