Nonostante il rinvio delle elezioni urgono chiarimenti dal Ministero della Giustizia

Odg: dai pasticci del Lazio ai nodi da sciogliere

ROMA – Nonostante lo spostamento delle elezioni dei vertici degli Ordini regionali e nazionale dei giornalisti all’8-15/16 e 22/23 novembre 2020 restano ancora irrisolti numerosi problemi che occorre, invece, preventivamente e al più presto chiarire.
Per quanto riguarda l’Ordine del Lazio (seconda regione italiana per numero di giornalisti iscritti) va precisato e risolto:

Pierluigi Roesler Franz

1) se il nuovo termine perentorio entro cui deve pervenire ai giornalisti iscritti ed esclusivamente tramite PEC, telefax o posta prioritaria (vedere l’art. 4, comma 1, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80) l’avviso di convocazione delle nuove elezioni nel Lazio da parte dell’Ordine di piazza della Torretta scadrà improrogabilmente sabato 24 ottobre 2020, 15° giorno prima della 1ª convocazione alle urne dell’8 novembre 2020.
2) Il “nodo” della modalità di spedizione ai giornalisti iscritti della nuova convocazione delle elezioni, che, come prevede l’art. 4, comma 1 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, modificato dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80, può avvenire solo:
a) via PEC obbligatoriamente per tutti i giornalisti del Lazio che abbiano già comunicato all’Ordine regionale del Lazio il loro indirizzo PEC o abbiano ricevuto tre mesi fa per PEC dall’Ordine regionale del Lazio la convocazione nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per l’assemblea annuale di approvazione del bilancio consuntivo 2019 o abbiano ricevuto in data 24 settembre 2020 la comunicazione via PEC dell’annullamento delle elezioni del 27 settembre, 4/5 ottobre e 11/12 ottobre 2020 e il loro spostamento all’8-15/16 e 22/23 novembre. In tal modo la convocazione sarebbe – come auspicabile – a costo zero per l’Ordine;
b) via posta prioritaria da cui si può in ogni caso evincere dal timbro postale se la data di spedizione e, forse, quella di arrivo a destinazione sono regolari perchè nei termini. O, invece, se sono avvenute fuori tempo massimo;
c) via telefax.
Nei giorni scorsi l’Ordine del Lazio ha, invece, utilizzato per tutti – anche per migliaia di giornalisti iscritti che avevano da tempo comunicato il loro indirizzo PEC – la posta “massiva” spendendo, quindi, inutilmente del denaro perché comunque la posta “massiva” non é gratuita, ma a pagamento. Viceversa l’invio tramite PEC é gratuito. E un ente pubblico come l’Ordine del Lazio non può permettersi di sperperare soldi a vuoto.
Peraltro la posta “massiva” non fa capire subito quando sia stata spedita, né quando sia stata realmente recapitata perché la busta resta in bianco (c’è comunque sempre la possibilità di scoprire – anche se in un secondo tempo – l’effettiva data di partenza).
L’avviso di convocazione firmato dalla Presidente Paola Spadari mercoledì 26 agosto 2020 prot. 961, che doveva essere consegnato entro e non oltre sabato 12 settembre 2020 (15° giorno prima della convocazione alle urne del 27 settembre 2020) é stato recapitato dal postino fuori tempo massimo: ad alcuni colleghi il 17 settembre, ad altri in data successiva, mentre ad altri ancora non é neppure arrivato.

