ROMA – La Corte dei Conti del Lazio (Ivan De Musso presidente, Pina Maria Adriana La Cava consigliere relatore, Franco Mencarelli consigliere) ha condannato la società cooperativa “Linea” e Claudio Pescatore a pagare circa 9 milioni di euro a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per aver incassato senza titolo i contributi per l’editoria per il mensile “L’Officina” e il quotidiano “Linea”, entrambi non più pubblicati. La cooperativa Linea era anche inquilina Inpgi in via dei Lincei a Roma.
Tra i motivi della decisione, la Corte dei Conti del Lazio rileva che “il danno erariale contestato con l’atto di citazione è rappresentato dalle somme erogate come contributi editoriali, non spettanti alle società richiedenti, titolari delle rispettive testate, per mancanza dei presupposti di legge” e osserva che i convenuti “devono rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per dolo e con il vincolo della solidarietà, avendo violato la normativa di riferimento e creato fittiziamente i presupposti per l’erogazione”.
La Corte dei Conti ha, infatti, accertato che le società Linea scarl e Officina scarl “sono state destinatarie, per le rispettive testate, di contributi pubblici per l’editoria nel triennio considerato (per un totale, rispettivamente, di euro 7.124.669,87 e di euro 1.493.816,36). Per tali contributi le indagini istruttorie hanno fatto emergere il mancato rispetto da parte delle stesse società e, segnatamente, dei suoi vertici e/o responsabili pro-tempore delle condizioni previste per la loro concessione, il che ha determinato l’adozione dei provvedimenti di revoca di quanto erogato e, conseguentemente, nessun dubbio può sussistere circa la natura di danno erariale degli importi dei relativi finanziamenti”.
La Corte dei Conti condivide, in particolare, l’addebito della Procura Regionale a Pescatore “poiché in sostanza, è emerso che egli ha assunto il ruolo di dominus di un complesso sistema di società cartiere e allo stesso tempo di entrambe le società editrici, architettando e realizzando un rilevante e continuo scambio di prestazioni di servizio tra i suddetti soggetti economici tutti riconducibili allo stesso”. Lo stesso Pescatore è stato ritenuto responsabile della “violazione dei presupposti previsti dal citato art. 3 della legge 250/1990 per essere stati posti in essere fittiziamente, tramite le società in discorso, i presupposti previsti dalla legge sui contributi all’editoria, traendo in inganno la Pubblica Amministrazione mediante l’utilizzo di società cosiddette cartiere, al solo scopo di creare costi fittizi riferiti a servizi in realtà inesistenti, in modo da far ottenere alle società editrici il requisito della diffusione del quotidiano, previsto per accedere ai finanziamenti pubblici”.
Quanto sopra è “avvalorato da una serie di anomalie e di circostanze del tutto irregolari che confermano l’influenza dominante del Pescatore e la riconducibilità a quest’ultimo di entrambe le cooperative e che hanno riguardato (oltre alla presenza delle stesse persone nelle varie cariche sociali delle cooperative e delle società fornitrici e ai rapporti di parentela tra alcuni di questi, come esposti nella citata informativa della Guardia di Finanza), tra l’altro: la coincidenza della sede legale della cooperativa Linea e di quella del Movimento politico dei NazionalPopolari (principale finanziatore delle due cooperative) e del fatto che in entrambi i soggetti il Pescatore ha rivestito, per accordo, il ruolo di rappresentante legale; il pagamento delle fatture emesse dal Centro Multiservice Editoriale, già in liquidazione a quella data, per lo stesso importo e nello stesso giorno di un rilevante finanziamento (ben euro 2.487.465,71) messo a disposizione della Cooperativa Linea dal Movimento politico; la residenza anagrafica del Pescatore coincidente con quella della coop. L’Officina”.
Quanto, in particolare, al requisito minimo previsto dall’art. 3, comma 11 ter della legge 250/1990, per la vendita in blocco e lo strillonaggio che legittimava il diritto alle provvidenze, l’informativa della Guardia di Finanza descrive “la presenza di un sistema costituito da una serie di rapporti commerciali che entrambe le cooperative hanno intrattenuto con società fornitrici e di costituzione di società cartiere (tra cui il Centro Multiservice Editoriale fino a settembre 2008), rivelatesi, in realtà, scatole vuote, caratterizzato da costi e ricavi fittizi mediante la contabilizzazione e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo del raggiungimento di quel requisito minimo”.
La Procura Regionale per il Lazio aveva, infatti, chiesto alla Corte dei Conti,di condannare la “Linea soc. coop. a r.l.” e il suo amministratore unico pro-tempore Claudio Pescatore, nonché direttore e procuratore speciale pro-tempore della “Officina soc. coop. a r.l.” al pagamento in solido, a favore dell’Erario e, segnatamente, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria-Die, all’importo complessivo di euro 8.617.886,23, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio “a titolo di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente alla indebita percezione e utilizzo di contribuzioni statali per l’editoria di cui alla legge n. 250 del 1990, concessi nell’importo complessivo di cui in citazione, poi revocati e non restituiti, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008”.
La vicenda nasce dalla denuncia di danno erariale effettuata alla Procura Regionale Lazio da parte del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza di Roma, con nota del 30 luglio 2013, con la quale è stata, tra l’altro, comunicata la “pendenza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di un procedimento istruttorio penale per il reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato) e art. 56 c.p. (per delitto tentato di detta indebita percezione) e che nel contesto delle indagini penali è stato disposto dal Gip presso quel Tribunale il sequestro preventivo in data 23 settembre 2013 ed è stata, altresì, autorizzata la comunicazione dei medesimi atti anche alla Procura Regionale presso questa Corte dei conti per quanto di competenza in materia di responsabilità erariale”.
Nella sentenza viene evidenziato che “i controlli per riscontrare le condizioni essenziali (attraverso le cosiddette vendite in blocco e tramite strillonaggio determinanti per ottenere il requisito minimo del 25% della diffusione rispetto alla tiratura globale), necessario per accedere ai contributi pubblici di cui trattasi da parte delle società editrici, furono, poi, estesi ai periodi precedenti (2006-2008)”.
A seguito delle risultanze delle indagini eseguite che avevano fatto emergere “attività illecite e, comunque, la mancanza delle condizioni essenziali per l’erogazione del contributo”, l’Agcom il 6 luglio 2011 aveva provveduto ad escludere entrambe le società dal contributo per il 2009 infliggendo una sanzione amministrativa di euro 33.433,33 per ciascuna delle due società, disponendo l’annullamento/revoca dei provvedimenti di assegnazione dei contributi editoriali degli anni 2006-2008. “Contributi – osserva la Corte dei Conti – che elargiti e non recuperati costituiscono il danno erariale contestato nella citazione”. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz