ROMA – Anche le ultime 11 decisioni della sezione lavoro della Cassazione, presieduta da Antonio Manna, depositate prima delle ferie estive e riguardanti l’accertamento di contributi previdenziali da versare all’Inpgi 1, come emerso dai verbali dei suoi ispettori.
Al di là della bocciatura nella maggior parte dei casi delle tesi dell’ente di via Nizza, si contraddistinguono soprattutto per la cronica lentezza della nostra magistratura, così come era già emerso nelle 5 decisioni riferite al contenzioso con la Rai. In media la durata è stata, infatti, di una quindicina d’anni. Eccone il dettaglio:
1. Con ordinanza n. 22171 del 3 agosto 2021 (relatore Luigi Cavallaro), l’Inpgi ha perso contro la Provincia di Treviso perché è stata riconosciuta la natura autonoma, e non subordinata – come sostenevano gli ispettori dell’ente – della collaborazione di una giornalista. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 9 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22171 del 2021
2. Con ordinanza n. 22172 del 3 agosto 2021 (relatore Luigi Cavallaro), l’Inpgi ha avuto torto contro Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. s.a.s. in relazione alla posizione di due collaboratrici già iscritte all’Enpals, ma erroneamente ritenute giornaliste lavoratrici subordinate. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 13 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22172 del 2021
3. Con ordinanza n. 22175 del 3 agosto 2021 (relatore Francesco Buffa), l’Inpgi 1 ha perso contro Teleagenzia, società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, essendo stata esclusa la corresponsione dei contributi e delle sanzioni e sanzioni sull’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ad alcuni dipendenti pubblicisti in difetto di prova di rapporto continuativo ed esclusivo. In questo caso tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 13 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22175 del 2021
4. Con ordinanza n. 22176 del 3 agosto 2021 (relatore Francesco Buffa), l’Inpgi ha perso contro la società Domenico Sanfilippo Editore spa, essendo stato definitivamente revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento di 21.096 euro per contributi e sanzioni per una giornalista nel periodo 2003-2005.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22176 del 2021
Per i supremi giudici è stato provato che si trattasse di una collaboratrice esterna, priva di orario di lavoro, con impegni solo occasionali e modesti, non inserita stabilmente nell’organizzazione, restando in tal modo esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico. Qui la giustizia è stata leggermente più veloce, essendo trascorsi “solo” 10 anni dal primo verdetto del tribunale del lavoro di Roma.
5. Con ordinanza n. 22256 del 4 agosto 2021 (relatore Enrica D’Antonio), l’Inpgi ha perso la causa contro la società Arnoldo Mondadori Editore per il riconoscimento del lavoro subordinato svolto da 1 redattore grafico e da 1 iconografico. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 9 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22256 del 2021
6. Con ordinanza n. 22257 del 4 agosto 2021 (relatore Enrica D’Antonio), l’Inpgi ha in parte ottenuto ragione contro il Gazzettino per i contributi previdenziali sulle transazioni, sulla concessione di posti auto e sui rimborsi delle spese telefoniche e di trasporto di alcuni giornalisti, ma ha in parte avuto torto sui fringe benefit di due abitazioni messe a disposizioni di redattori e sul mancato riconoscimento di 27 corrispondenti fissi, inquadrati, invece, come collaboratori autonomi. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 6 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22257 del 2021
7. Con ordinanza n. 22259 del 4 agosto 2021 (relatore Rossana Mancino), l’Inpgi contro l’Unione Sarda ha ottenuto in parte ragione per il riconoscimento dei contributi per l’aggiornamento professionale di molti giornalisti e della natura subordinata di 4 giornalisti corrispondenti, ma in parte torto sul mancato riconoscimento di 3 corrispondenti fissi inquadrati, invece, come collaboratori autonomi. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti addirittura 11 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22259 del 2021
8. Con ordinanza n. 22260 del 4 agosto 2021 (relatore Rossana Mancino), l’Inpgi ha vinto di fatto contro la Rcs Periodici (poi Rcs Mediagroup) in riferimento ad alcuni giornalisti, formalmente qualificati come lavoratori autonomi, perché le loro prestazioni si erano svolte con caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro subordinato giornalistico. Ci sarà ora un nuovo giudizio di appello, ma limitatamente al ricalcolo delle sanzioni che saranno ridotte. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 9 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22260 del 2021
9. Con ordinanza n. 22261 del 4 agosto 2021 (relatore Rossana Mancino), l’Inpgi ha vinto di fatto contro la Rcs Periodici (poi Rcs Mediagroup) in riferimento ad alcuni giornalisti, tranne una, formalmente qualificati come lavoratori autonomi, ma le cui prestazioni nel periodo marzo 2003 – aprile 2008 (è un arco di tempo di 13/18 anni fa!, ndr) si erano svolte come corrispondenti, cioé con caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro subordinato giornalistico. Ci sarà, comunque, un nuovo giudizio di 2° grado, ma limitatamente al ricalcolo delle sanzioni che saranno ridotte. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 9 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti poi quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22261 del 2021
10. Con ordinanza n. 22262 del 4 agosto 2021 (relatore Luigi Cavallaro), è stato accolto il ricorso dell’Inpgi contro la sentenza di appello che aveva ritenuto non dovute le somme pretese a titolo di contributi per due collaboratori della società Arnoldo Mondadori Editore. Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti persino 12 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti anche quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale. A seguito della decisione della Suprema Corte favorevole all’ente previdenziale di via Nizza sarà comunque necessario una nuova pronuncia di 2° grado.
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22262 del 2021
11. Con ordinanza n. 22263 del 4 agosto 2021 (relatore Luigi Cavallaro), dopo due verdetti contrari in 1° e 2° grado, l’Inpgi ha ottenuto un brillante successo per il riconoscimento dell’attività giornalistica subordinata svolta in passato dal soppresso Ufficio Stampa della Provincia di Roma cui, a seguito della sua soppressione per legge, è poi subentrata la Città Metropolitana di Roma Capitale. Motivo: la Corte d’appello di Roma sezione lavoro aveva erroneamente ritenuto che «la nullità dei rapporti di collaborazione in virtù dei quali i giornalisti avevano prestato la loro opera in favore dell’ente pubblico, siccome dissimulanti altrettanti rapporti di lavoro di tipo subordinato instaurati in violazione del principio dell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione mediante pubblico concorso, non mettesse capo ad altro che al risarcimento dei danni in favore del lavoratore illegittimamente impiegato, senza che ne potessero discendere obblighi di natura previdenziale». Tra l’appello e la Cassazione ci sono voluti 9 anni ai quali vanno, naturalmente, aggiunti a quelli necessari per arrivare al verdetto di 1° grado in tribunale. Anche in questo caso a seguito della decisione della Suprema Corte favorevole all’ente previdenziale di via Nizza sarà, comunque, necessaria una nuova pronuncia di 2° grado. Ma quanto tempo ancora passerà? (giornalistitalia.it)
LEGGI: Ordinanza della Cassazione n. 22263 del 2021
Pierluigi Roesler Franz