ROMA – In merito alla regolarità della procedura adottata in occasione della realizzazione dell’operazione di disinvestimento di alcune quote di partecipazione in fondi comuni di investimento, attuata con l’adozione delle Delibere Presidenziali n. 121, 148 e 154 del 2015, debitamente ratificate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi nella giornata del 27 luglio scorso, si sottolinea che tale iter procedimentale è pienamente conforme a quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti nel regime ordinamentale dell’Istituto.
Premesso che l’attività posta in essere si è resa necessaria per garantire il reperimento della liquidità finanziaria destinata essenzialmente all’erogazione delle prestazioni agli iscritti (e, pertanto, all’assolvimento delle funzioni istituzionali), le modalità di attuazione della procedura di disinvestimento – disposta con Delibera Presidenziale, acquisito il parere del Presidente della Commissione consultiva Bilancio, Finanza, Programmazione e investimenti, successivamente sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione – hanno puntualmente ottemperato quanto previsto in materia dal relativo Regolamento di Amministrazione – approvata dai Ministeri Vigilanti – che all’art. 14 dispone che l’acquisto e l’alienazione di valori mobiliari sia effettuato secondo le regole della trattativa privata e al successivo art. 15 disciplina l’esercizio delle funzioni del Presidente in tema di Immobili e Valori Mobiliari, statuendo che “Il Presidente dispone in materia di: … ; 2.3) acquisto, alienazione e permuta di valori mobiliari, allorché l’attesa della decisione del Consiglio di Amministrazione possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’Istituto; …; 2.5) nei casi sopraindicati, le delibere presidenziali sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla loro adozione.”.
Nel caso di specie, è evidente che ricorrevano le condizioni di necessità e urgenza richieste dal Regolamento, posto che tale operazione è stata finalizzata, come detto, al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per consentire all’Istituto di erogare tra l’altro le prestazioni previdenziali agli iscritti.
Tale circostanza, peraltro, colloca la fattispecie al di fuori del contesto disciplinato da una specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione – n. 38 del 2012 – che prevede invece che il Presidente possa disporre l’effettuazione di operazioni di sottoscrizione o disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento “nell’ambito dell’attuazione del piano annuale di impiego dei fondi disponibili” deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ratificato dal Consiglio Generale e divenuto esecutivo, “previo parere della Commissione Bilancio, Finanza, Programmazione ed Investimenti Mobiliari o, almeno, del suo Presidente, sentiti i componenti della Commissione”.
L’operazione, infatti, non è stata posta in essere nell’ambito delle politiche di investimento di fondi rientranti nelle disponibilità finanziarie dell’ente – sulle quali è legittimo si esprima la relativa Commissione Consultiva, con le modalità descritte, ma – piuttosto – per fronteggiare esigenze di liquidità immediata da destinare principalmente al pagamento delle prestazioni. Di conseguenza, non ricorrevano le condizioni per dare attuazione alla specifica procedura codificata nella citata delibera n. 38/2012 e, quindi, l’acquisizione del parere del Presidente Commissione Bilancio, Finanza, Programmazione ed Investimenti Mobiliari – non necessaria – è avvenuta in funzione dell’apporto particolarmente qualificato del suo contributo e in ossequio ad uno spirito di condivisione trasparente delle scelte gestionali.
In tale contesto, inoltre, è stato acquisito – come sempre – lo specifico parere dell’advisor esterno incaricato di valutare i profili di rischio dei titoli in portafoglio, che ha contribuito ad orientare le scelte adottate con le delibere presidenziali in relazione alla selezione e individuazione dei titoli da dismettere.
Quanto, infine, all’asserita esistenza di una presunta “limitazione” di natura quantitativa (circa 78 mila euro) relativamente alle somme oggetto di tale operazione di disinvestimento, è appena il caso di accennare al fatto che tale ipotesi è evidentemente frutto di un equivoco, posto che l’art. 16 – richiamato dai commentatori – disciplina non la materia della vendita dei titoli e valori mobiliari (regolamentata, come detto, dagli art. 14 e 15, collocati nel Capo I, titolo II, del Regolamento stesso) ma la diversa materia dei “Beni Mobili e Servizi” (arredi, strumenti, apparecchiature, veicoli, ecc, debitamente registrati come cespiti), disciplinata dalle norme contenute nel Capo II del predetto Regolamento e, come tale, non trova la benché minima applicazione nel caso di specie.
In conclusione, risulta pacifico che l’iter procedurale posto in essere – si sottolinea ancora una volta – per conseguire la liquidità necessaria a fare fronte agli impegni istituzionali dell’ente, consistenti prevalentemente nell’erogazione delle prestazioni previdenziali in favore degli iscritti, è stato correttamente istruito dagli uffici e formalmente e sostanzialmente realizzato dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione in perfetta adesione a criteri di scrupoloso rispetto delle norme regolamentari che disciplinano tale materia.
Mimma Iorio
Direttore Generale dell’Inpgi