Paola Spadari

Di conseguenza le elezioni del 27 settembre, 4/5 ottobre e 11/12 ottobre 2020 avrebbero causato una valanga di ricorsi elettorali e solo per questa grave irregolarità sarebbero state quasi certamente invalidate.
Si spera, quindi, che questa scelta sbagliata non venga più duplicata dall’Ordine del Lazio anche in occasione delle prossime elezioni dell’8-15/16 e 22/23 novembre.
Non si comprende per di più il perché dell’invio della convocazione delle elezioni del 27 settembre, 4/5 ottobre e 11/12 ottobre 2020 per posta “massiva” da parte dell’Ordine del Lazio anche a chi aveva la PEC quando a distanza di pochi giorni, e precisamente in data 24 settembre 2020, la Presidente dell’Ordine del Lazio Paola Spadari ha comunicato proprio via PEC l’annullamento delle elezioni del 27 settembre, 4/5 ottobre e 11/12 ottobre 2020 e il loro spostamento all’8-15/16 e 22/23 novembre. Non c’è, forse, qualcosa di strano?
È poi opportuno un immediato chiarimento da parte del Ministero della Giustizia sulla regolarità o meno dell’invio delle convocazioni tramite posta “massiva” che non é formalmente prevista dall’art. 2, comma 4-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 (in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16-03-2005), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80 (in Supplemento Ordinario n. 91, relativo alla Gazzetta Ufficiale 14/05/2005 n.111).
È anche necessario un ulteriore urgente chiarimento da parte del Ministero della Giustizia al fine di evitare possibili ricorsi per sapere se sarebbe stato regolare o meno l’invio delle convocazioni tramite raccomandata postale, come peraltro aveva indicato l’Ordine del Lazio proprio in un suo comunicato on-line del 7 settembre scorso, cliccare su https://odg.roma.it/elezioni-ordine-dei-giornalisti-si-vota-il-4-e-5-ottobre/, ma poi non attuato perché la spedizione é avvenuta, come detto, tramite posta “massiva”.
Si precisa in proposito che la raccomandata postale non é più prevista da 15 anni dalla legge n. 69 del 1963, essendo stata sostituita, come detto prima, dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80 che prevede solo l’uso di PEC, posta prioritaria e telefax. Tuttavia la raccomandata é rimasta ancora per un evidente errore – cioè per mancanza di coordinamento legislativo da parte delle Camere – nel DPR n. 115 del 1965 (vedere Normattiva servizio di aggiornamento legislativo a cura del Ministero della Giustizia e della Cassazione) che, però, essendo un Regolamento, è di livello inferiore ad una legge cui dovrebbe automaticamente uniformarsi.
3) Prima di spedire le nuove convocazioni – c’é ancora un mese di tempo per farlo – l’Ordine del Lazio al fine di evitare ulteriori brutte figure, dovrebbe verificare attentamente i dati relativi al pagamento delle quote del 2020 da parte dei Soci iscritti e individuare così con certezza i giornalisti non in regola senza più inviare lettere con richieste a vanvera ai colleghi, le quali hanno determinato un’enorme confusione perché ritenuti erroneamente morosi quando non lo erano affatto.
4) Vanno congelate in tutta Italia fino al termine della tornata elettorale, cioé fino al 24 novembre 2020, le eventuali sospensioni da parte di ogni Ordine regionale nei confronti dei giornalisti ancora privi della PEC per evitare possibili discriminazioni tra colleghi qualora si applicasse in modo generalizzato l’art. 37 della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), che impone ora ai giornalisti professionisti e pubblicisti l’obbligo della PEC, pena la sospensione dall’Ordine.
5) Occorre un altro chiarimento ministeriale che in tempi brevi fornisca la corretta interpretazione della legge in tema di candidatura al Consiglio nazionale dell’Ordine da parte dei giornalisti pensionati. In proposito l’art. 16 della legge n. 69 del 1963 così integrato dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67 (in G.U. 19/05/2017, n.115) prevede che i candidati devono essere “titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi” (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, già riconosciuto con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509). Ma la norma appare equivoca, sibillina, discriminatoria e si presta a più interpretazioni.
Si ricorda che tre anni fa, ad elezione avvenuta, il Ministero della Giustizia bocciò la nomina a consiglieri nazionali in rappresentanza del Lazio dei giornalisti professionisti Andrea Garibaldi e Marco Mele perché, pur iscritti all’Inpgi 1 e titolari di pensione diretta Inpgi 1, erano privi di contributi all’Inpgi 2 e quindi non erano “titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi”.
Tuttora manca, però, una circolare esplicativa su che deve intendersi per posizione attiva Inpgi per chi é pensionato Inpgi 1 o Inps. In particolare c’é chi sostiene che basti essere iscritto all’Inpgi 2 anche senza aver versato alcun contributo. Ma c’é anche chi sostiene che non basti essere iscritto all’Inpgi 2, ma sia necessario aver versato almeno un predeterminato numero di contributi. Solo così si potrebbe essere equiparati ad una posizione attiva.
Quest’ultima interpretazione sembrerebbe la più corretta e si allineerebbe per analogia all’art. 8, quarto comma, dello Statuto Inpgi, approvato dai Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze con decreto del 13 settembre 2007 che stabilisce: “Ai fini delle elezioni dei membri del Comitato amministratore di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera c), hanno diritto al voto gli iscritti i quali al centocinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni risultino accreditati di almeno un anno di contribuzione; possono essere eletti gli iscritti i quali alla stessa data risultino accreditati di almeno cinque anni di contributi interamente versati alla Gestione previdenziale Separata, ivi compresi quelli versati per periodi di inattività professionale”.
La ratio dell’attuale art. 16 della legge n. 69 del 1963, che colpisce indistintamente anziani giornalisti professionisti e pubblicisti in regola con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e con il puntuale pagamento delle quote, ai quali viene inopinatamente vietato di candidarsi come consiglieri nazionali, appare del tutto incomprensibile se si considera che il divieto non colpisce gli stessi anziani giornalisti professionisti e pubblicisti in regola con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e con il puntuale pagamento delle quote, ai quali viene, invece, consentito di candidarsi come consiglieri regionali dell’Ordine dei giornalisti.
6) Si deve poi chiarire perché nel Lazio era stato fissato un solo seggio nel Circolo di Montecitorio a Roma, mentre in altre 14 regioni con minor numero di iscritti si prevedeva, invece, di votare in 2 o 3 seggi in Comuni diversi (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto). Per queste 14 regioni sarebbe, tuttavia, opportuno un chiarimento del Ministero della Giustizia che spieghi concretamente come impedire ad un elettore di votare più volte lo stesso giorno in seggi posti in città diverse.
7) Se durante l’emergenza da pandemia Coronavirus Covid-19 possano regolarmente svolgersi le elezioni del 2° turno nel Lazio – come avvenuto nell’ottobre 2017 – nell’unico seggio che verrebbe aperto al Circolo di Montecitorio all’Acqua Acetosa (zona nord di Roma) per 8 ore complessive (rimaste invariate da ben 57 anni perché indicate dalla legge del 1963) e suddivise in due giornate: 3 ore domenica 15 novembre e 5 ore lunedì 16 novembre 2020, tenendo conto che tre anni fa vi votarono nel 2° turno ben 1.382 professionisti e si registrò un notevole assembramento dovuto, appunto, non solo alle poche ore di votazione e per di più in un unico luogo, ma soprattutto al tempo necessario a ciascun elettore per scrivere su due distinte schede consegnategli in bianco il nome e cognome di tutti i 19 candidati professionisti prescelti.
Pertanto non si può condividere quanto riportato dal dottor Giovanni Mimmo, direttore generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini professionali e Albi del Ministero della Giustizia, nella sua lettera del 9-11 settembre 2020 prot. 0141521.U, inviata ai presidenti dei tre Ordini dei Giornalisti della Lombardia, Campania e Piemonte e per conoscenza al presidente nazionale Carlo Verna, che “Allo stato attuale il numero dei contagi e l’assenza di misure interdittive di tipo normativo consente di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla possibilità della regolare tenuta, sia pure con le dovute accortezze, delle operazioni elettorali.

