ROMA – Saranno le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione a stabilire se il collaboratore fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche se eserciti di fatto l’attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall’art. 2 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall’art. 1 della legge n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi).
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14262 del 24 maggio 2019 (presidente Federico Balestrieri, relatore Carla Ponterio), su conforme richiesta del sostituto procuratore generale Rita Sanlorenzo, e accogliendo le tesi dei legali di una collaboratrice del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha infatti sostenuto la legittimità dell’attività giornalistica svolta, anche in modo esclusivo e continuativo, dal collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti, in quanto la legge n. 198 del 2016 ha esplicitato che “nessuno può assumere il titolo, né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine”.
Risultando, però, questa conclusione in aperto contrasto con una recente sentenza della stessa Cassazione (la n. 3177 del 2019) che aveva, invece, elevato il dato quantitativo della esclusività ad unico elemento discretivo tra le due figure di giornalista professionista e di pubblicista, i supremi giudici hanno quindi contestato i principi affermati da questa recente decisione ritenendoli illogici perché si dovrebbe assurdamente escludere la nullità del rapporto di lavoro del pubblicista collaboratore fisso che svolga anche altre professioni, ed affermare la nullità se il medesimo soggetto svolga le identiche mansioni di collaboratore fisso, senza però essere occupato in altre professioni. Insomma, la nullità dipenderebbe da circostanze che potrebbero essere del tutto casuali e involontarie. (giornalistitalia.it)
Cassazione Sezione Lavoro Ordinanza Interlocutoria n. 14262 del 24 maggio 2019
(Presidente: Federico Balestrieri, Relatore: Carla Ponteggio)
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7328-2015 proposto da: Loredana Oliva, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Bruno Del Vecchio, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Antonio Fezzi e Maurizio Borali;
– ricorrente –
contro Il Sole 24 Ore spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Bianchi che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariella Balbis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 929/2014 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 17 dicembre 2014 R.G.N. 2379/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere dott. Carla Ponterio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo, che ha concluso per l’accoglimento, in subordine rimessione alle Sezioni Unite;
udito l’avvocato Bruno Del Vecchio per delega verbale avvocato Maurizio Borali;
udito l’avvocato Pierluigi Bianchi.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Ritenuto in fatto che:
1. la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 929 pubblicata il 17.12.2014, in accoglimento dell’appello proposto da II Sole 24 Ore spa e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2 c.n.l.g., intercorso tra la signora Oliva e la società dall’1.11.1997 al 30.3.2008, ed ha respinto ogni altra domanda della ricorrente in primo grado;
2. la Corte territoriale ha premesso come la dott.ssa Oliva fosse giornalista pubblicista dal 1993 e fosse iscritta nell’elenco professionisti dell’albo dei giornalisti dal gennaio 2010;
3. ha confermato la pronuncia di primo grado quanto alla natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico della predetta e alla qualifica di collaboratore fisso, ai sensi dell’art. 2 del c.n.l.g.;
4. ha dichiarato nullo il rapporto di lavoro subordinato per la mancata iscrizione della sig.ra Oliva nell’elenco professionisti dell’albo, in base all’art. 45, L. n. 69 del 1963, sottolineando come la stessa, nel chiedere il riconoscimento del rapporto ai sensi dell’art. 2 c.n.l.g. avesse dedotto “necessariamente di aver lavorato con i requisiti del giornalista professionista subordinato (sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista)”;
5. ha riconosciuto alla sig.ra Oliva, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il rapporto nullo ha avuto esecuzione, ma ha escluso l’esistenza di un diritto in capo alla stessa di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne lo svolgimento. Ha rilevato come l’iscrizione nell’elenco dei professionisti fosse intervenuta (gennaio 2010) quando il rapporto di lavoro era già cessato (31.10.2008) e che, comunque, l’iscrizione in corso di rapporto non sarebbe servita a sanare la nullità dello stesso;
