A causa della revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Inpgi 2: pensioni più basse dal 1° gennaio 2021

ROMA – Diminuiscono, anche se di poco, le future pensioni dei giornalisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata dell’Inpgi (Inpgi 2) che saranno liquidate a partire dal 1° gennaio 2021.

Pierluigi Roesler Franz

È la diretta conseguenza della revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo varati dal direttore generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Concetta Ferrari, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Biagio Mazzotta, con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno scorso.
I nuovi coefficienti variano in base all’età, dai 57 ai 71 anni, e sono ovviamente più alti se l’età é maggiore. Ad esempio, se oggi un giornalista di 67 anni chiede la liquidazione della pensione Inpgi 2 con un montante contributivo (cioé con la somma dei contributi pagati nel tempo e rivalutati) di 60 mila euro avrà una pensione lorda annua di 3.362,40 euro, pari ad una somma di 60 mila euro per l’attuale coefficiente di trasformazione del montante contributivo del 5,604%.
Se, invece, un giornalista di 67 anni andasse in pensione dopo il 1° gennaio 2021 con lo stesso montante contributivo di 60 mila euro avrebbe una pensione annua lorda di 3.345 euro, pari a  60 mila euro per l’attuale coefficiente di trasformazione del montante contributivo del 5,575% con una differenza in meno di 17,40 euro all’anno. (giornalistitalia.it)

DECRETO 1 giugno 2020
Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
Visto l’art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1º gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;
Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015 e del 15 maggio 2018 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;
Visto l’art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;
Visto l’art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato dall’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall’art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell’adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l’anno 2012 dal comma 4 dell’art. 24 medesimo, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell’ambito della medesima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;
Visto l’art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT;
Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall’Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo 2020;
Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25 maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell’ambito della quale sono state condivise, con l’approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;
Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2020

Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative
Ferrari

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta





											

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