ROMA – In dirittura d’arrivo, in Commissione Affari Costituzionali del Senato, l’esame del disegno di legge di riforma dell’editoria e si dovrebbe anche finalmente conoscere il numero dei futuri componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Nella seduta di ieri si é, comunque, aperto uno spiraglio per una modifica del testo approvato cinque mesi fa dalla Camera (il verbale è allegato verbale in calce) e si sta studiando tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione di trovare un accordo su una nuova soluzione che sia la più possibile condivisa, come auspicato anche dal rappresentante del Governo.
In particolare dovrebbe essere riformulato in un nuovo testo dai senatori Anna Maria Bernini e Maurizio Gasparri l’emendamento 2.153 affinché possa essere approvato in Commissione e poi dall’Aula di palazzo Madama e successivamente dalla Camera.
Qui di seguito riportiamo gli attuali emendamenti che devono essere ancora esaminati (tranne appunto il 2.153 nella sua nuova formulazione) e quelli già ritirati o respinti, riguardanti la composizione e le competenze del futuro Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Pierluigi Roesler Franz
Ecco gli emendamenti che devono essere ancora esaminati:
2.153* (N.B. Con ogni probabilità dovrebbe essere sostituito da un altro testo)
GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell’Elenco Professionisti e gli iscritti nell’Elenco Pubblicisti;».
2.154
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente: «3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell’Elenco Professionisti e gli iscritti nell’Elenco Pubblicisti;».
2.155
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l’organo».
2.156
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».
2.157
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».
2.158
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b) al numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «18 consiglieri».
2.159
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «30 consiglieri».
2.160
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BATTISTA
Al comma 5, lettera b), numero 3), dopo le parole: «36 consiglieri» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».
2.161
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;
b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».
2.162
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché questi ultimi» fino alla fine del numero.
2.163
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
2.164
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «questi ultimi».
2.165
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
2.166
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo.
4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dai presidente della Corte d’Appello».
2.167
GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo.».
2.168
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo».
2.169
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo».
2.170
GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.171
COLLINA
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.172
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.173
COLLINA
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».
2.174
BRUNI, LIUZZI
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l’ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».
2.175
DE PETRIS
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti». Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
2.176
BRUNI, LIUZZI
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».
2.0.1
BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell’Odg)
1. All’articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: “500” è modificata con la seguente: “1.000”.
2. All’articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: “1.000” è modificata con la seguente: “3.000”.
Art. 2-ter.
(Istituzione del Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2-quater.
(Istituzione del Giurì d’onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.0.2
COLLINA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.3
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione dei Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.4
BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.5
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti)
1. All’articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la cifra: “500” è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: “1.000”;
b) al quarto comma, la cifra: “1.000” è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: “3.000”».
2.0.6
BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Composizione del Consiglio nazionale dell’Odg)
1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola “500” è modificata con la parola “1.000”.
2. All’articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola “1.000” è modificata con la parola “3.000”».
2.0.9
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Giuri d’onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.0.10
BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Istituzione del Giurì d’onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
Ecco, invece, gli emendamenti che sono stati già ritirati o respinti dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato:
2.135
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti,»;
b) al comma 5, sopprimere la lettera b);
c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti». Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».
2.136
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti». Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti», con le seguenti: «nonché la revisione dell’ordinamento professionale dei giornalisti».
2.137
BRUNI, LIUZZI
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».
2.138
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l’autonomia, l’indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all’editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e la soppressione dell’Ordine dei giornalisti».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.139
DE PETRIS
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.140
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.141
CALDEROLI, COMAROLI
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».
2.142
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».
2.143
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».
2.144
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».
2.145
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) il comma 4 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente: “4. La commissione dura in carica fino all’approvazione della delibera che definisce l’equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3”».
2.146
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.147
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
2.148
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) all’articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: “500” è sostituita con la seguente: “1.000”;
b-bis) all’articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: “1.000” è sostituita con la seguente: “2.000”».
2.149
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «di cui all’articolo 62» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 62».
2.150
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.
2.151
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente: «3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti».
2.152
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo trai pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».
ATTUALE TESTO DELL’ART. 2, commi 4,5,6,7 e 8, DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO il 2 marzo 2016 dalla Camera dei Deputati (in grassetto le parti riguardanti il CNOG)
Art. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti)
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro;
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l’edizione su carta;
4) obbligo per l’impresa di dare evidenza, nell’edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
4) previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell’istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l’introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l’accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell’impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall’attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
COMMISSIONE (1ª) AFFARI COSTITUZIONALI del SENATO DELLA REPUBBLICA (1ª)
LUNEDÌ 1 AGOSTO 2016
Resoconto sommario della 415ª Seduta
Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica
(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all’editoria
(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista
(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria e l’abolizione dei contributi diretti ai giornali
– e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.
La senatrice FASIOLO (PD) aggiunge la propria firma all’ordine del giorno G2271/3/1.
Riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 2.152.
Si passa all’emendamento 2.153.
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ritiene indispensabile ridefinire il numero dei componenti del Consiglio dell’Ordine. Se adesso la composizione può apparire pletorica, un Consiglio ridotto a soli 36 membri, come definito in prima lettura alla Camera dei deputati, sarebbe del tutto insufficiente, a fronte delle ulteriori e nuove competenze assegnate a tale organo.
Inoltre, sarebbe inopportuno limitare l’ingresso nell’Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Infatti, costoro potrebbero essere iscritti presso altri istituti previdenziali, in ragione del carattere non esclusivo della loro attività. Peraltro, l’obbligo di iscrizione all’INPGI non è previsto neanche in capo ai giornalisti professionisti.
Chiede, quindi, al Governo di chiarire il proprio orientamento in materia.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) segnala, a tale proposito, l’emendamento 2.157 a propria firma, con il quale si propone di individuare in 62 il numero dei componenti del Consiglio, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti. Verrebbe, altresì, garantita una corretta rappresentatività territoriale.
Il sottosegretario GIACOMELLI conferma la propria disponibilità, già espressa precedentemente, a valutare proposte di modifica del numero dei componenti del Consiglio. Ritiene eccessivo, tuttavia, fissare a 70 il numero massimo dei componenti, così come previsto nell’emendamento 2.153.
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) si riserva di riformulare l’emendamento 2.153, accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo, purché sia possibile approvarlo già durante l’esame in Commissione.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) auspica che si giunga a un orientamento condiviso in Commissione, anche al fine di accelerare l’iter del provvedimento.
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli. Ribadisce, quindi, l’inopportunità di rendere obbligatoria l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per i componenti del Consiglio. Al riguardo, rileva che alcuni giornalisti versano i propri contributi previdenziali all’INPS.
La senatrice LO MORO (PD) ritiene che l’unica soluzione condivisibile sarebbe quella di rendere obbligatoria l’iscrizione sia per i giornalisti professionisti sia per i pubblicisti.
Il relatore COCIANCICH (PD) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere proposte di modifica condivise, allo scopo di favorire una rapida conclusione dell’esame.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.