6. per la cassazione della sentenza la sig.ra Oliva ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società datoriale;
7. la causa, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza;
8. col primo motivo di ricorso la lavoratrice ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45, L. n. 69 del 1963 e dell’art. 2 c.n.l.g., in relazione al D.P.R. n. 153 del 1961;
9. ha rilevato, anzitutto, come la possibilità che un giornalista pubblicista svolga attività giornalistica in regime di subordinazione sia espressamente prevista dalla legge. L’art. 38, L. n. 416 del 1981, modificato dall’art. 76, comma 1, L. n. 388 del 2000, contempla la figura del giornalista pubblicista che sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e che come tale ha diritto di iscrizione all’Inpgi; ha sottolineato come la contrattazione collettiva (art. 5 c.n.l.g.) elenchi i ruoli per i quali è indispensabile la qualifica di giornalista professionista, dovendosi ritenere che per quelli non menzionati (come il collaboratore fisso) sia sufficiente l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti;
10. ha sostenuto come, ai sensi dell’art. 1, L. n. 69 del 1963, la figura del giornalista pubblicista si differenzi da quella del giornalista professionista in ragione della esclusività della prestazione, non richiesta per il primo (“sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni”) e indispensabile per il secondo (“sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”) e come la contrattazione collettiva delinei la figura dei collaboratori fissi (“che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità della prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio”) in modo sovrapponibile a quella del giornalista pubblicista;
11. ha aggiunto come l’art. 45, L. n. 69 del 1963, precluda l’esercizio dell’attività giornalistica a chi “non è iscritto all’albo professionale” senza distinguere tra i due elenchi che compongono l’albo medesimo, dal che si desume che debbano esistere attività giornalistiche legittime anche per i pubblicisti, tra cui appunto quella di collaboratore fisso, come confermato dai precedenti di legittimità, sentenze n. 3037 del 2011 e n. 11065 del 2014;
12. ha quindi definito erronea la conclusione, cui è pervenuta la sentenza impugnata, di impossibilità per un giornalista pubblicista di svolgere una prestazione di lavoro subordinato di carattere giornalistico, anche quale collaboratore fisso;
13. col secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1423, 1424, 2126 c.c.; degli artt. 1 e 33, L. n. 69 del 1963, dell’art. 46, comma 2, D.P.R. n. 115 del 1965; degli artt. 112 e 115 c.p.c.;
14. ha anzitutto censurato la statuizione della sentenza d’appello sulla avvenuta interruzione del rapporto di lavoro della sig.ra Oliva in data 31.3.2008, in assenza di qualsiasi deduzione in tal senso ad opera della società e quindi in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e nonostante le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado volte ad ottenere la “regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’esponente, mediante l’attribuzione della qualifica di cui al punto 2 che precede”. Né la cessazione del rapporto poteva desumersi dal contenuto dell’istanza di anticipazione dell’udienza, presentata nell’interesse della lavoratrice in seguito alla drastica riduzione, dopo il deposito del ricorso in giudizio, dell’attività alla stessa assegnata e del relativo compenso;
15. ha poi rilevato come la sig.ra Oliva avesse ottenuto l’iscrizione retroattiva nel registro dei praticanti giornalisti con decorrenza dall’1.1.2008, quindi in data antecedente alla ritenuta cessazione del rapporto di lavoro (31.3.2008), e che nel momento di decisione della causa la predetta risultava iscritta all’albo dei giornalisti professionisti con decorrenza 13.1.2010;
16. ha criticato la statuizione della Corte di merito secondo cui l’iscrizione all’albo, ove anche intervenuta in costanza di rapporto, non avrebbe comunque potuto produrre alcun effetto. Ha sostenuto, richiamando l’art. 46, comma 2, D.P.R. n. 115 del 1965, come la nullità del rapporto dovesse essere esclusa almeno a partire dall’1.1.08 (data di decorrenza dell’iscrizione nel registro praticanti) oppure dall’11.9.09 (data in cui l’iscrizione è stata deliberata dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia) o comunque dal 13.1.10 (data di iscrizione nell’elenco dei professionisti).
