A Capodanno niente giornali ed edicole chiuse. Le maggiorazioni previste dai contratti

Le spettanze al giornalista che lavora nelle feste

contratto-fieg-fnsiROMA – Domani, domenica 1 gennaio 2017, nessun quotidiano sarà in edicola e le rivendite osserveranno la chiusura totale. Venerdì 6 gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, invece i giornali usciranno regolarmente e la chiusura delle rivendite è facoltativa dalle ore 13. Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, Giornalisti Italia, nell’augurare Buon Anno ai lettori ed a tutti i giornalisti, ricorda a quanti saranno chiamati a lavorare a Capodanno o nel giorno dell’Epifania (soprattutto nell’on line e nell’emittenza radio-televisiva) per garantire ai cittadini il diritto ad essere informati, le maggiorazioni previste dai contratti nazionali di lavoro giornalistico.


CONTRATTO FNSI-FIEG
L’art. 19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi considera giorni festivi: le domeniche, le tre festività nazionali (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e le festività infrasettimanali (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede l’azienda giornalistica. Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincide con altra festività infrasettimanale o nazionale).
Il giornalista che nelle festività (nazionali e infrasettimanali) non presta la sua opera ha diritto: quando la festività non coincide con la domenica, alla normale retribuzione mensile senza alcun altro compenso per la festività; quando la festività coincide con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festività (fatta eccezione per il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile: quando la festività non coincide con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 percento; quando la festività coincide con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 percento oltre al normale compenso per il lavoro domenicale.
FnsiNella festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. Tuttavia il giornalista che eccezionalmente presta la sua opera in tali festività avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme in quanto siano di miglior favore le condizioni aziendali riguardanti la materia.
Ferma restando la facoltà di chiamata in servizio da parte delle aziende, al giornalista che presti attività lavorativa nei giorni che non sono più festivi a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni (19 marzo San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno San Pietro e Paolo, 4 novembre) verrà corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile, 1/26° della stessa. Il regime conseguente al ripristino per il Comune di Roma della festività religiosa del 29 giugno diporto dal Dpr 28 dicembre 1985 n. 792, risulta disciplinato dall‘accordo 5 giugno 1986 (allegato F del Cnlg).
Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge, il giornalista chiamato a prestare la sua opera di domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% e al riposo compensativo (in aggiunta a quello derivante dalla settimana corta) se addetto alle redazioni che attualmente e abitualmente fruiscono di detto riposo compensativo. La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
Le giornate festive “nazionali” e “infrasettimanali” e quelle abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, cadenti durante il periodo di trasferta daranno luogo alla corresponsione di un ventiseiesimo della retribuzione mensile o, se lavorate, al relativo trattamento economico.
Se la giornata di trasferta coincide con la domenica, al giornalista che in tale giorno non presti la sua opera, sarà concesso, a scelta dell’editore, un giorno di riposo compensativo o un compenso pari ad 1/26° della retribuzione mensile, sempreché delle giornate domenicali, cadenti nei periodi di trasferta, non sia stato espressamente tenuto conto con un compenso forfettario.
I compensi e le maggiorazioni spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo, fermo restando che l’orario di massima in tale giorno è di sei ore.
L’art. 20 del cnlg regola, invece, il calendario di uscita dei giornali quotidiani. Ai giornalisti dipendenti dei quotidiani del pomeriggio che il 16 agosto ed a quelli dei quotidiani del mattino che il 24 e 31 dicembre fossero chiamati a prestare la loro opera sarà assicurato, in aggiunta alla normale retribuzione, un ventiseiesimo in più della stessa. Eguale trattamento sarà riservato a quelli delle agenzie quotidiane di stampa, che fossero chiamati a prestare la loro opera prima delle ore 18 del 16 agosto, dopo le ore 18 del 24 dicembre e del 31 dicembre.
Ai giornalisti che fossero chiamati a prestare la loro opera nelle giornate del 16 agosto, 24 e 31 dicembre coincidenti con la domenica verrà riconosciuto il trattamento economico di cui al primo comma del precedente articolo 19, paragrafo «riposo settimanale e lavoro domenicale».

CONTRATTO FNSI-AERANTI CORALLO


Aeranti CoralloPer i giornalisti con contratto Fnsi-Aeranti-Corallo, ovvero destinato all’emittenza radio-televisiva locale, l’art. 10 considera festività natalizie: le domeniche, le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) e le seguenti festività infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede il giornale. Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coincide con altra festività infrasettimanale o nazionale.
In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ed a seguito del Dpr 28 dicembre 1985, n. 792, saranno concessi quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non saranno di norma fruite unitamente alle ferie e verranno godute entro l’anno compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per quanto riguarda la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario del 4 novembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse, che cadranno o saranno cadute nella frazione dell’anno di servizio.
Il tele-radiogiornalista che, nell’ambio del suo regime di orario, non lavora nelle festività, ha diritto: alla normale retribuzione, senza alcun altro compenso per le festività, se la festività non coincide con la domenica; se la festività con la domenica, ad un ventiseiesimo della normale retribuzione, in aggiunta alla stessa.

ACCORDO FNSI-USPI PER LA STAMPA PERIODICA


UspiInfine, l’accordo Fnsi-Uspi che regolamenta specifiche prestazioni lavorative in regime di lavoro subordinato, senza vincolo di orario e di prestazione quotidiana, nei periodici a diffusione locale e in quelli nazionali no profit non collegati con aziende editrici di quotidiani o gruppi editoriali nazionali.
L’articolo 3 prevede che, in caso di prestazione lavorativa domenicale e/o festiva, al giornalista spetti un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55 percento in aggiunta alla retribuzione stessa, ovvero alla sola maggiorazione del 55% ed al riposo compensativo.
In sostituzione delle festività soppresse, di cui all’art.1 della legge n. 54 del 5 marzo 1977 ed a seguito del Dpr n. 792 del 25 dicembre 1985, saranno concessi 4 giorni di permessi individuali retribuiti. (giornalistitalia.it)

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