NAPOLI – “Una ventennale controversia col Comune di Napoli tra detrattori, strumentalizzazioni, calunniatori livorosi che, con i loro meschini tentativi di sciacallaggio, lasceranno il tempo che trovano e, chissà, magari anche qualche spicciolo per risarcire insinuazioni tanto menzognere quanto passibili di inevitabili querele”.
L’Associazione Napoletana della Stampa, lo storico sindacato dei giornalisti campani, chiude i battenti. È costretta a farlo a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine ad un contenzioso con il Comune di Napoli che, nel lontano 1993, intimava lo sfratto ai giornalisti che avevano stabilito la sede del Circolo della Stampa presso la Casina del Boschetto, in Villa Comunale.
La vicenda, peraltro, trae origine ancora prima, quando nel 1984 (l’attuale presidente Enzo Colimoro aveva 14 anni!!!) il Comune chiedeva ai giornalisti un adeguamento del canone di locazione per i locali del Circolo della Stampa e, in assenza di una risposta, diede poi vita all’azione giudiziaria culminata con lo sfratto (novembre 1999).
“Dell’intera vicenda – ricorda l’Assostampa Campania – si sarebbero dovuti occupare, nel corso degli anni, tra giudizi di primo grado, appello e, da ultimo, la Cassazione, diversi direttivi dell’Assostampa nell’arco temporale di oltre venti anni ma, come risulta dagli atti reperiti presso l’archivio della stessa Associazione, non si è riusciti a risolvere la questione in via transattiva, evidentemente confidando, in maniera errata, nell’azione giudiziaria intrapresa”.
Nello specifico, come è stato illustrato, lunedì scorso, nell’ultima Assemblea, il Comune di Napoli conveniva in giudizio, innanzi all’allora Pretore di Napoli, l’Associazione Napoletana della Stampa per l’udienza dell’11 giugno 1993. Presidente dell’epoca era Lello Barbuto (sostituito nel 1994, per avvenuto decesso, da Franco Maresca). A detta udienza nessuno compariva per l’Associazione Napoletana della Stampa, per cui il Pretore di Napoli convalidava lo sfratto per finita locazione al 4 maggio 1985.
Intanto, dal 1995 al 1997 si insediava, a seguito di nuove elezioni dell’Associazione Napoletana della Stampa, un nuovo direttivo con al vertice ancora il presidente Franco Maresca. Dopo alterne vicende, meglio specificate nella relazione approvata dall’Assemblea del 31 marzo scorso, si arrivava alla sentenza della Corte di Appello di Napoli che condannava l’Assostampa al risarcimento dei danni in favore del Comune di Napoli di circa tre milioni di euro.
Si arriva così al ricorso in Cassazione, sotto la presidenza di Gianni Ambrosino, il cui esito, com’è noto, è stato negativo per l’Associazione. Il 19 giugno 2013 , infatti, ad oltre venti anni dal primo atto con il quale il Comune di Napoli aveva intimato lo sfratto, viene notificata all’attuale presidente dell’Assostampa, Enzo Colimoro, la sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione per la quale il Sindacato deve versare una somma che, tenuto conto del passare degli anni e del meccanismo di interessi legali e rivalutazione monetaria, ammonta a 3.457.760,75 secondo la quantificazione operata dallo stesso Comune di Napoli nell’atto di pignoramento presso terzi notificato nel febbraio del 2014.
“Una situazione – afferma l’Associazione Napoletana della Stampa – aberrante, dunque, che vede quello che era divenuto, negli ultimi anni, un sindacato virtuoso, con un direttivo che, per la prima volta, ha affiancato, sostenuto, assistito concretamente, tutti i giornalisti che si sono rivolti ad esso in quest’epoca buia di crisi, costretto ad assumere responsabilità risalenti negli anni e adottare decisioni che inevitabilmente ne determineranno la fine, vista l’impossibilità di far fronte a questa cifra”.
Dopo la relazione all’assemblea del presidente Colimoro e del tesoriere, Filiberto Passananti, i giornalisti hanno votato non solo il documento politico ma anche la relazione contabile e il bilancio, tenuto conto che, “documenti alla mano, è stato dimostrato che dal luglio 2007 (data d’inizio della presidenza Colimoro e della tesoreria di Passananti) ad oggi la gestione, dal punto di vista amministrativo e contabile, è stata non solo correttissima, ma irreprensibile, onesta e trasparente. E chi ha conosciuto il prima ed il dopo, non ha potuto che darne atto”. “La nostra gestione – ha sostenuto Passananti – che partiva da una disponibilità finanziaria di euro 11.888,24, verificate all’atto del nostro insediamento, è stata in grado di assicurare il pagamento degli stipendi, canoni di locazione, utenze, eccetera, nonché il pagamento totale del Tfr maturato dai dipendenti dal nostro insediamento sino ad oggi”.
