ROMA – Si é finalmente stabilito il numero dei futuri componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Ma solo in nottata si é fatta chiarezza su un piccolo “giallo” perché in una dichiarazione di 3 senatori sudtirolesi, diffusa ieri pomeriggio dall’agenzia Ansa di Bolzano, si dava erroneamente notizia che il Cnog sarebbe stato composto da 62 giornalisti. Ma da un più attento esame dell’emendamento presentato dai senatori ed ex ministri Anna Maria Bernini e Maurizio Gasparri (FI-PdL) poi approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, il numero esatto dei futuri consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti è, invece, risultato di 60 componenti così suddivisi: 40 professionisti tra i quali un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute e 20 pubblicisti tra i quali un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.
Cinque mesi fa la Camera aveva, invece, fissato in appena 36 il numero dei componenti del futuro Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Ora il loro numero è quindi aumentato di 24.
In pratica è stato ripristinato l’originario rapporto di 2/3 professionisti e 1/3 pubblicisti già previsto dalla legge n. 69 del 1963, ma di fatto cambiato nel tempo per effetto del gran numero di pubblicisti iscritti all’Albo nell’arco degli ultimi 53 anni, tanto è vero che gli attuali consiglieri nazionali dell’Ordine sono, invece, ben 144 per metà giornalisti professionisti e metà pubblicisti con un rapporto di 1 a 1. Viceversa la composizione dei Consigli regionali dell’Ordine è rimasta da sempre invariata in 9 consiglieri: 6 professionisti e 3 pubblicisti con un rapporto di 2/3 professionisti e 1/3 pubblicisti.
In ogni caso si ricorda che, salvo sorprese, poiché dovrebbero restare 12 – come oggi – i componenti del Consiglio nazionale di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti (che funge da giudice di appello sulle decisioni dei Consigli di disciplina territoriali istituiti presso ogni Regione), farebbero quindi parte del Consiglio nazionale dell’Ordine 48 colleghi (cioé 60 meno 12).
Tutti e 60 i giornalisti eletti dovranno essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”. Ed anche questa è una novità perché nel testo varato a marzo dalla Camera era previsto l’obbligo di iscrizione all’Inpgi solo per i nuovi consiglieri pubblicisti.
L’obbligo di iscrizione all’Inpgi viene, quindi, ora esteso anche ai consiglieri giornalisti professionisti.
L’iter della riforma dell’editoria dovrebbe essere, finalmente, approvato oggi dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Poi il provvedimento dovrà essere votato dall’Aula di Palazzo Madama e successivamente definitivamente ratificato dalla Camera dei Deputati prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma non sarà finita perché, per rendere operativa la riforma, occorreranno uno o più decreti legislativi che il Governo Renzi – di concerto con il Ministro della Giustizia Orlando e sentito lo stesso Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti – dovrà emanare entro 6 mesi dall’approvazione definitiva della legge di riforma dell’editoria in relazione ai seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine;
3) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. Qui la maggiore novità è rappresentata dall’emendamento dei senatori sudtirolesi Francesco Palermo, Karl Zeller e Hans Berger dopo l’approvazione, oggi in Commissione Affari costituzionali, di uno specifico emendamento presentato da 8 senatori del Gruppo per le Autonomie ed approvato ieri in Commissione al Senato del disegno di legge sull’editoria che garantirà la presenza tra i 60 futuri consiglieri nazionali dell’Ordine dei giornalisti di due membri – un giornalista professionista ed un giornalista pubblicista – appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute.
L’obbligatoria presenza dei 2 rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute aveva ingenerato ieri sera – come già riferito da Giornalisti Italia – l’equivoco – poi chiarito – che il numero complessivo dei futuri consiglieri nazionali dell’Ordine fosse di 62, essendo stati erroneamente sommati ai 60 indicati nell’emendamento Bernini-Gasparri. Poi si è, però, chiarito che nei 60 posti erano comprese anche le poltrone garantite ai 2 rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, come previsto nell’emendamento degli 8 senatori del Gruppo per le Autonomie.
Qui di seguito riportiamo gli attuali emendamenti che devono essere ancora esaminati, riguardanti sempre le competenze del futuro Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
Il 2 emendamenti al Disegno di legge n. 2271 approvati ieri:
2.153 (testo 2)
GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, lettera b), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le altre: «60 consiglieri»;
c) sopprimere le parole: «questi ultimi siano come tali».
2.161 (testo 2)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute»;
b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».
IL TESTO DELL’AGENZIA ANSA da BOLZANO di MARTEDÌ 02 AGOSTO 2016 17.14.08
Giornalisti: due membri minoranze nel nuovo Ordine
(ANSA) – BOZEN, 2 AGO – Nel nuovo Ordine dei giornalisti siederanno due membri appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute. Lo comunicano i senatori Svp. “Nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, composto da 62 membri, siederanno due membri appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute, un giornalista professionista ed un giornalista pubblicista”. Lo rendono noto i senatori sudtirolesi Francesco Palermo, Karl Zeller e Hans Berger dopo l’approvazione oggi in Commissione Affari costituzionali di uno specifico emendamento presentato dal Gruppo per le Autonomie al disegno di legge sull’editoria. Il ddl sull’editoria, già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, contiene, tra l’altro, delle deleghe al Governo per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. “Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è un organismo che rappresenta a livello nazionale una categoria professionale importante quale quella dei giornalisti. Riteniamo sia, dunque, importante che vi siano rappresentati giornalisti e pubblicisti appartenenti alle minoranze linguistiche”, concludono Palermo (votato su lista Pd-Svp), Zeller e Berger (Svp). (ANSA).
Gli emendamenti riguardanti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ancora da esaminare:
2.166 BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo. 4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dai presidente della Corte d’Appello».
2.167 GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo.».
2.168 COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo».
2.169 BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all’Albo».
2.170 GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.171 COLLINA
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.172 BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.173 COLLINA
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».
2.174 BRUNI, LIUZZI
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l’ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».
2.175 DE PETRIS
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti». Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
2.176 BRUNI, LIUZZI
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti».
2.0.1 BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire i seguenti: «Art. 2-bis. (Composizione del Consiglio nazionale dell’Odg)
1. All’articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: “500” è modificata con la seguente: “1.000”.
2. All’articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: “1.000” è modificata con la seguente: “3.000”.
Art. 2-ter. (Istituzione del Registro degli editori)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2-quater. (Istituzione del Giurì d’onore)
1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».
2.0.2 COLLINA
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria. 2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.3 GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Istituzione dei Registro degli editori) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria. 2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.4 BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Istituzione del Registro degli editori) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell’editoria. 2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell’informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2.0.5 GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti) 1. All’articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, la cifra: “500” è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: “1.000”; b) al quarto comma, la cifra: “1.000” è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: “3.000”».
2.0.6 BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Composizione del Consiglio nazionale dell’Odg) 1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola “500” è modificata con la parola “1.000”. 2. All’articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola “1.000” è modificata con la parola “3.000”».
2.0.9 GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Istituzione del Giuri d’onore) 1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d’onore per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d”Appello».
2.0.10 BRUNI, LIUZZI
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 2-bis. (Istituzione del Giurì d’onore) 1. Presso ciascun distretto di Corte d’Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell’informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell’informazione nominati dal presidente della Corte d’Appello».