Le motivazioni della sentenza di assoluzione postuma del giornalista Gianni D’Anna

La Cassazione riafferma il diritto di critica

Giovanni D‘Anna

ROMA – Importante apertura della Cassazione in tema di diritto di critica. La 5ª Sezione penale della Suprema Corte (presidente Rosa Pezzullo, relatore Elisabetta Maria Morosini) con sentenza n. 8195 del 25 febbraio 2019 ha, infatti, spiegato che «a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione. È vero che essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e non può pretendersi che sia “obiettivo”».
I supremi giudici hanno, così, annullato il precedente verdetto di condanna per diffamazione emesso il 13 luglio 2017 dalla Corte d’Appello di Messina nei confronti del giornalista Giovanni D’Anna, direttore del quotidiano telematico “Augusta on line” e collaboratore del Giornale di Sicilia, che era stato accusato di avere offeso la reputazione dell’allora sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa, Maurizio Musco, pubblicando, sul sito dell’organo di informazione telematico “Augusta on line”, un articolo nel quale definitiva “vergognosa” l’archiviazione dell’indagine “Mare Rosso” concernente l’inquinamento da mercurio, nella rada di Augusta, per sversamenti dal petrolchimico. La Cassazione, nonostante il contrario parere della Procura generale, ha quindi definitivamente assolto l’imputato con formula piena “perché il fatto non costituisce reato”.
La motivazione della sentenza con cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio “perché il fatto non costituisce reato” la sentenza di secondo grado di condanna, assolvendo invece dall’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa stampa Gianni D’Anna, riafferma il sacrosanto diritto di critica esercitato dai giornalisti, ma purtroppo arriva in ritardo per il collega deceduto il 19 dicembre scorso, all’età di 61 anni, per una grave malattia. (giornalistitalia.it)

LEGGI ANCHE:
La sentenza della Corte di Cassazione

 

I commenti sono chiusi.