Nel Decreto Agosto emendamento M5S per allargare la platea e tutelare la rappresentanza

Odg: social media manager ossigeno per l’Inpgi

Il Senato della Repubblica

ROMA – Un emendamento alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che amplia la platea degli iscritti all’Ordine dei giornalisti e, di conseguenza, all’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti che riceverebbe, così, una boccata di ossigeno nel momento più nero della sua storia. Una figura, quella del social media manager, tanto cara alla Fnsi che, non a caso, l’aveva inserita nel contratto collettivo di lavoro giornalistico Uspi-Fnsi facendola rientrare nella figura del redattore web «che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti social network». Insomma, una delle nuove figure professionali del mondo digitale che il sindacato vorrebbe inserire anche nel contratto Fieg-Fnsi. Senza contare che riconoscere il social media manager quale figura giornalistica significherebbe aprire, finalmente, un varco nell’intricata e, sino ad ora, indisciplinata giungla del web.

Grazia D‘Angelo

L’emendamento che punta ad inserire l’articolo 113/bis (Norme in materia di informazione e comunicazione digitale) lo hanno depositato a Palazzo Madama i senatori del Movimento 5 Stelle Grazia D’Angelo, Gianmauro Dell’Olio, Barbara Floridia e Sergio Puglia nell’ambito del Decreto Agosto in discussione la prossima settimana, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo il Referendum e le elezioni amministrative.
Emendamento che intende inserire all’interno dell’elenco pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti anche il riferimento ai social media manager, ovvero, all’articolo 1, comma 2, il seguente periodo: «All’interno dell’elenco dei pubblicisti è istituita una sezione autonoma denominata: “Social media manager” e al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: “Il social media manager è il professionista che lavora nel settore della promozione digitale, che si occupa della gestione dei social”».

Gianmauro Dell’Olio

L’emendamento è, inoltre, finalizzato a risolvere il problema della rappresentanza delle minoranze linguistiche che, nell’attuale normativa, priva una delle regioni italiane di un consigliere nazionale pubblicista e riduce  da 40 a 39 i consiglieri professionisti. All’articolo 16, comma 2, sostituendo la frase «da non più di sessanta membri» con «da non più di sessantadue membri», il problema sarebbe risolto garantendo 40 consiglieri nazionali professionisti, 20 pubblicisti (1 per regione) e 2 rappresentanti delle minoranze linguistiche (1 professionista e 1 pubblicista).
Sempre in tema di ampliamento della platea ai social media manager, all’articolo 35, comma 1, l’emendamento mira a sostituire le parole «anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni»

Barbara Floridia

con le seguenti: «anche dagli scritti e dalla prova dell’attività, anche attraverso i social media e le piattaforme digitali, a firma del richiedente, e da dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni ovvero dei responsabili delle strutture che curano la comunicazione e l’informazione digitale, che comprovino l’attività regolarmente retribuita da almeno due anni».
E, ancora, l’emendamento dei senatori D’Angelo, Dell’Olio, Floridia e Puglia contiene un importante elemento necessario ad uniformare i criteri di iscrizione nell’elenco pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti in tutto il territorio nazionale. È, infatti, inconcepibile che per iscriversi all’Albo in alcune regioni sia necessario dimostrare di aver percepito nel biennio compensi per almeno 5mila euro, mentre in altre si venga iscritti senza aver percepito quasi nulla.

Sergio Puglia

Inoltre, all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, i senatori chiedono di apportate le seguenti modificazioni: «a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio Nazionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche dell’attività orientata all’iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande in modo uniforme su tutto il territorio nazionale”; b) i commi 3 e 4 sono abrogati; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Nel rispetto della deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati».
Ai fini dell’attuazione di queste sostanziali modifiche, l’emendamento dei senatori Grazia D’Angelo, Gianmauro Dell’Olio, Barbara Floridia e Sergio Puglia prevede, infine, che «i componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, di cui all’articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 25 ottobre 2021». (giornalistitalia.it)

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