ROMA – Con una decisione destinata a suscitare reazioni e polemiche la Cassazione, nell’ambito di un processo penale per diffamazione e in mancanza di una precisa normativa di legge, ha confermato il sequestro preventivo delle pagine del sito internet della trasmissione Mediaset “Le Iene”, in cui erano rimasti presenti i servizi giornalistici radio-televisivi, andati in onda il 9 e il 23 giugno 2020 e poi ripresi online, riguardanti il virologo, immunologo, accademico e divulgatore scientifico professor Renato Burioni.
La novità della pronunzia della Suprema Corte consiste nel fatto che ha operato un preciso distinguo fra le testate giornalistiche radiotelevisive con un direttore responsabile e le trasmissioni radiotelevisive di rete con un delegato al loro controllo: solo le prime – per effetto di una nota sentenza emessa sei anni fa dalle sezioni unite penali della Cassazione (la n. 31022 del 29 gennaio 2015) – non possono essere sequestrate per l’equiparazione tra testate tradizionali e web, mentre le seconde, invece, non beneficiano della stessa esenzione alla sequestrabilità delle pubblicazioni a stampa, né conta nulla la presenza di un “delegato” al controllo sulle trasmissioni che non può essere assolutamente equiparato ad un direttore responsabile.
Ma quello che fa più discutere della sentenza della 5ª sezione penale della Cassazione n. 20645 del 24 maggio 2021 (presidente Gerardo Sabeone, relatore Alessandrina Tudino), è certamente il fatto che, in base al principio di proporzionalità, possono essere di fatto così sequestrate non solo le frasi diffamatorie, ma anche quelle parti del servizio, che pur ricostruivano, senza avere alcuna efficacia diffamatoria in sé, un contesto caratterizzato da una forte polemica in ambito scientifico.
Pertanto, il disposto e confermato sequestro può, in concreto, riguardare anche delle parti del servizio che potevano essere considerate non diffamatorie. Di conseguenza potrebbe rappresentare un bavaglio alla libertà d’espressione e d’informazione tutelato dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) per i possibili riflessi negativi sul giornalismo investigativo o sui servizi di trasmissioni televisive di denuncia o di inchiesta.
Pertanto, non si può escludere che questo delicato caso, in attesa che il Parlamento approvi finalmente una legge di sistema in materia di diffamazione, finisca davanti alla Corte di Strasburgo proprio per le implicazioni di carattere generale che possono derivarne.
Questi i fatti. Il 19 dicembre 2020, nell’ambito di un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico del giornalista pubblicista de “Le Iene”, Alessandro Politi, accusato di aver leso la reputazione del professor Renato Burioni, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo del sito internet www.iene.mediaset.it limitatamente alle pagine in cui erano ancora presenti i servizi televisivi andati in onda il 9 e il 23 giugno 2020.
Questo perché nei servizi riguardanti il virologo sarebbe stata offesa la sua reputazione in quanto era stata indicata falsamente la presenza di un suo interesse economico collegato alle opinioni scientifiche espresse in contesti divulgativi a favore dell’efficacia di anticorpi monoclonali nelle terapie contro il Covid-19 e all’attività di ricerca o di consulenza svolta sugli anticorpi monoclonali relativamente a virus diversi.
In tal modo era stato veicolato il falso messaggio secondo cui le opinioni scientifiche della persona offesa in tema di Covid-19 sarebbero orientate da occulti interessi economici. Il 22 gennaio scorso il Tribunale del Riesame di Milano confermava il decreto del Gip ed ora la Cassazione, su conforme requisitoria scritta del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Lucia Odello, lo ha ratificato condannando il giornalista de “Le Iene”, Alessandro Politi, al pagamento delle spese processuali. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
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