Considerato in diritto che:
1. la questione giuridica posta dal primo motivo di ricorso è se, ai fini di un valido rapporto di lavoro subordinato giornalistico quale collaboratore fisso, sia necessaria l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’albo dei giornalisti, oppure sia sufficiente l’iscrizione nell’elenco pubblicisti del predetto albo;
2. il lavoro giornalistico è disciplinato dalla legge n. 69 del 1963 (Ordinamento della professione di giornalista) che all’art. 1, intitolato “Ordine dei giornalisti”, stabilisce: “È istituito l’Ordine dei giornalisti. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”;
3. l’art. 26 della stessa legge, il cui titolo recita “Albo”, prevede: “Presso ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l’albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L’albo è ripartito in due elenchi, l’uno dei professionisti l’altro dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell’albo di Roma”;
4. ai sensi dell’art. 45, la cui rubrica è relativa a “Esercizio della professione”, nel testo anteriore alle modifiche apportate con l’art. 5, L. n. 198 del 2016: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”;
5. per effetto della legge n. 198 del 2016, l’art. 45 citato è stato sostituto dal seguente: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave”;
6. il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (sia il c.n.l.g. del 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. n. 153 del 1961, e sia i contratti collettivi che si sono succeduti, in particolare i c.c.n.l. 1.10.95, 30.9.99, 1.3.01, 28.2.05, 1.4.09, 31.2.13) all’art. 1 così definisce il proprio ambito di applicazione: “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività”;
7. ai sensi dell’art. 2 (Collaboratore fisso), “Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
– continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
– vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
– responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche…”;
8. la Sezione Lavoro di questa Corte ha interpretato l’art. 45 della legge n. 69 del 1963, nel testo originario, ritenendo che per lo svolgimento della professione di giornalista fosse necessaria l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’albo. In particolare, si è affermato con orientamento costante (cfr. per tutte, Cass. n. 27608 del 2006) che “Il richiamato art. 45 proibisce, appunto, l’esercizio della “professione” di giornalista ai non iscritti all’albo professionale, e l’iscrizione non può che riferirsi all’elenco dei giornalisti professionisti. D’altra parte, il regime giuridico dei “pubblicisti” – che sono coloro che svolgono l’attività giornalistica non come professione, cioè senza – essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status – è profondamente diverso da quello dei professionisti: ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 35, l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dalla norma indicata, mentre all’organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull’istanza dell’aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa, anche alla stregua delle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989”. Con la conseguenza che l’attività di giornalista professionista espletata di fatto da soggetto non iscritto nell’elenco dei professionisti è sanzionata con la nullità del contratto (Cass. n. 5370 del 1998; n. 7020 del 2000; 12820 del 2002; n. 23472 del 2007; n. 21884 del 2016; n. 10158 del 2017);
9. deve rilevarsi come il principio di diritto appena riportato è stato affermato unicamente in relazione all’esercizio dell’attività giornalistica di redattore. Si è sostenuto che “Per l’esercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito” (cfr. Cass. n. 27608 del 2006; n. 23638 del 2010; n. 21884 del 2016; n. 10158 del 2017);
10. nessuno dei precedenti finora citati ha esaminato la questione della necessità di iscrizione nell’elenco professionisti dell’albo anche per il valido esercizio dell’attività giornalistica come collaboratore fisso;
11. anzi, alcune pronunce (relative al testo legislativo anteriore alla modifica del 2016) sembrano dare per scontato che chi svolga attività giornalistica come collaboratore fisso possa essere iscritto nell’elenco professionisti o nell’elenco pubblicisti dell’albo. In tal senso Cass. n. 12252 del 2003 ove si legge: “…questa Corte ha affermato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in una attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte al soddisfacimento di esigenze informative di uno specifico settore di vita sociale o di specifici argomenti di informazione e assumendo la responsabilità del servizio attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con il conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura dell’area informativa in questione, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra” (nello stesso senso Cass. n. 3168 del 1990; n. 7020 del 2000);
