VENEZIA – Il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato l’istanza presentata dal legale del quotidiano Il Mattino di Padova e dei giornalisti indagati per “favoreggiamento alla mafia” e “divulgazione di segreto istruttorio” per avere pubblicato, nel febbraio 2017, un articolo corredato da una foto del figlio di Totò Riina, Salvatore, scattate per le vie di Padova nel 2013.
Lo rendono noto la Fnsi e il Sindacato giornalisti del Veneto precisando che, da quanto si è potuto apprendere, le carte ora nella disponibilità della difesa confermano l’acquisizione di tutto il materiale contenuto negli strumenti di lavoro e personali della collega perquisita, Cristina Genesin, che, al pari del direttore Paolo Possamai e del condirettore Paolo Cagnan, è accusata di violazione del segreto istruttorio con l’aggravante del favoreggiamento mafioso. Si è, altresì, appreso di un quarto indagato, un altro redattore della testata “reo” di aver scritto una ripresa del servizio finito nel mirino della Distrettuale Antimafia della Procura di Venezia.
La Federazione Nazionale della Stampa e il Sindacato giornalisti del Veneto – che seguono da vicino la vicenda – “condannano con forza gli effetti intimidatori dell’attività di indagine per quanto riguarda l’esibizione e il sequestro del materiale posseduto da un giornalista ribadendo che le sue fonti necessitano di protezione al fine di garantire e tutelare la libertà di stampa, fra i pilastri quest’ultima di una società democratica come sancito dalla Costituzione”.
“È la stessa Corte Edu – ricorda il Sindacato dei giornalisti – ad affermare che l’individuazione delle fonti alle quali il professionista aveva garantito l’anonimato, è idoneo a pregiudicare la reputazione del giornalista e l’attività del giornale (Corte EDU, Grande Camera, 14/09/2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi). Mentre la Cassazione, non a caso, fissa i paletti chiarendo che si deve agire evitando pregiudizi per la futura attività del giornalista e del giornale, e, più in generale, per la libertà di stampa, attingendo notizie “riservate” e non strettamente indispensabili ai fini del procedimento penale (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 05/03/2018 n. 9989)”. (giornalistitalia.it)
LEGGI ANCHE:
Favoreggiamento alla mafia: giornalisti indagati
L’Ordine del Veneto: “Basta perquisizioni
e sequestri per scoprire le fonti delle notizie”
VENEZIA – “Ai giornalisti deve essere finalmente garantito un pieno e completo segreto professionale: il nuovo Governo e il nuovo Parlamento devono impegnarsi in tal senso perché la piena tutela delle fonti è garanzia di libertà di stampa, e dunque di democrazia”.
Lo chiede al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, dopo la perquisizione e il sequestro disposto dalla Procura Antimafia di Venezia a carico di una giornalista de Il Mattino di Padova, invitando la politica a farsi carico di un problema che da anni non è stato ancora risolto, nonostante le ripetute richieste provenienti dagli organismi di categoria del giornalismo e l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la libertà della stampa di informare su fatti di interesse per la pubblica opinione è un pilastro delle democrazie e, quindi sono gravissimi i casi in cui quella libertà viene compressa.
La Corte di Strasburgo ha riconosciuto in numerose sentenze che condizione essenziale del lavoro dei giornalisti è la protezione delle loro fonti; se la confidenzialità del rapporto tra la fonte e il giornalista non fosse garantita le fonti si esaurirebbero e con esse la stessa possibilità della stampa di svolgere il proprio ruolo.
La giurisprudenza è costante a partire da una sentenza del 1996 (Goodwin c. Regno Unito), nella quale è stato sancito che il segreto delle fonti può essere forzato dalle autorità pubbliche solo in presenza di un’esigenza preponderante di interesse pubblico.
La Corte europea ha quasi sempre ritenuto sproporzionati (e dunque illegittimi) perquisizioni e sequestri di materiali (specie informatici) dei giornalisti. Ha ritenuto giustificato l’agire delle autorità soltanto in un caso in cui la fonte era manifestamente un appartenente a organizzazioni terroristiche e in un altro in cui l’identificazione della fonte era indispensabile per smantellare una rete di pedofili.
Sequestri e perquisizioni per scoprire i responsabili di eventuali violazioni di segreto d’ufficio non sono invece possibili: Il segreto delle fonti non è un privilegio del giornalista, ma un suo dovere professionale. Esso riguarda le fonti lecite come quelle illecite, che violano loro doveri di riserbo.I n un caso del 2003 (Ernst c. Belgio), in cui alcuni magistrati erano sospettati di violazione del segreto istruttorio, la perquisizione e i sequestri nei confronti di giornali e giornalisti che avevano pubblicato le notizie sono stati ritenuti sproporzionati e la Corte europea ha ritenuto violata la libertà di espressione.
Anche la Corte di Cassazione ha annullato spesso perquisizioni e sequestri a carico di giornalisti italiani, ma nel frattempo il danno resta gravissimo in quanto è stata violata la sicurezza delle fonti giornalistiche. Il giornalista e il giornale possono ottenere un indennizzo, ma non l’eliminazione del danno. Se non ottengono soddisfazione in sede nazionale possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. E la Corte, se dichiara che c’è stata violazione dell’art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) può ordinare un indennizzo economico, ma anche indicare al governo che l’articolo 200 Cpp non è adeguato rispetto alle esigenze della Convenzione perché non specifica in quali circostanze il giudice può obbligare il giornalista a rivelare la sua fonte e non contiene il criterio della proporzione rispetto all’esigenza che spinge a forzare il segreto delle fonti.
È per questo motivo che l’Italia deve modificare la legge e garantire ai giornalisti (anche ai pubblicisti, oggi inspiegabilmente esclusi) la tutela delle proprie fonti, vero caposaldo della libertà di informare i cittadini in maniera libera, indipendente e senza condizionamenti. (giornalistitalia.it)