Agevolazioni contributive al Sud, coesione territoriale, prepensionamenti

Il decreto Agosto è legge: le novità per l’Inpgi

ROMA – Con 265 voti favorevoli, 180 contrari e 2 astenuti, il decreto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto Agosto” (Dl 104/2020), è legge. È passato senza problemi anche alla Camera grazie alla fiducia posta dal Governo Conte per dare una spinta all’economia e cercare di non soccombere all’emergenza Coronavirus. Su 25 miliardi stanziati, ben 12 sono destinati agli strumenti di sostegno al reddito, dalla Cig Covid alle nuove misure per incentivare il lavoro.
Novità anche per l’Inpgi, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Il nuovo art. 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede, infatti, un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (Decontribuzione Sud).

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE
Articolo 27. (Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate
– Decontribuzione Sud)

Giuseppe Conte

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione deter­minati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situa­zioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) l’Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All’onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 2 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di ac­compagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Na­zionali di Riforma.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e per quanto di competenza l’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1, dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l’anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 114». (giornalistitalia.it)

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