Carlo Verna

Conferma se ne trae, peraltro, dal fatto che sono state riaperte, sia pure con le opportune misure di sicurezza, la maggior parte delle attività economiche e socio-culturali, che l’intero Paese sta per essere chiamato alle urne per la consultazione referendaria e che si terranno a breve anche le elezioni amministrative in numerosi ambiti regionali”.
Infatti, il Ministero della Giustizia non sembra aver tenuto in debita considerazione che per le elezioni del 2° turno nel Lazio dei vertici dell’Ordine regionale e dei consiglieri nazionali professionisti:
– non vi è il voto elettronico, come avviene sia per l’Inpgi, vigilato dai ministeri del Lavoro e del Mef sia per il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, vigilato dalla Covip;
– vi sono 2 schede in bianco su cui l’elettore del Lazio deve indicare complessivamente le generalità complete di ben 19 candidati professionisti;
– vi sono per legge (art. 6 legge n. 69 del 1963) solo 8 ore di votazione come 57 anni fa quando il numero dei giornalisti era largamente inferiore;
– molti giornalisti elettori aventi diritto al voto hanno ora un’età avanzata ed avrebbero serie difficoltà a stare a lungo in piedi in fila indiana per votare in locale chiuso in presenza di possibile assembramento e senza rispettare il distanziamento.
Gli stessi problemi esistenti nel Lazio varrebbero ovviamente anche per la Lombardia dove gli elettori dovrebbero indicare sulle schede ben 20 nominativi di candidati professionisti, cioé uno in più del Lazio.
In conclusione, sarebbe quindi opportuno ed auspicabile avere al più presto dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e del Ministero della Giustizia al fine di garantire un regolare svolgimento delle prossime elezioni di metà novembre a tutti i colleghi iscritti. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Franz

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