“Il presidente Colimoro – evidenza l’Assostampa Campania – che si è visto manifestare in questi giorni la solidarietà, l’affetto e la riconoscenza dei tantissimi giornalisti che hanno trovato in lui un punto di riferimento competente, affidabile e risolutivo di tantissime e complicate vicende lavorative”, dal canto suo sottolinea: “Non vi è dubbio che, proprio per la scansione temporale degli eventi, il Consiglio Direttivo in carica risulta assolutamente estraneo ad ogni atto, decisione, comportamento adottato per quanto riguarda la questione della «Casina del Boschetto». E, consentitemelo, oltre all’estraneità, noi tutti, ed io in prima persona, siamo i primi danneggiati da questa situazione paradossale, che ha travolto tutto il lavoro di costruzione, di trasformazione positiva, di sviluppo che, con impegno e fatica, eravamo riusciti a fare in questi anni, nonostante il sindacato come istituzione del mondo del lavoro viva la più grande crisi di ruolo e rappresentanza proprio per la mancanza di lavoro e di possibilità di trovarlo”.
“Del resto – sostiene l’Assostampa – che il Direttivo ancora in carica non abbia nulla da temere non solo dal punto di vista della gestione trasparente, ma da quello strettamente giuridico è dimostrato dal fatto che, proprio per la natura dell’Associazione Napoletana della Stampa, al pari di tutte le altre associazioni non riconosciute, non può esserci una responsabilità personale per chi non ha avuto un ruolo nelle obbligazioni assunte dalla stessa Associazione. Obbligazioni (e debiti) che, come risulta chiaramente, risalgono addirittura a venti anni orsono.Tanto, deve sottolinearsi, in applicazione delle disposizioni agli artt. 36 e 38 del Codice Civile”.
“E’ comprensibile, pertanto – conclude l’Associazione Napoletana della Stampa – che il presidente Colimoro, in queste ore, si sia dichiarato profondamente amareggiato e disgustato dal comportamento ignobile di alcuni detrattori storici e insinuatori in malafede dell’ultima ora che, sui social media, hanno provato a strumentalizzare una vicenda triste per l’intera categoria, avvicinando all’antica vicenda dell’Assostampa, il nome dell’attuale presidente e dell’intero Consiglio Direttivo. Calunniatori livorosi che, con i loro meschini tentativi di sciacallaggio, lasceranno il tempo che trovano e chissà, magari anche qualche spicciolo per risarcire insinuazioni tanto menzognere quanto passibili di inevitabili querele”.
La relazione del presidente Enzo Colimoro
Carissime colleghe e carissimi colleghi, la situazione che ha determinato la convocazione di questa Assemblea e, soprattutto, le decisioni che dovranno essere adottate, impongono di fornire a tutti gli iscritti un’informazione, nei limiti del tempo a disposizione, molto dettagliata.
In particolare, affrontiamo aspetti fondamentali per tutti voi, per il nostro direttivo, per l’informazione corretta, amica della realtà e non delle strumentalizzazioni, e soprattutto per me, che mi sono visto coinvolto in una vicenda che non mi riguarda, che non mi poteva riguardare, visto che è stata generata da una questione che parte dal 1984 (avevo 14 anni!!!) e da una gestione del 1993, quindi precedente di 24 anni alla mia, e della quale non ho e non potrei avere la benché minima responsabilità.
Ma andiamo con ordine, prima di tutto, il Tesoriere, il collega Filiberto Passananti, fornirà ogni utile elemento di valutazione circa la gestione dell’Associazione, dal punto di vista amministrativo e contabile, dal luglio 2007 – data nella quale chi vi parla è stato eletto (16 luglio 2007) – ad oggi. Gestione, dal punto di vista amministrativo, come da ogni altro punto di vista, non solo correttissima, ma oltremodo virtuosa e trasparente, visto che, in questi anni, ha affiancato, sostenuto, assistito concretamente, tutti i colleghi che si sono rivolti al nostro Sindacato. E chi ha conosciuto il prima ed il dopo, non potrà che darmene atto.
