L’Emilia Romagna applica la legge. Così si restringono gli spazi agli editori pirata

Odg: scatta la revisione per 765 giornalisti

Antonio Farnè

Antonio Farnè

Odg Emilia-RomagnaBOLOGNA – Sono 765 i giornalisti iscritti all’Ordine dell’Emilia Romagna che dovranno dichiarare l’attività svolta nell’ultimo triennio. Il Consiglio regionale dell’Ordine ha, infatti, deliberato l’apertura del procedimento di revisione (come previsto dall’articolo 30 del Dpr 115/1965) per 115 giornalisti professionisti e 650 pubblicisti iscritti dall’1 agosto 2000 all’1 gennaio 2005.
Gli interessati riceveranno un questionario via pec o mail, che dovranno compilare e rispedire entro il 30 settembre 2015. Al format predisposto sarà allegata una circolare esplicativa. Per facilitare l’inoltro è stata creata la mail revisione@odg.bo.it. Il questionario potrà essere spedito anche al numero di fax 051.230227.
Una buona notizia, dunque, dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna presieduto da Antonio Farnè. La revisione dell’Albo professionale, oltre che un obbligo di legge, è un atto dovuto nel rispetto della professione giornalistica. L’Ordine dei giornalisti, infatti, oltre al dovere di denunciare per esercizio abusivo della professione quanti non sono iscritti all’Albo, ma svolgono lavoro giornalistico, deve cancellare per inattività professionale quanti svolgono attività giornalistica, ma risultano sconosciuti all’Inpgi. Restringendo la platea degli iscritti a quanti effettivamente accettano di svolgere la professione nel rispetto delle regole si possono combattere più facilmente gli editori pirata che garantiscono solo illusioni, sfruttamento e ricatto. (giornalistitalia.it)

LEGGE N. 69 DEL 3 FEBBRAIO 1963

Art. 41. Inattività
È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all’albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

D.P.R. N. 115/1965 REGOLAMENTO

Titolo II dell’Albo Professionale
Art. 30 Albo – Revisione – Comunicazione
Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell’Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell’Albo, a norma dell’art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell’Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l’Ordine.
Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell’Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell’interessato, una tessera di riconoscimento. La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell’Ordine. Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l’iscritto venga cancellato dall’Albo.

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