ROMA – Il 31 luglio scade il termine per il pagamento dei contributi minimi per I’anno 2021 alla Gestione separata dell’Inpgi. Lo ricorda il dirigente del Servizio Entrate Contributive, Augusto Moriga, evidenziando che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2021 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata lnpgi, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2021, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2021 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2016.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che, alla data del 31 luglio 2021, risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
Gli importi dovuti per l’anno 2021, come già segnalato con la circolare Inpgi n. 3 del 29 gennaio 2021, sono i seguenti (*):
(*) I predetti contributi minimi sono stati determinati dal Comitato Amministratore della Gestione separata con delibere del 28 gennaio 2021. Tali delibere sono state regolarmente approvate dai Ministeri vigilanti.
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando. quale contribuente. i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
Ente – P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 0l
Anno di riferimento = 2021
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’Inpgi, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, Iban: lT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2021 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale”.
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2021 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione.
Si evidenzia, inoltre, che giornalisti iscritti alla Gestione separata che – alla data del 31 luglio 2021 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
Si ricorda che, questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2021 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2021 (da effettuarsi in via telematica entro il 31 settembre 2022), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo.
Come noto, l’articolo 1, commi 20 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti assicurati presso le casse previdenziali professionali autonome (quale appunto la Gestione separata Inpgi) ed alle apposite Gestioni Inps, purché abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50.000 euro e abbiano subito nell’anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno precedente.
La definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero è demandata all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
Nelle more della pubblicazione del predetto decreto ministeriale attuativo, il Comitato Amministratore della Gestione separata – con atto n. 9 del 24 giugno 2021 – ha deliberato che:
– fermo restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione minima per l’anno 2021 – fissata al 31 luglio – gli iscritti che, nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 178, ritengano di essere possesso dei requisiti ivi previsti per godere dell’esonero contributivo, possono posticipare il versamento del contributo minimo 2021.
– in caso di mancata pubblicazione del decreto, ovvero nel caso in cui l’iscritto non sia in possesso dei requisiti definitivi per l’accesso al beneficio, la quota di esonero contributivo attribuitasi dall’iscritto non sarà soggetta a maggiorazioni per il ritardato pagamento. sempreché la stessa risulti versata entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda, altresì, che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). Di conseguenza, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.
Si informa, infine, che l’Istituto sta predisponendo – per i giornalisti che hanno segnalato il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail o Pec) – una nota in cui sono riportati i dati per effettuare il versamento della contribuzione in oggetto. (giornalistitalia.it)
MODULISTICA:
La domanda di iscrizione alla Gestione separata
La domanda di sospensione dall’attività giornalistica