La nostra gestione, che partiva da una disponibilità finanziaria di euro 11.888,24 euro, verificate all’atto del nostro insediamento – cfr e/c alla data – (cifra che evidentemente rifletteva e riflette il non accantonamento del Tfr da parte delle precedenti gestioni), è stata in grado di assicurare il pagamento degli stipendi, canoni di locazione, utenze, ecc. (si confronti il bilancio allegato) nonché il pagamento totale del Tfr maturato dai dipendenti dal nostro insediamento sino ad oggi.
Una gestione evidentemente improntata al rigore se si considera anche il mancato introito derivante dalla convenzione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania (detta convenzione è stata, infatti, disdettata a partire dall’1 gennaio 2008). Tale disdetta ha provocato un mancato introito di euro 135.569,98 per gli anni dal 2008 sino al 2014, salve eventuali rivalutazioni. Cifra, invece, nella piena disponibilità di chi ha gestito l’Assostampa in precedenza. Certamente non avremmo mai potuto disporre degli oltre tre milioni di euro che oggi, con la Sentenza della Corte di Cassazione, il Comune di Napoli, ci chiede per errori fatti da presidenti e consiglieri dei direttivi che mi hanno preceduto di qualche decennio.
E qui veniamo al secondo punto: chi vi parla ritiene di doversi soffermare sulle vicende che hanno portato la Fnsi, come a voi noto, a risolvere il rapporto associativo con l’Associazione Napoletana della Stampa. Appare necessario chiarire le varie fasi che hanno caratterizzato il contenzioso tra il Comune di Napoli e la stessa Associazione Napoletana della Stampa in relazione all’immobile meglio conosciuto come “Casina del Boschetto”.
Dai documenti reperiti presso l’archivio dell’Assostampa, emerge che con atto di citazione “per intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale convalida”, notificato il 05.05.1993, il Comune di Napoli conveniva in giudizio innanzi all’allora Pretore di Napoli l’Associazione Napoletana della Stampa per l’udienza dell’ 11.06.1993. Per amor di verità, dobbiamo ricordare che a quell’epoca il Presidente era Lello Barbuto (sostituito nel 1994 per avvenuto decesso da Franco Maresca) e che il direttivo era composto da Roberto Marra, Giovanni Filosa, Vittorio Dell’Uva, Raffaele Indolfi, Francesco Romanetti (che subentrò), Maurizio Romano, Lino Zaccaria, Mimmo Castellano e Mimmo Focilli.
A detta udienza nessuno compariva per l’Associazione Napoletana della Stampa, per cui il Pretore di Napoli, così come adito, convalidava lo sfratto per finita locazione al 04.05.1985. In virtù di detto titolo, il Comune di Napoli notificava in data 28.10.1994 atto di precetto al fine di ottenere il rilascio del complesso immobiliare denominato “Casina del Boschetto”. Intanto, dal 1995 al 1997 si insedia, a seguito di nuove elezioni dell’Associazione Napoletana della Stampa, un nuovo direttivo con al vertice il Presidente Franco Maresca e con i consiglieri Riccardo Capece, Giovanni Filosa, Raffaele Indolfi, Francesco Landolfo, Roberto Marra, Umberto Nardacchione, Raffaella Tramontano, Mimmo Castellano e Mimmo Focilli.
Successivamente, con ricorso depositato il 07.02.2000 e notificato il successivo 26.04.2000, il Comune di Napoli adiva il Tribunale di Napoli al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “…1) condannare l’Associazione Napoletana della Stampa a pagare al Comune di Napoli e, per esso, alla ER S.p.A. a titolo di risarcimento del maggior danno causato dalla ritardata restituzione dell’immobile denominato Casina del Boschetto dal 4 maggio 1985 al 20 novembre 1999 la complessiva somma di £ 5.377.623.985 o a quella diversa somma superiore o inferiore ritenuta dal Tribunale di Napoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per regge; 2) condannare la convenuta al pagamento delle spese. diritti ed onorari di giudizio…”.
