Respinta la richiesta di Di Pietro contro il giornalista Di Bello. Odg Molise soddisfatto

Omesso controllo: condirettore non perseguibile

Pasquale Di Bello e Antonio Di Pietro

ROMA –
 «Il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione, non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione degli articoli ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile».
Rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 17395/07, la I Sezione della Corte di Appello di Roma (presidente Ettore Capizzi, relatore Rosa Maria Dell’Erba, componente Lucia Fanti) ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dall’ex magistrato e politico Antonio Di Pietro, nei confronti del giornalista Pasquale Di Bello, condannandolo al pagamento di 4207 euro di spese legali, oltre spese generali ed accessori di legge.
La giurisprudenza penale – ricorda la Corte di Appello di Roma – ha anche più di recente statuito che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’art. 57 c.p. prevede un reato colposo proprio del direttore responsabile; pertanto, a tale titolo, non è configurabile la responsabilità del soggetto che “di fatto” eserciti il controllo del giornale, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza anche all’effettiva organizzazione interna all’azienda giornalistica, in virtù della quale siano conferite ad altri soggetti funzioni di coordinamento e di controllo» (Cassazione penale n. 42309/16, n. 42125/11) e che «a norma dell’art. 57 c.p. e 3 legge 8/2/1948 n. 47, deve esserci sempre coincidenza tra la funzione di direttore o vicedirettore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo» (Cassazione civile n. 46786/04, n. 5111/14)».
Pasquale 
Di Bello, difeso dall’avv. Gaetano Caterina, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Antonio Di Pietro, lo ha condannato, in solido con il Fallimento Editoriale Ciociaria Srl, al risarcimento dei danni liquidati in complessivi 10mila euro oltre interessi, in qualità di condirettore dell’edizione locale del quotidiano “Nuovo Oggi Molise”, per aver omesso il controllo e l’intervento sulla pubblicazione di un articolo apparso il 3 giugno 2010, dal titolo “Affittopoli, Di Pietro c’è – due case gratis a Roma”.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto «diffamatorio l’articolo, non ravvisando la scriminante del diritto di cronaca per l’assenza del requisito della verità dei fatti pubblicati, smentiti dalla documentazione prodotta dall’attore».
 Quanto a Di Bello, il Tribunale ha, in particolare, sostenuto che «la parte attrice non aveva fornito elementi per dimostrare un concorso del direttore nella diffamazione, ma la responsabilità può essere affermata nei confronti del solo Pasquale Di Bello atteso che nella sua qualità di condirettore dell’edizione locale “Nuovo Oggi Molise” aveva un effettivo potere di controllo e di intervento riguardanti sia il contenuto della pubblicazione sia l’an della stessa».
Con l’unico motivo di appello Di Bello ha lamentato «l’erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 57 c.p., norma che punisce esclusivamente e tassativamente solo il direttore o il vice direttore responsabile del giornale per l’omesso controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati».

Enzo Cimino

La Corte di Appello sottolinea che «Di Bello, invece, rivestiva la qualifica di condirettore, mentre il direttore responsabile del giornale era Paolo Gianlorenzo, unico soggetto che avrebbe dovuto rispondere ex art. 57 c.p.
Appresa la notizia, l’Ordine dei Giornalisti del Molise, presieduto da Vincenzo Cimino, ha espresso «felicitazioni per l’esito del processo di secondo grado che ha visto il collega Pasquale Di Bello, difeso dall’avvocato e giornalista molisano Gaetano Caterina (membro del Consiglio di disciplina territoriale)», sottolineando che «il collega è stato espunto dalle responsabilità processuali» perché «il condirettore non ha responsabilità alcuna sulla vigilanza, omesso controllo (art. 57 cp) che resta di pertinenza esclusiva del direttore responsabile». (giornalistitalia.it)

La sentenza

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