MILANO – Sulla libertà di cumulo, dopo quella di Pescara del 5 gennaio, l’Inpgi ha incassato in due giorni altre due sconfitte, a Milano (Corte d’Appello) e a Pavia (Tribunale del Lavoro). Altre due vittorie significative per gli avvocati Sabina Mantovani e Ugo Minneci del Foro di Milano.
Ha vinto ancora una volta “la linea di Franco Abruzzo”, che, come presidente dell’Ordine professionale regionale, da almeno 15 anni sostiene, e con successo crescente, che i cittadini giornalisti devono essere trattati come i cittadini comuni.
I giudici del lavoro hanno ormai “fatto proprio il principio” affermato dalla sentenza della Cassazione n. 1098/2012 “in forza della quale risultano acclarate: la incontestabile natura di ente privatizzato dell’Inpgi, ai sensi del Dlgs n. 509/1994; la funzione sostitutiva (rispetto all’Inps) dell’assicurazione gestita dal medesimo ente; l’applicabilità a quest’ultimo delle disposizioni legislative in successione temporale sopraggiunte in tema di cumulo tra pensione e reddito da lavoro (art. 72, comma 1, legge n. 388/2000; art. 44, comma 1, legge n. 289/2002; art. 19 legge n. 133/2008); da ultimo, la estensibilità di tali disposizioni (e del principio di cumulabilità da esse attingibili) anche agli iscritti alla Fondazione Inpgi”. Ed ecco le due sentenze di Milano e Pavia.
1. CORTE D’APPELLO DI MILANO – Con dispositivo depositato in cancelleria il 4 febbraio 2015 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dall’Inpgi avverso la sentenza n. 3561/2012 resa dal Tribunale di Milano (giudice monocratico, la dott. Eleonora Porcelli). Questi i fatti: il ricorrente è un giornalista professionista iscritto all’Albo dal 1971, in pensione dal gennaio 2007. Dall’aprile 2011 comincia a percepire un reddito da lavoro autonomo. L’Inpgi effettua contestualmente le trattenute sulla pensione sulla base dell’art. 15 del suo Regolamento.
Il giornalista si rivolge agli avvocati Mantovani e Minneci. Anche in questo caso viene inviata una raccomandata con la quale i legali chiedono all’Inpgi di restituire al giornalista quanto trattenuto. L’ente non accoglie tale richiesta. Il giornalista si rivolge al Tribunale di Milano: la dott. Porcelli con la sentenza n. 3561 del 2012 dichiara illegittime le trattenute e ordina all’Inpgi la restituzione delle somme e la condanna al pagamento delle spese di lite.
La Fondazione procede con la restituzione dell’importo trattenuto con espressa riserva all’esito dell’appello che propone. L’udienza di discussione viene fissata per il 3 febbraio 2015 ed il 4 febbraio la Corte d’Appello respinge l’appello proposto dall’Inpgi dichiarando compensate le spese di lite. Anche in questo caso l’Inpgi ha già dichiarato che impugnerà la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Per ora non ci sono le motivazioni della sentenza d’appello.
2. TRIBUNALE DI PAVIA – A discutere della causa c’era l’avv. Elisabetta Angelini, dirigente dell’Ufficio legale dell’Inpgi. Il giornalista professionista ricorrente, assistito dagli avvocati Mantovani e Minneci, è iscritto all’Albo dal 1979 e usufruisce a far data dal gennaio 2012 di un trattamento pensionistico.
Nel corso del 2012 il giornalista incassa un reddito da lavoro autonomo che viene regolarmente comunicato all’ente previdenziale. La Fondazione in applicazione dell’art. 15 del proprio Regolamento procede con la decurtazione della pensione per un importo complessivo di oltre 8.000 euro.
Il giornalista sollecita la restituzione del maltolto, anche sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 1098/2012. L’Inpgi risponde che la sentenza della Cassazione, peraltro per ora l’unica intervenuta a decidere in materia di cumulo tra l’Inpgi ed i suoi iscritti, doveva considerarsi pronuncia isolata rispetto all’andamento del contenzioso formatosi in materia.
Il giornalista è, quindi, costretto a rivolgersi al Tribunale di Pavia, giudice assegnatario della causa la dott. Donatella Oneto. Viene fissata la prima udienza il 17 luglio 2014 e successivamente rinviata al 3 febbraio 2015 dove il Giudice dà lettura del dispositivo con cui ancora una volta viene sancita la illegittimità delle trattenute effettuate dall’Inpgi, che viene altresì condannata alla restituzione delle somme indebitamente incamerate e al pagamento delle spese di lite quantificate in 2000 euro.
L’ente previdenziale ha già fatto sapere che interporrà appello avverso la predetta sentenza. E questo nonostante si possa dire che si sia formato un orientamento consolidato in materia. (francoabruzzzo.it)
https://www.giornalistitalia.it/liberta-cumulo-prevale-linea-franco-abruzzo/