ROMA – Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. È possibile per tutti i giornalisti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg, Fnsi-Aeranti-Corallo e Fnsi-Uspi. Lo rende noto il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, con la circolare n. 4 del 2019 che chiarisce ai datori di lavoro come è possibile ottenere lo sgravio parziale dei contributi per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tutele crescenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2018.
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2018”) ha, infatti, introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro – a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 – a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
A seguito dell’emanazione della normativa sono stati avviati opportuni approfondimenti presso i Ministeri vigilanti circa la sussistenza di una apposita dotazione finanziaria stanziata per la copertura degli oneri derivanti dalle conseguenti minori entrate contributive, all’esito dei quali è emersa l’esistenza di tali risorse finanziarie statali a copertura degli oneri connessi con l’introduzione dell’agevolazione in oggetto, stante la portata generale della misura normativa, rivolta a favorire l’incremento dei livelli di occupazione a beneficio di tutti i lavoratori.
In particolare, sul piano procedurale, è stato chiarito che l’erogazione delle predette risorse finanziarie debba seguire lo schema – già realizzato in relazione ai profili attuativi di altre misure in tema di incentivi all’occupazione – di un trasferimento indiretto dei fondi dal Bilancio statale all’Inps e, successivamente, da quest’ultimo all’Inpgi, previa adozione di una apposita convenzione che ne disciplini i termini operativi.
Il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, con atto n. 45 del 25 ottobre 2018, ha deliberato di riconoscere le agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. A tal proposito, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 6567 del 13 maggio 2019, ha approvato la delibera n. 45 del 25 ottobre 2018.
Tuttavia, la più volte citata delibera n. 45 del 25 ottobre 2018, nell’estendere il beneficio dell’esonero in oggetto anche ai giornalisti assicurati presso l’Inpgi, ha subordinato l’efficacia delle disposizioni in oggetto e conseguentemente la fruizione del beneficio alla stipula della predetta convenzione Inpgi – Inps.
Nelle more del perfezionamento della convenzione tra i due enti, Augusto Moriga illustra gli aspetti sostanziali della normativa, le modalità ed i termini per la richiesta del beneficio contributivo, soprattutto in merito alle assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2018 ad oggi.
In via preliminare, il dirigente dell’Inpgi evidenzia che l’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati a condizione che il lavoratore non sia stato precedentemente occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. La misura dell’esonero è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.000,00 su base annua. L’applicazione del beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L’esonero contributivo è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, e che procedano, quindi, con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché il giornalista non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
1. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
Come già evidenziato, l’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati. L’esonero contributivo in oggetto non si applica, quindi, nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
2. Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo stutus professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo costituito presso una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
3. Assetto e misura dell’incentivo
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 è pari alla metà dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione Inpgi: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91; il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare Inpgi n. 9 del 2 settembre 2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare Inpgi n. 5 del 17 ottobre 2014; il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
La durata dell’esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve essere intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2018. Il periodo di godimento dell’esonero può essere sospeso solo ed esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. Tale sospensione determina il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (euro 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata ai giorni effettivi.
4. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
Il beneficio è riconosciuto, a domanda, da presentarsi all’Inpgi da parte del datore di lavoro – a pena di decadenza – entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.
Per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2018 ad oggi, come previsto dalla delibera Inpgi, il beneficio dell’esonero contributivo potrà essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 13 maggio 2019 e resa pubblica con la pubblicazione della circolare nel sito istituzionale www.inpgi.it. Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le richieste di esonero pervenute all’Inpgi entro e non oltre 30 giorni dalla data della circolare (scadenza 27 giugno 2019). A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della Pec.
Per la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato l’allegato modello SGRV.1.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti specifici introdotti dall’art. 1, comma 100 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018.
La fruizione dell’esonero contributivo è, quindi, subordinata anche al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata inoltre alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti altre condizioni: il giornalista, nel corso della sua intera vita lavorativa, non risulti essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il giornalista, all’atto dell’assunzione abbia un età anagrafica non superiore a 30 anni, limite elevato a 35 anni per il solo anno 2018.
I medesimi limiti anagrafici valgono anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva; il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del giornalista assunto o di un altro giornalista impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del giornalista assunto con l’esonero. Tale licenziamento comporterebbe la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumano nuovamente il giornalista.
Come già chiarito, la fruizione dell’esonero contributivo può essere riconosciuta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 di giornalisti che non siano mai stati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In base alla predetta previsione normativa si chiarisce che: il requisito della mancanza di precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato va valutato a prescindere dalla circostanza che il giornalista fosse assicurato presso una gestione pensionistica italiana diversa dall’Inpgi o presso una gestione estera; con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il giornalista sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché i due rapporti di lavoro abbiano la medesima decorrenza.
In caso di assunzioni con date diverse, per il datore di lavoro che assume successivamente non sussisterebbero infatti i requisiti per l’ammissione all’agevolazione in parola; nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex articolo 1406 c.c. e nei casi di trasferimento di azienda ex art. 2112 del c.c., con passaggio del giornalista dal cedente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto; come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014, l’esonero di cui alla presente circolare non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato siano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi precisa, altresì, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al giornalista deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018. Infatti, come previsto dall’articolo 1, comma 103, della predetta legge, se il lavoratore, per il quale, lo stesso o un precedente datore di lavoro abbia già fruito parzialmente dell’esonero contributivo di cui alla presente circolare, venisse assunto nuovamente, per il nuovo rapporto può essere concesso il beneficio limitatamente ai mesi residui spettanti, indipendentemente dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione.
5. Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro
Il beneficio dell’esonero contributivo è elevato, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 108, della legge di bilancio 2018, alla misura totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, come sopra identificati, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro su base annua ed il requisito anagrafico, per quei datori di lavoro privati che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
6. Fruizione del beneficio
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Il provvedimento autorizzativo, che – in presenza dei requisiti ed a seguito di apposita domanda del datore di lavoro – sarà rilasciato dopo il completamento dell’iter di approvazione della Convenzione Inpgi/Inps, illustrerà le modalità per il recupero del beneficio pregresso e le modalità di esposizione nella denuncia contributiva mensile (procedura Dasm). (giornalistitalia.it)
Come chiedere gli sgravi contributivi
Il modello SGRV.1.