La Cassazione ribadisce la differenza tra testata giornalistica e semplice blog o social

Il giornale on line non può essere oscurato

Alessandro Sallusti

Alessandro Sallusti

Luca Fazzo

Luca Fazzo

ROMA – Una testata giornalistica telematica è “assimilabile funzionalmente a quella tradizionale”, rientra “nel concetto ampio di ‘stampa’” e “soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico”. Lo hanno sancito le sezioni unite penali della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.
La Suprema Corte ha affrontato il tema del sequestro preventivo di testate on line nell’ambito del procedimento, in cui sono stati indagati i giornalisti Luca Fazzo e Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di Cassazione relativamente a un articolo pubblicato sul sito ‘Il Giornale.it’.
Il gip di Monza aveva disposto il sequestro preventivo, mediante “oscuramento”, della pagina contenente l’articolo, e tale sequestro era stato confermato dal Riesame. La Cassazione, invece, ha annullato senza rinvio i provvedimenti dei giudici di Monza, e, con un’articolata sentenza, distingue anche la stampa telematica dal “vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie e informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”.
Forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook “sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano infatti – si osserva nella sentenza delle sezioni unite – nei generici siti internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa”.
Secondo la Corte, “è di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea) non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo”. (Agi)

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