ROMA – Nel nuovo testo sul prepensionamento di giornalisti e poligrafici, nonché sui giornalisti degli Uffici Stampa pubblici sul quale, domani al Senato, il Governo porrà il voto di fiducia, sparisce l’ipotesi di assumere anche non giornalisti nel rapporto di 1 ogni due prepensionamenti. Un contentino, considerato che non è stato, invece, approvato l’emendamento finalizzato a scongiurare il commissariamento dell’Inpgi.
Il Resoconto stenografico della seduta n. 175 del 16 dicembre 2019
Disegno di legge n.1586
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Ad integrazione della pronuncia resa dalla Presidenza sull’emendamento 1.9000, ai sensi dell’articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, è dichiarato inammissibile anche il comma 474, in quanto sostanzialmente identico al comma 311, già votato in due testi parzialmente identici dalla Commissione bilancio nel corso dell’esame degli articoli 28-novies e 47-sexies del testo della Commissione.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.
PISANI Giuseppe, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea,
preso atto che:
– gli importi della Tabella A recante l’accantonamento dei Fondi speciali di parte corrente risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,
– gli importi del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
OMISSIS
– il comma 165 sia sostituito dal seguente: 165. All’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, infine, il seguente comma: “6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”;
OMISSIS
– il comma 561 sia sostituito dal seguente: “561. Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
L’onere annuale sostenuto dall’Inpgi per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all’istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198”.;
– il comma 563 sia sostituito dal seguente: “563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell’ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l’anno 2020, 44,6 milioni di euro per l’anno 2021, 51,2 milioni di euro per l’anno 2022, 54,7 milioni di euro per l’anno 2023, 50,8 milioni di euro per l’anno 2024, 33,3 milioni di euro per l’anno 2025, 19,3 milioni di euro per l’anno 2026, 1,3 milioni di euro per l’anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
Qualora dall’esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l’attuazione del presente comma, l’Inps non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12- bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l’anno 2020, 10,2 milioni di euro per l’anno 2021, 11,7 milioni di euro per l’anno 2022, 12,5 milioni di euro per l’anno 2023, 11,6 milioni di euro per l’anno 2024, 7,6 milioni di euro per l’anno 2025, 4,4 milioni di euro per l’anno 2026, 0,3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198”;
OMISSIS
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D’Incà. Ne ha facoltà.
D’INCA’, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo accoglie le condizioni della Commissione bilancio, che entrano quindi a far parte integrante dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».
A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.9000 (testo corretto) nella parte ritenuta ammissibile dalla Presidenza e come modificato alla luce del parere della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell’apposizione della questione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.9000 (testo corretto) presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.