In detto giudizio si costituiva l’Associazione Napoletana della Stampa, depositando in data 25.05.2000 (in questo momento il Presidente continuava ad essere Franco Maresca e il direttivo era composto da: Francesco Marolda, Giovanni Filosa, Maria Chiara Aulisio, Santa Di Salvo, Franco Landolfo, Marco Lobasso, Franco Mancusi, Carlo Verna, Salvatore Campitiello e Mimmo Castellano) memoria di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo che l’adito Tribunale di Napoli così provvedesse “…A) accertare l’assoluta infondatezza della domanda proposta dal Comune di Napoli a mezzo della ER S.p.A., per la inesistenza del danno ivi allegato, ovvero per la non riconducibilità dello stesso alla condotta della parte resistente, rigettando integralmente la domanda medesima; B) in subordine, rigettare il ricorso in applicazione dell’art. 1227, II comma, c.c.; C) in via ancor più gradata, ridurre comunque la pretesa risarcitoria della ricorrente ai danni che risultino concretamente e rigorosamente provati e, applicato il disposto dell’art. 1227 I comma c. c., e procedutosi alla compensatio lucri cum damno in riferimento alle migliorie ed addizioni apportate dalla parte resistente, rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente; D) accogliere la domanda riconvenzionale formulata nel presente atto e, per l’effetto, condannare il Comune di Napoli al pagamento in favore della concludente della indennità di cui all’art. 1592 c.c., nonché, se del caso, all’indennizzo di cui all’art. 936 Il comma c.c., ovvero, in subordine, alla indennità di cui all’art. 2041 c.c., nella misura complessiva di Lit. 3.118.065.150, ovvero nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, anche eventualmente con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; E) in subordine, procedere a compensazione delle somme che l’odierna concludente fosse condannata a pagare al Comune di Napoli con quelle ad essa spettanti per le indennità di cui al capo D che precede, condannando il Comune di Napoli al pagamento delle eccedenze; F) condannare il Comune di Napoli, congiuntamente e disgiuntamente alla ER S.p.A., al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite…”. Con sentenza n° 12305/02 del 25.9-25.10.2002, il Tribunale di Napoli, X Sez. Civile, in relazione a detto giudizio così decideva “…- rigetta la domanda proposta dalla ER S.p.A. – rigetta la domanda riconvenzionale – compensa interamente tra le parti le spese di lite …”.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva Appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli il Comune di Napoli, chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e, in particolare, la liquidazione del danno causato dall’Associazione Napoletana della Stampa a seguito della ritardata restituzione dell’immobile denominato “Casina del Boschetto”.
In detto giudizio, a mezzo degli Avv.ti Luigi Pietro Rocco di Torre Padula e Sergio Manfredonia, con mandato sottoscritto dall’allora Presidente e legale rappresentantete p.t. dell’Associazione Napoletana della Stampa, Dott. Giovanni Ambrosino (all’epoca era tesoriere Silvio Bruno Geria, rimasto in carica dal 2001 al 2007), si costituiva ritualmente l’Assostampa, concludendo per il rigetto dell’impugnazione formulata dal Comune di Napoli con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Napoli, viceversa, con sentenza n° 1198/06 del 19.04- 16.05.2006, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Napoli ed in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Associazione Napoletana della Stampa, in persona del Presidente p.t. Dott. Gianni Ambrosino al pagamento in favore del Comune di Napoli della somma di Euro 2.528.347,84# oltre interessi legali sulla somma di Euro 2.210.382,89, rivalutata di anno in anno secondo indici Istat, a decorrere dal 7.2.2000 sino al soddisfo.
Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte di Appello di Napoli condannava l’Associazione Napoletana della Stampa, in persona del Presidente p.t. Dott. Gianni Ambrosino al pagamento in favore del Comune di Napoli delle spese e competenze del giudizio, sia di primo che di secondo grado che liquidava in Euro 245,59 per spese vive, Euro 1.835,25 per diritti ed Euro 12.725,00 per onorari, e le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in Euro 937,58 per spese vive, Euro 1.656,00 per diritti ed Euro 15.000,00 per onorari, il tutto oltre spese generali ex art. 15 L.P, IVA e CPA come per legge. Copia di detta sentenza, con formula esecutiva apposta in data 7.6.2006 unitamente ad atto di precetto per complessivi Euro 2.996.657,12 veniva notificato all’Associazione Napoletana della Stampa in data 13.12.2006. Successivamente, a mezzo degli Avv.ti Luigi Pietro Rocco di Torre Padula e Sergio Manfredonia, con mandato sottoscritto dall’allora presidente e legale rapp.te p.t. l’Associazione Napoletana della Stampa, Dott. Giovanni Ambrosino, proponeva Ricorso per Cassazione l’Associazione Napoletana della Stampa, chiedendo che la Suprema Corte di Cassazione, così come adita, in accoglimento del Ricorso cassasse la sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 1198/2006, come in precedenza indicata.
