Entro il 31 luglio per tutte le attività con ritenuta d’acconto, partita Iva e diritti d’autore

Inpgi 2: comunicazione reddituale 2017

ROMA – L’Inpgi, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giomalistíca autonoma nel corso del 2017 deve essere trasmessa all’istituto entro il 31 luglio 2018. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giomalisti iscritti alla Gestione Separata che nello scorso anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica: con ritenuta d’acconto (occasionale o con cessione dei diritti d’autore), libero-professionale con Partita Iva; come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, ovvero in società tra professionisti (Stp).
Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto dí essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2017.
Non sono, invece, tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. ln tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che non vi avesse provveduto deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione (Dichiarazione di attività)
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telemalica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Nei casi ín cui l’inoltro della comunicazione venga effettuato in data successiva al 31 luglio 2018, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta – a decorrere dall’anno 2013 – il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2017 pari quindi a 15.548,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, è possibile consultare la sezione “Gestione Separata” del sito dell’Inpgi. (giornalistitalia.it)

 

 

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