ROMA – L’art. 1, comma 29, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che «per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Inpgi con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L’Inpgi invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’Inpgi assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».
Lo ricorda il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi, Augusto Moriga, spiegando che la norma estende, quindi, ai datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’Inpgi l’applicazione delle disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato.
A seguito dell’emanazione della norma, con delibera del Consiglio di amministrazione Inpgi n. 21 del 14 aprile 2021, si è proceduto alla ricognizione delle misure agevolative vigenti nel sistema generale, applicabili nei casi di assunzione di giornalisti assicurati all’Istituto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 9193 del 18 agosto 2021, ha preso atto delle misure agevolative applicabili individuate con la delibera Inpgi e – considerata l’assenza di aggravio di spesa per l’Istituto e di effetti negativi nel bilancio attuariale della Gestione – non ha formulato osservazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo n. 509/94.
LE MISURE AGEVOLATIVE APPLICABILI
con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021
– 1) Articolo 4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151: sgravio contributivo, già previsto dall’art. 10 della legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo;
– 2) Articolo 4, commi da 8 a 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92: agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
– 3) Articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92: agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
– 4) Articolo 1, commi 16 e 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022;
– 5) Articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
– 6) Articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
– 7) Articolo 4, comma 3, della legge 19 giugno 1993 n. 236: Incentivo per l’assunzione di lavoratori in Cigs;
– 8) Articolo 10 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 151: Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa);
– 9) Articolo 10 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 151: Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica;
– 10) Articolo 2 comma 10 bis della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto dall’art. 7, c. 5, lettera b) del D.L. 76/2013: Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione;
– 11) Articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381 e articolo 2, legge 22 giugno 2000, n. 193 (DM 148/2014): Incentivo per l’assunzione di detenuti o internati;
– 12) Art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – convertito in legge n. 106/2021: Contratto di rioccupazione.
I benefici di esonero e le agevolazioni contributive saranno applicati nella misura, nei termini e con le medesime modalità previste dalle singole disposizioni normative, esattamente come previsto nel sistema generale (Inps).
Per quanto attiene alla misura delle agevolazioni, Moriga ricorda che le stesse non riguardano le quote di contribuzione a carico del giornalista, il contributo infortuni, i contributi di derivazione contrattuale (ad esempio, se dovuti: il contributo per gli ammortizzatori sociali dello 0,50% a carico datore di lavoro, il contributo al Fondo integrativo “ex fissa” e la relativa addizionale, ecc.) e quei contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991.
Il dirigente del Servizio Entrate Contributive dell’Inpgi ricorda, infatti, che il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri) è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, come disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoria, oltre ad alcuni presupposti specificamente previsti dalla singole disposizioni di legge sopra indicate.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazione contributive è, quindi, subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito elencate:
• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Alcuni dei benefici sopra indicati sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Si ricorda che, in base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
• siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
• siano concessi a imprese che – alla data del 31 dicembre 2019 – non fossero già in difficoltà [difficoltà definita dall’art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014];
• in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con meno di 50 occupati e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e/o valore di bilancio) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
• siano concessi entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni vigenti nel sistema generale per la concessione e la legittima fruizione delle agevolazioni contributive di cui all’elenco sopra riportato. I datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta del beneficio, anche per le assunzioni già avvenute nel corso del corrente anno, attraverso la procedura Dasm.
Tenuto conto della necessità per l’Istituto di rendicontare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i benefici accordati alle aziende, l’Inpgi chiede che la domanda per usufruire delle agevolazioni contributive sia prodotta entro il mese successivo a quello di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (prima denuncia contributiva Dasm utile). Per le assunzioni già avvenute nel corso del 2021, la domanda potrà essere effettuata entro i termini per la presentazione della denuncia Dasm riferita al periodo di paga di novembre (scadenza 16 dicembre 2021).
Attualmente la procedura Dasm è in corso di aggiornamento. La versione che consentirà la presentazione delle domande e l’indicazione del beneficio richiesto sarà pubblicata nel sito internet dell’Inpgi, unitamente alle relative istruzioni d’uso, entro i termini per la presentazione della denuncia riferita alla mensilità di settembre 2021. (giornalistitalia.it)