Indennità di disoccupazione per i co.co.co., infortuni, Casagit, maternità a rischio

Inpgi 2: più tutele e pensioni più alte del 30%

inpgiROMA – Il Comitato amministratore della Gestione separata ha approvato oggi una serie di misure volte da un lato al miglioramento dei trattamenti previdenziali e dall’altro all’introduzione di nuovi strumenti di welfare. Le principali misure approvate – che andranno a regime solo dopo la prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti – riguardano: l’incremento graduale del contributo soggettivo; l’incremento dal 2% al 4% del contributo integrativo; l’assunzione dell’onere da parte della Gestione Separata dell’Inpgi della copertura Casagit in favore di determinate fasce deboli di iscritti; l’introduzione della maternità a rischio, con il pagamento di un’ulteriore mensilità dell’indennità; la revisione dei criteri per l’accesso all’una tantum in luogo della pensione; l’estensione in favore dei giornalisti Co.co.co. (che percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3 mila euro) della garanzia della copertura assicurativa per infortuni professionali; l’introduzione del trattamento di disoccupazione anche in favore dei giornalisti titolari di co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inpgi, non pensionati e privi di partita Iva che abbiano perso involontariamente la propria occupazione; la semplificazione dei termini di scadenza della comunicazione reddituale alla Gestione separata da parte degli iscritti.
Il Comitato amministratore della Gestione Separata è composto da Marina Macelloni (presidente), Giuseppe Gulletta (vice presidente), Antonio Funiciello (designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Mauro Marè (designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Ezio Ercole, Vittorio Falco, Nicola Chiarini e Massimo Marciano.
“Si tratta di un intervento organico e complessivo – ha dichiarato il presidente Macelloni – che riforma e rimodula il regolamento della gestione separata a vent’anni esatti dalla sua costituzione. Da allora il mondo del lavoro autonomo è molto cambiato per tutti, per noi giornalisti in maniera particolare. Vent’anni fa i cosiddetti free lance erano una parte marginale della categoria, oggi sono più numerosi dei lavoratori dipendenti, il lavoro autonomo è diventato la nuova forma di lavoro per tutti quelli che sono stati espulsi dalle redazioni a causa dei processi di ristrutturazione delle aziende o per tutti i giovani colleghi che non riescono ad avere un contratto a tempo indeterminato. Era necessario quindi, oltre che doveroso e responsabile, cercare di dare risposte e tutele previdenziali e di welfare alle attese di questi colleghi”. (giornalistitalia.it)

INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E INTERVENTI DI WELFARE

Al fine di incidere sull’adeguatezza delle prestazioni erogate aumentandone significativamente l’importo di circa il 30%, è stato deliberato l’innalzamento progressivo della misura del contributo soggettivo, modulando lo stesso in relazione al reddito prodotto come segue:
• 11% dal 1° gennaio 2018;
• 12% dal 1° gennaio 2019;
• 14% – per le sole fasce di reddito superiori a 24 mila euro annui lordi – dal 1° gennaio 2020.
In ogni caso, resta confermata l’attuale misura annua del contributo soggettivo minimo in acconto, pari – per il 2017 – a 208,60 euro. Analogamente, è stata incrementata anche la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%, sia al fine di migliorare le posizioni previdenziali degli iscritti che per finanziare interventi di welfare. I due punti percentuali di incremento del contributo integrativo, infatti, sono destinati per metà (1%) all’incremento dei montanti individuali (vale a dire, l’accumulo di contribuzione sulla posizione individuale, sulla base del quale viene determinato l’importo dell’assegno pensionistico) e per l’altra metà (1%) al finanziamento di misure assistenziali, che saranno individuate annualmente in base alle valutazioni che l’ente effettuerà in relazione alle principali esigenze di intervento ritenute opportune nei confronti degli iscritti.

CONVENZIONE INPGI-CASAGIT

Al fine di incrementare l’offerta di prestazioni ulteriori – rispetto alle tipiche prestazioni previdenziali – in favore degli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, Inpgi ha ritenuto opportuno introdurre nuovi strumenti di welfare, agevolando l’estensione della copertura Casagit verso determinate fasce deboli di iscritti. Il Comitato Amministratore ha quindi dato mandato al Presidente di sottoscrivere un’apposita convenzione con la Cassa che preveda – per un periodo sperimentale di tre anni – la copertura a carico della Gestione separata dell’Inpgi degli oneri di adesione – nel limite di 500 euro per ciascun iscritto – in favore dei giornalisti che:
a) risultino iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inpgi e non siano titolari di alcun trattamento pensionistico, con esclusione, pertanto, di coloro che risultino inscritti anche ad una qualunque forma di previdenza obbligatoria diversa, ivi compresa quella presso la gestione sostitutiva dell’Ago presso l’Istituto;
b) siano in regola con i relativi adempimenti contributivi;
c) abbiano percepito nell’ultimo triennio un compenso medio annuo compreso tra un minimo di 2.100,00 euro a un massimo di 30.000,00 euro. Per i giornalisti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) che abbiano conseguito un reddito annuo medio nell’ultimo triennio compreso tra 30.001 euro e 30.500 euro, ferma restando anche in questo caso la volontarietà dell’adesione da parte dell’iscritto, l’Istituto concorrerà in misura parziale al versamento della relativa quota fino a un massimo di 500 euro.