Detto Ricorso, con numero di RG. 19273/2007, veniva assegnato alla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n° 12248/13 del 22.03- 20.05.2013, così provvedeva “la Corte rigetta il Ricorso; condanna l’Associazione Napoletana della Stampa, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidate in Euro 20.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi”.
Detta sentenza, con formula esecutiva apposta il 29.05.2013, veniva notificata all’Associazione Napoletana della Stampa il 19.06.2013. Sulla base di detta sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la condanna dell’Associazione Napoletana della Stampa al risarcimento dei danni, causati dal ritardato rilascio dell’immobile “Casina del Boschetto”, ormai diviene definitiva, e il Comune di Napoli, dopo la notifica di un atto di precetto, ha notificato all’Inpgi ed alla Casagit un “Atto di pignoramento presso terzi”, con il quale ha chiesto di bloccare tutte le eventuali somme dovute all’Associazione Napoletana della Stampa.
Successivamente, l’Inpgi, con lettera del 26 febbraio 2014, prot. 91, risolveva il rapporto in convenzione con l’Associazione Napoletana della Stampa, mentre la Fnsi, con delibera del Consiglio Nazionale del 4 marzo 2014, notificata in pari data con protocollo 8094, preso atto dell’impossibilità di fornire agli associati la necessaria assistenza, dichiarava risolto con efficacia immediata il rapporto associativo tra la stessa Federazione e l’Associazione Napoletana della Stampa. Così riassunti i fatti, sulla base dei documenti agli atti dell’Associazione, è opportuno fare qualche considerazione di tipo “politico – sindacale”, prima di adottare eventuali decisioni. Non vi è dubbio che, proprio per la scansione temporale degli eventi, il Consiglio Direttivo in carica risulta assolutamente estraneo ad ogni atto, decisione, comportamento adottato per quanto riguarda la questione della “Casina del Boschetto”.
E, consentitemelo, oltre all’estraneità, noi tutti, ed io in prima persona, siamo i primi danneggiati da questa situazione paradossale, che ha travolto tutto il lavoro di costruzione, di trasformazione positiva, di sviluppo che, con impegno e fatica, eravamo riusciti a fare in questi anni. E al danno si è aggiunta la beffa. È stato fin troppo facile per detrattori storici e insinuatori in malafede dell’ultima ora, avvicinare all’antica vicenda dell’Assostampa, il nome dell’attuale Presidente dell’Assostampa: se non ho ancora reagito, mettendo in chiaro come stanno le cose o adendo le vie legali contro i calunniatori più insinuanti, è solo perché aspettavo l’assemblea di oggi, con la quale, collegialmente, prenderemo la decisione definitiva sul da farsi e quindi anche l’ultimo tassello sarà pronto per essere comunicato.
Ciò premesso, questa Assemblea deve assolutamente adottare una decisione in ordine alla situazione con il Comune di Napoli. E’ evidente, che l’Associazione non dispone di un Fondo in grado di soddisfare il credito vantato dal Comune di Napoli.
Proprio per la natura dell’Associazione Napoletana della Stampa, al pari di tutte le altre Associazioni non riconosciute, bisogna far riferimento in primo luogo agli artt. 36 e 38 del Codice Civile. Come ha affermato la giurisprudenza, con orientamento consolidato nel corso degli anni, vi è infatti, in conformità alle previsioni del codice civile, una responsabilità solidale dei rappresentanti e di coloro che hanno agito a nome e per conto dell’Associazione.
È stato infatti affermato che “…In tema di obbligazioni contratte da associazioni non riconosciute, la responsabilità nei confronti dei terzi creditori di cui all’art. 38 c.c. comporta una solidarietà – non sussidiaria – tra le persone che la rappresentano legalmente e l’associazione stessa. Inoltre, tale responsabilità si riferisce solo a coloro che hanno concretamente agito in nome e per conto dell’associazione e permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza per il solo periodo in cui è stato ricoperto l’incarico…” (cfr. Commis. Trib. Prov.le Bari, 14.10.2009 n° 126). A tale proposito è stato ulteriormente precisato che “…La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi: rileva quindi che i terzi abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei soggetti che hanno posto in essere tale attività negoziale. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente…” (cfr. Cassaz. 10.9.2009 n° 19486).
Ma quel che è più rilevante, in relazione all’odierno Consiglio Direttivo, è che, come è stato sottolineato dalla Suprema Corte “…Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l’esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione. Ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli art. 1944 e 1957 c.c…” (cfr. Cassaz. 29.12.2011 n° 29733).
