ROMA – La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25750 del 14 dicembre, chiamata a decidere sulla legittimità del licenziamento irrogato ex articolo 55 quater del dlgs 165/01 a un dipendente, accusato di avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato, in vigenza della normativa antecedente alle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Madia ha stabilito che è valido il licenziamento del dipendente pubblico che si allontana senza timbrare il cartellino.
Nel caso in esame, il dipendente si era allontanato senza autorizzazione negli intervalli tra la timbratura d’ingresso e quella d’uscita, omettendo di registrare le timbrature intermedie e così fornendo una attestazione non veritiera sulla sua effettiva presenza nel luogo di lavoro.
Entrambi i giudizi di merito avevano escluso che tale condotta potesse giustificare il licenziamento, valorizzando il dato letterale dell’articolo 55 quater “ante riforma”, che sanzionava il comportamento fraudolento volto ad alterare e/o manomettere i sistemi di rilevamento della presenza.
La Cassazione, però, sottolineando la «finalità chiarificatrice» delle modifiche apportate proprio su questo punto dalla Riforma Madia, ha evidenziato come «la chiara formulazione della disposizione (articolo 55 quater, dlgs 165/01 “ante riforma”, ndr) ed anche la sua “ratio” … inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita».
Secondo la Corte, se è vero che solo con la Riforma Madia è stato chiaramente disposto come costituisca falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso cui lavora circa il rispetto dell’orario di lavoro, è altrettanto vero che anche prima la normativa non potesse essere interpretata nel senso di ridurre la condotta sanzionata con il licenziamento ai soli casi di alterazione/manomissione del sistema di rilevazione.
La mancata segnalazione dell’uscita nel sistema di rilevazione della presenza in servizio è una condotta sussumibile entro la fattispecie che punisce con il licenziamento la «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente», dovendosi considerare falsa e fraudolentemente attestata qualsiasi registrazione che «miri a fare emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita».
Fabio Soffientini
Dirigente Servizio Sviluppo Organizzativo, Studi e Vigilanza Inpgi