ROMA – Scade il 30 settembre il termine per la comunicazione obbligatoria all’Inpgi dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2020. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che lo scorso anno abbiano svolto attività giornalistica autonoma: libero-professionale, come attività occasionale con partita Iva, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti o mediante cessione di diritto d’autore.
La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Il dirigente del Servizio Entrate Contributive, Augusto Moriga, ricorda che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata Inpgi dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi) solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2020 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Si precisa, comunque, che il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
Moriga ricorda, inoltre che l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021, Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in tre rate mensili, a partire sempre dal 31 ottobre 2021.
I giornalisti con un reddito 2019 non superiore a 30.000 euro, che – nel corso del 2020 – hanno usufruito della facoltà di differimento del contributo minimo, possono optare per il pagamento rateale del contributo a saldo in 6 rate mensili, sempre a decorrere dal 31 ottobre 2021.
CASI PARTICOLARI
– Assenza di reddito professionale: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2020. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e/o aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2020, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2020.
– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per questi ultimi, infatti, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato all’Inpgi per altra attività libero professionale (partita Iva, ritenuta d’acconto, cessione di diritti d’autore, ecc.), che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione.
Si ricorda, infine, che l’art. 8 del Regolamento prevede, nei casi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (30 settembre 2021), l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito dell’Inpgi.
ESONERO CONTRIBUTIVO
L’art. 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono, quindi, esclusi i professionisti che hanno iniziato la loro attività dal 1 gennaio 2021.
Tenuto conto di quanto disposto dalla predetta norma, dal Decreto lnterministeriale attuativo, pubblicato il 28 luglio 2021, nonché dei successivi chiarimenti forniti dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, i requisiti per la richiesta sono i seguenti:
– essere in regola con gli adempimenti contributivi;
– non aver presentato domanda per la stessa misura a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
– non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
– non essere titolare, nel periodo di esonero (2021), di una pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura;
– aver percepito, ne| 2019, un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
– aver avuto, nel 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019;
– l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Con riferimento al requisito reddituale, il Ministero del lavoro ha precisato che, come indicato nel suddetto Decreto attuativo, il reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale è calcolato «secondo un principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti l’attività».
I professionisti interessati devono inoltrare, a pena di inammissibilità, apposita domanda di esonero contributivo entro il 31 ottobre 2021. La domanda deve essere predisposta su un modulo in formato telematico on line, compilabile esclusivamente accedendo all’area riservata agli iscritti del sito www.inpgi.it utilizzando le proprie credenziali.
ll Comitato Amministratore della Gestione separata, considerato che l’importo del beneficio spettante (massimo 3.000 euro) sarà determinato con decreto ministeriale soltanto dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande (31 ottobre 2021), ha stabilito che:
1) ferma restando la scadenza regolamentare per il pagamento della contribuzione a saldo per l’anno 2020, fissata al 31 ottobre, è data facoltà agli iscritti che presentino, o abbiano presentato, l’apposita domanda di esonero contributivo, di sospendere il versamento di una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021;
2) Il giornalista che si è avvalso, nei modi e termini previsti, della facoltà di cui al precedente punto 1, nel caso in cui l’importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero stabilito dall’apposito decreto ministeriale, è ammesso al versamento senza maggiorazioni delle somme dovute a conguaglio a condizione che il pagamento delle stesse venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del predetto decreto;
3) a parziale rettifica di quanto stabilito con la precedente delibera n. 9 del 24 giugno 2021, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale attuativo e dei chiarimenti fomiti dal Ministero del lavoro – a seguito dei quali è stato precisato che il beneficio dell’esonero non è esteso al contributo di maternità né a quello integrativo – gli iscritti che non abbiano versato la predetta contribuzione entro il termine del 31 luglio 2021, sono ammessi al pagamento della stessa senza maggiorazioni a condizione che versino quanto dovuto entro il termine del 31 ottobre 2021.
Per quanto riguarda i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31 ottobre 2021, si segnala che possono essere oggetto di esonero del contributo soggettivo le sole rate aventi scadenza nel corso dell’anno 2021.
Al fine di agevolare la quantificazione dell’importo del contributo minimo 2021 da versare entro il 31 ottobre 2021 – quale quota esclusa dal beneficio dell’esonero dell’esonero (contributo integrativo + contributo di maternità) – si riportano di seguito le voci che compongono l’importo dovuto, ricordando che è soggetto ad eventuale esonero il solo contributo soggettivo:
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2021, prevede che gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 – tra i quali rientra anche la Gestione separata dell’Inpgi – trasmettono l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’esonero contributivo all’Agenzia delle entrate per ricevere – con le modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento – le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla ricorrenza dei requisiti. (giornalistitalia.it)
LA COMUNICAZIONE REDDITUALE
INPGI 2 Modello dichiarazione attività
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