ZEVIO (Verona) – “Ancora un’inspiegabile limitazione del diritto di cronaca da parte di un’amministrazione comunale”. Il sindaco del Comune di Zevio, in provincia di Verona, Diego Ruzza, ha negato ad un giornalista in servizio la possibilità di scattare fotografie durante una seduta del Consiglio comunale. Decisione che l’Ordine dei giornalisti del Veneto ritiene “ingiustificata e illegittima, peraltro perché assunta senza alcuna motivazione”.
Su suggerimento del Consiglio dell’Ordine, il collega ha chiesto al sindaco in base a quale normativa gli fosse stata negata la possibilità di esercitare la propria attività, in quanto le fotografie costituiscono parte integrante di un servizio giornalistico. La sconcertante risposta che il sindaco ha fornito al collega – denuncia l’Odg del Veneto presieduto da Gianluca Amadori – è basata su una decisione del Tar Veneto – in realtà relativa a diversa fattispecie – quella della videoregistrazione della seduta consiliare. Il sindaco scrive che poiché “il vigente regolamento dell’attività del Consiglio Comunale del Comune di Zevio, al momento, nulla prevede in merito alla possibilità di poter effettuare riprese audiovisive”, in mancanza di apposita disciplina regolamentare non è possibile scattare fotografie.
Nella sentenza n.826/2010 del Tar Veneto, ove si verificava la legittimità di un diniego di autorizzazione ad effettuare la ripresa audio/video di una intera seduta consiliare, veniva affrontata una problematica totalmente diversa e relativa in particolare alle problematiche sottese al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di terzi estranei alla pubblica amministrazione.
Ma proprio nel provvedimento si sottolinea la diversità dell’ordinario trattamento dei dati effettuato per finalità giornalistiche, tant’è che il Tribunale prevede espressamente che è “immediatamente concedibile da parte del Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale, nei confronti di emittenti televisive nazionali e locali e nell’esercizio dei propri poteri di cui all’art. 39, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, l’autorizzazione a videoriprendere, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio Comunale nell’adempimento dei propri compiti di informazione giornalistica”.
Nel caso del Comune di Zevio non si tratta neppure di videoregistrazione. bensì di semplici riproduzioni fotografiche. Appare, quindi, palese la pretestuosità del diniego opposto dall’Amministrazione Comunale, che in tal modo di fatto “censura” ciò che avviene nel corso di un evento aperto al pubblico e di grande rilievo e interesse pubblico come un Consiglio comunale.
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Veneto non può che ribadire, una volta ancora, la prevalenza del diritto di cronaca – e quindi anche di riprese fotografiche e/o audiovisive – in occasione di una seduta di Consiglio comunale, aperto al pubblico e di indubbio interesse pubblico.
Nel rivolgere a tutti i sindaci e i presidenti dei Consigli comunali l’invito a non frapporre ostacoli al libero esercizio della attività giornalistica durante le sedute consiliari, l’Ordine è pronto ad affiancare i colleghi nell’eventuale contenzioso che dovesse scaturire da ingiustificati dinieghi.