MATERNITA’

Al fine di allargare le tutele della maternità e i congedi parentali anche ai giornalisti liberi professionisti, è stata introdotta una specifica prestazione in caso di maternità a rischio – consistente nel pagamento di un’ulteriore mensilità della relativa indennità – e la previsione del pagamento dell’indennità di paternità in caso di assenza o impedimento della madre. Le due misure sono poste a carico della gestione di maternità e, quindi, finanziata con il contributo versato annualmente dagli iscritti. Inoltre, è stato esteso al trattamento di maternità in favore delle giornaliste titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il principio di automatismo delle prestazioni, per effetto del quale la prestazione viene erogata anche in presenza della sola denuncia del rapporto lavorativo, ancorché il committente non abbia successivamente provveduto al versamento della relativa contribuzione dovuta.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.

Il job act sul lavoro autonomo ha reso strutturale il trattamento di disoccupazione (Dis Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’Inps, mediante un incremento della contribuzione destinata alle prestazioni a sostegno del reddito. Il Comitato ha deliberato l’introduzione di tale prestazione anche in favore dei giornalisti titolari di co.co.co., anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inpgi, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sulla base delle cessazioni delle collaborazioni svolte in regime di mono committenza registrate negli ultimi anni, la predetta prestazione comporterebbe alla gestione Inpgi un onere annuo pari a circa un milione di euro. Tenuto conto del gettito del contributo di cui all’art. 11 del Regolamento, attualmente fissato allo 0,72%, per la copertura di tale onere è necessaria l’applicazione di una maggiorazione contributiva di almeno 1,28 punti percentuali, determinando cosi’ un contributo complessivo pari al 2%, posto per un terzo a carico del giornalista e per due terzi a carico del committente. Con tale misura, l’onere contributivo per i co.co.co. assicurati all’Inpgi passa dal 26,72% al 28,00%, restando comunque sensibilmente inferiore all’aliquota del 32,72% previsto per gli assicurati alla Gestione separata Inps.

INFORTUNI

Garantire, tra le prestazioni fornite dalla Gestione separata agli iscritti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un trattamento in caso di infortunio in ambito professionale. Questa la ratio della decisione assunta dal Comitato. La forma assicurativa – istituita nell’ambito della Gestione separata, nel rispetto del principio della separatezza contabile tra le due gestioni Inpgi, a seguito degli accordi intervenuti nel 2014 tra le Parti Sociali – è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo e prevede l’estensione ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscono un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, la garanzia della copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Per il finanziamento della copertura assicurativa è stato introdotto un premio in misura pari a 6 euro mensili.

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE (UNA TANTUM)

Tenuto conto della straordinarietà dell’istituto della restituzione del montante contributivo in luogo dell’ordinaria erogazione della prestazione pensionistica, è stato deciso di limitare i casi in cui i giornalisti assicurati – nonostante si trovino nelle condizioni di poter ottenere dalla Gestione separata una pensione di vecchiaia supplementare – possano richiedere la liquidazione in capitale, attualmente prevista per gli iscritti che non abbiano perfezionato il diritto ad un trattamento autonomo. In particolare, tale facoltà è stata limitata agli iscritti il cui importo della pensione supplementare erogata dalla Gestione separata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale Inps, vale a dire che non superi l’importo di circa 2.900 euro annui.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi si è proceduto a semplificare i termini di scadenza della comunicazione reddituale alla Gestione separata da parte degli iscritti, facendoli coincidere con quelli previsti per la presentazione della denuncia dei redditi all’Amministrazione finanziaria, fissata al 30 settembre (per la modalità telematica). Resta fermo, invece, il termine di scadenza dell’eventuale contributo a saldo, fissato al successivo 31 ottobre. Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione dei diversi adempimenti, la scadenza del versamento del contributo minimo in acconto (attualmente fissato al 30 settembre) è stata anticipata al 31 luglio. Riepilogando, queste le nuove date:
• 31 luglio – termine per il versamento del contributo minimo in acconto per i redditi dell’anno corrente;
• 30 settembre – termine per l’invio della comunicazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente;
• 31 ottobre – termine per il pagamento dell’eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente.
Naturalmente, tutte le misure illustrate saranno operanti solo successivamente alla loro approvazione da parte dei Minsteri vigilanti. (giornalistitalia.it)

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