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, l’Assemblea è chiamata ad esprimersi sulla proposta di costituire un Fondo, attraverso il versamento da parte di ogni singolo associato di un contributo straordinario, per poter saldare il debito nei confronti del Comune di Napoli.
Laddove ciò non avvenisse, infatti, purtroppo non vi sarebbe altra strada che adottare i provvedimenti previsti dall’art. 21 del codice civile, ossia di sciogliere l’Associazione per l’impossibilità di raggiungere gli scopi sociali. E tanto, non solo per l’impossibilità di avere un Fondo in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività ma anche in considerazione della situazione che si è venuta a determinare a seguito della risoluzione del rapporto associativo comunicata dalla Federazione Nazionale della Stampa. Apro, quindi, il dibattito tra i presenti, al termine del quale si voterà sui punti all’ordine del giorno.
I Consigli Direttivi dal 1983 al 2014
1983, 1984, 1985: Giacomo Lombardi (presidente); Gianni Ambrosino (segretario); Adriaco Luise (tesoriere); Mimmo Castellano; Ermanno Corsi; Nando De Maria; Egidio Del Vecchio; Roberto Marra; Augusto Muojo, Marco Pellegrini; Clodomiro Tarsia.
1985, 1986, 1987: Lello Barbuto (presidente); Gianni Ambrosino (segretario); Adriaco Luise (tesoriere); Giuseppe Calise; Mimmo Castellano; Ermanno Corsi; Egidio Del Vecchio; Giacomo Lombardi; Roberto Marra; Enzo Perez; Nando De Maria.
1989, 1990, 1991: Lello Barbuto (presidente); Roberto Marra (segretario); Franco Maresca (tesoriere); Mimmo Castellano; Enzo Ciaccio; Nando De Maria; Raffaele Indolfi; Giacomo Lombardi; Cesare Marcucci; Maurizio Romano; Clodomiro Tarsia.
1992-1993-1994: Lello Barbuto (presidente); Franco Maresca (presidente dal 18/03/1994); Roberto Marra (segretario); Franco Maresca (tesoriere); Gianni Filosa (tesoriere dal 18/03/1994); Vittorio dell’Uva; Raffaele Indolfi; Franco Landolfo; Francesco Romanetti (subentrante); Maurizio Romano; Lino Zaccaria; Mimmo Castellano; Mimmo Focilli.
1995-1996-1997: Franco Maresca (presidente); Riccardo Capece (segretario); Gianni Filosa (tesoriere); Raffaele Indolfi; Franco Landolfo; Roberto Marra; Umberto Nardacchione; Raffaella Tramontano; Mimmo Castellano; Mimmo Focilli.
1998-1999-2000: Franco Maresca (presidente); Francesco Marolda (segretario); Gianni Filosa (tesoriere); Maria Chiara Aulisio; Santa Di Salvo; Franco Landolfo; Marco Lobasso; Franco Mancusi; Carlo Verna; Salvatore Campitiello; Mimmo Castellano.
2001-2002-2003: Franco Maresca (presidente); Gianni Ambrosino (presidente dal 01-10-2002); Enzo Colimoro (segretario); Silvio Geria (tesoriere); Enzo Calise; Corrado Castiglione; Gianni Filosa; Marco Lobasso; Giuseppe Mariconda; Salvatore Campitiello; Mimmo Castellano.
2004-2005-2007: Gianni Ambrosino (presidente); Enzo Colimoro (segretario); Silvio Geria (tesoriere); Gianni Filosa; Daniela Limoncelli; Marco Lobasso; Giuseppe Mariconda; Francesco Marolda; Renato Rocco; Salvatore Campitiello; Mimmo Castellano.
2007 (16 luglio)-2008-2009: Enzo Colimoro (presidente); Gianni Colucci (segretario); Filiberto Passananti (tesoriere); Gianni Ambrosino; Maurizio Cerino; Pasquale De Simone; Mimmo Ferrara; Carmen Fimiani; Lucia Licciardi; Mimmo Castellano; Mauro Fellico.
2010-2014: Enzo Colimoro (presidente); Cristiano Tarsia (segretario); Filiberto Passananti (tesoriere); Raffaele Auriemma; Maurizio Cerino; Carmen Fimiani; Lucia Licciardi; Billy Nuzzolillo; Enzo Ciaccio (dimissionario dal 30-11-2013); Antonio Boccia; Mario Orlando.