ROMA – Il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi ha approvato la determinazione dei valori retributivi e contributivi minimi della Gestione previdenziale principale per l’anno 2022. Di conseguenza, il dirigente del Servizio Entrate Contributive, Augusto Moriga, ha emesso la relativa circolare che illustra il passaggio della funzione previdenziale della Gestione sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Inps.
A) PASSAGGIO DELLA FUNZIONE PREVIDENZIALE DELLA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO DELL’INPGI AL FPLD DELL’INPS
L’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che «al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi), ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica».
La competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi cesserà, quindi, il 30 giugno 2022. I valori retributivi e/o contributivi minimi e massimi indicati nella presente circolare avranno, quindi, effetto fino alla predetta data.
Al riguardo, in merito agli adempimenti contributivi, l’Istituto si riserva di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi mesi.
B) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) – VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2022
MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2022
Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (art. 2 – comma 25 – della legge n. 549/1995) è stato disposto che: «l’art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria».
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la Fnsi e la Fieg e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la Fnsi e l’Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il Ccnl Anso-Fisc/Fnsi.
Il legislatore ha previsto, comunque, un valore minimo di retribuzione ai fini dell’imposizione contributiva che deve essere rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tale valore minimo è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione Inps (art.7 del D.L. n. 463/1983).
L’Istat, con comunicato del 17 gennaio 2022, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice Foi senza tabacchi) tra l’anno 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %.
Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 risultano rideterminati nella seguente misura:
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del Cnlg Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro – le contribuzioni dovute all’Inpgi, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal Ccnl del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono quelle relative al contratto collettivo applicato.
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992
Relativamente all’anno 2022, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta confermata in 46.184,00 euro (importo pari alla 1ª fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento Inpgi). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.849,00.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, «le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione». Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.
ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Si ricorda che – a decorrere dal 1 maggio 2011 – l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’Inps, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’Inpgi (vedi la Circolare Inpgi n. 4 del 7 aprile 2011 ed il Messaggio Inps n. 12440 dell’8 giugno 2011). L’Inpgi – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2022, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva Ive dell’Inpgi, pari nel 2022 al 33,00% della retribuzione imponibile):
MASSIMALE IMPONIBILE IVS
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali Inpgi prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge agosto 1995, n. 335.
In base a tale normativa, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, come meglio definiti nella Circolare Inpgi n. 2 del 24 marzo 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2022 risulta pari a 105.013,56 euro, arrotondato a 105.014,00 euro.
Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica Ive, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Con l’occasione, si ricorda che:
il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata Inpgi (o Inps), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE – ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638
Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali Inpgi prevede, a decorrere dall’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2022 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 210,15 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2022). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.
Il trattamento minimo di pensione 2022 è stato determinato applicando l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice Foi senza tabacchi) tra il 2020 ed il 2021 nella misura del + 1,9 %. Tale indice è stato utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Il predetto importo minimo di pensione acquisirà, invece, carattere di definitività ai fini pensionistici solo a seguito dell’emanazione (presumibilmente a novembre 2022) del decreto ministeriale che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2022.
C) DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ALL’ESTERO IN PAESI NON LEGATI ALL’ITALIA DA ACCORDI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 dicembre 2021 (G.U. serie generale, n. 13 del 18 gennaio 2022), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2022, i valori retributivi sono i seguenti:
Per i criteri applicativi si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare Inpgi n. 6 del 20 aprile 2021.
D) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
Si fa seguito alla circolare Inpgi n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per comunicare che – per l’anno 2022 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare Inpgi n. 5 del 1 ottobre 2008.
E) PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE
Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’Inpgi prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (Cnlg Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2020 ed il 2021 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione Inpgi sostitutiva dell’Ago nell’anno 2022 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2021.
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili;
F) AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Si fa seguito alle indicazioni fornite con circolare n. 10 del 30 ottobre 2020, con circolare n. 5 del 16 marzo 2021 e con circolare n. 11 del 22 settembre 2021 ai fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive.
Al riguardo, si ricorda che la Commissione europea aveva autorizzato:
la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.
Con la decisione C(2022) 171 final del 11 gennaio 2022, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità delle suddette agevolazioni fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti (art. 1, c.121, legge 234/2021)
Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, l’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto, in via eccezionale, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’assicurazione Ivs a carico del lavoratore.
L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile Dasm, nella sezione riferita alle agevolazioni contributive, nell’area della retribuzione individuale. Al riguardo, si rimanda all’allegato tecnico del Dasm.
G) NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM
I valori minimi retributivi e contributivi indicati al precedente circolare sono stati definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2022. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Ai fini dell’utilizzo della procedura Dasm (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro l’11 febbraio 2022. (giornalistitalia.it)