Per le funzioni di coordinatore bisogna tenere conto anche delle dimensioni dell’azienda

Media Società Coop: Inpgi condannato in appello

ROMA – La Corte di Appello di Roma ha ritenuto infondato l’appello dell’Inpgi nei confronti della Media Società Coop arl, difesa dall’avv. Vincenzo Bombardieri, condannando l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani al pagamento delle spese legali alla società editrice dell’emittente televisiva Telemia di Roccella Jonica. Il processo è scaturito da un accertamento ispettivo dell’Inpgi del 2013 con il quale venivano contestate all’emittente una serie di irregolarità in materia contributiva quantificate in 16mila 244 euro. Somma successivamente ridotta dall’Inpgi, in sede amministrativa, in seguito all’accertamento che parte dei contributi erano stati versati erroneamente all’Inps.

Giuseppe Mazzaferro

Al centro del contenzioso l’attribuzione al giornalista-editore Giuseppe Mazzaferro, da parte dell’Inpgi, delle funzioni di coordinatore redazionale che avrebbe determinato un erronea denuncia ed il mancato versamento dei contributi relativi alla sua posizione. In primo grado il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione prevista dall’Inpgi rilevando che «sulla base della declaratoria del ccnl Aeranti Corallo Fnsi e dell’approfondita istruttoria compiuta, non è risultato provato lo svolgimento da parte del Mazzaferro di mansioni gerarchicamente sovraordinate di coordinamento del lavoro redazionale» perché «in ragione della realtà aziendale tali mansioni venivano espletate a turno dai giornalisti che svolgevano attività redazionale».
L’Inpgi, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiana Giordano, ha appellato la sentenza, ma la Corte di Appello di Roma (Maria Rosaria Marasco presidente, Donatella Casablanca consigliere relatore, Maria Vittoria Valente consigliere), l’ha respinto ritenendolo “infondato” evidenziando che «secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Ord, n. 8445 del 4 maggio 2020), i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti».

Corte di Appello di Roma

Secondo la Corte di Appello di Roma «la fede privilegiata di detti accertamenti non è estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (v. Cass. 13679 del 30 maggio 2018)».
In particolare, la Corte di Appello ha richiamato l’art. 2 lett. c) del contratto nazionale di lavoro giornalistico Aeranti Corallo Fnsi, in base al quale «è considerato coordinatore redazionale il tele-radiogiornalista al quale, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, siano state eventualmente affidate, con apposita lettera di incarico, mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale. Per l’esercizio delle mansioni di coordinatore redazionale, spetterà al lavoratore un’indennità da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al 13% del minimo dello stipendio».
Dunque, secondo l’interpretazione della Corte di Appello di Roma, espressa nella sentenza «deve pertanto tenersi conto, ai fini della configurabilità di una vera e propria attività di coordinamento, anche delle dimensioni dell’azienda, perdendo la funzione di gerarchica e di coordinamento significato in riferimento ad una realtà organizzativa, come nel caso di specie, di poche unità».
Inoltre, «occorre effettuare una netta distinzione tra il soggetto che svolge funzione di editore e proprietario dell’emittente, determinandone la politica redazionale, dunque svolgendo un compito assolutamente più complesso ed articolato, rispetto al giornalista coordinatore di redazione».
L’Inpgi, pertanto, con la sentenza n. 1950/2021 è stata condannata al rimborso, in favore della società appellata, delle spese liquidate in 1.870 euro, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa ed al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
«Soddisfazione» viene espressa dalla Media Società Coop arl e dallo Studio Legale Bombardieri per «una decisione che tiene conto delle condizioni in cui si trovano ad operare le medie e piccole realtà radio televisive che, operando giornalmente sul territorio, costituiscono una ricchezza per il tessuto sociale e culturale del Paese». (giornalistitalia.it)

 

 

 

 

 

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