12. una recente pronuncia della Sezione Lavoro di questa Corte (sentenza n. 3177 del 2019) ha affrontato la questione oggetto del presente giudizio ed ha affermato che “l’attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno, rientra pur sempre nel concetto di ‘professione di giornalista’ e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto”;
13. la sentenza n. 3177 ha sostenuto che, per espressa previsione del c.n.l.g. (artt. 2 e 36 ultimo capoverso della nota a verbale), “i collaboratori fissi sono …anch’essi ‘giornalisti’ ove prestino attività lavorativa con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio e svolgano tale attività con carattere di professionalità e cioè in modo esclusivo”;
14. ha aggiunto come il “know how richiesto per fare il redattore o il collaboratore fisso ‘giornalista’ professionista è lo stesso: evidentemente esso non cambia solo per l’esistenza o meno di un vincolo di presenza quotidiana”, richiesta per il primo, laddove dal secondo si esige unicamente continuità;
15. ha puntualizzato come “diverso è il ruolo del pubblicista, che è un giornalista non professionale”, la cui iscrizione all’albo non è subordinata ad alcun esame, e che ha un diverso know how in quanto “non deve né provvedere alla compilazione quotidiana del giornale né essere responsabile di un dato servizio”;
16. la tesi appena esposta è stata ribadita dalla sentenza n. 3177 del 2019 anche all’esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 198 del 2016, a cui è stato attribuito carattere non innovativo ma meramente esplicativo;
17. l’interpretazione fatta propria dalla sentenza n. 3177 (e che supporta le conclusioni cui è giunta la pronuncia della Corte d’appello di Milano nella controversia tra la sig.ra Oliva e II Sole 24 Ore s.p.a.), si presta ad alcune considerazioni critiche;
18. occorre partire dalla lettera dell’art. 1, L. n. 69 del 1963 che prevede come appartenenti all’Ordine dei giornalisti, sia i giornalisti professionisti e sia i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo. L’art. 1 definisce i giornalisti professionisti come coloro che esercitano “in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista” ed i pubblicisti come coloro che svolgono “attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni e impieghi”;
19. premesso che, dal punto di vista concettuale, la professione non è altro che un’attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno (in tal senso anche Cass. n. 3177 del 2019), deve rilevarsi come, in base all’art. 1 cit., l’attività giornalistica diventi professione in quanto esercitata “in modo esclusivo e continuativo”; l’esclusività non è richiesta per i pubblicisti che possono esercitare “anche” altre professioni e impieghi;
20. la distinzione tracciata dall’art. 1 della legge n. 69 del 1963 tra professione dei giornalisti professionisti (attività esercitata in modo esclusivo) e attività giornalistica dei pubblicisti (con facoltà di svolgimento anche di altre professioni o impieghi) non appare, a questo Collegio, simmetricamente riprodotta nell’art. 45 che utilizza il termine “professione” in un significato diverso rispetto all’art. 1 cit.. Difatti, se si intendesse l’espressione contenuta nell’art. 45 cit. (“Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’albo professionale”) come riferita unicamente ai giornalisti professionisti (in quanto i soli a svolgere in modo esclusivo, quindi professionale, l’attività), dovrebbe concludersi che nessun divieto sia posto dalla legge quanto all’esercizio dell’attività giornalistica di pubblicista senza previa iscrizione nel relativo elenco nell’albo. Peraltro, risulterebbe illogico il riferimento fatto dalla disposizione citata all’iscrizione dei giornalisti professionisti nell’albo professionale anziché nello specifico elenco professionisti dell’albo medesimo;
21. sul punto, appare pregnante la modifica apportata dalla L. n. 198 del 2016 laddove ha esplicitato che “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine”;
22. si concorda con la sentenza n. 3177 del 2019 sulla portata di interpretazione autentica della previsione di cui all’art. 5, L. n. 198 del 2016, che ha enucleato una “tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte Cost. n. 525 del 2000; in senso conforme, sentenze n. 209 del 2010; n. 24 del 2009; n. 170 del 2008; n. 234 del 2007; n. 274 del 2006; n. 26 del 2003; n. 374 del 2002).
Ritiene questo collegio che il legislatore del 2016 abbia reso esplicito ed imposto un significato più ampio dell’espressione “professione di giornalista” utilizzata nell’art. 45 cit., da intendere come attività giornalistica, comprensiva di quella svolta sia dal giornalista professionista e sia dal pubblicista, nelle diverse forme descritte dall’art. 1 della legge n. 69 del 1963;
23. la sentenza n. 3177 del 2019 ha invece letto la modifica del 2016 come sostanzialmente priva di effetti, rilevando come “fin dalla formulazione originaria della legge n. 69/1963 esistevano due elenchi separati (giornalista professionista e pubblicista) facenti parte del medesimo albo (quello dei giornalisti)”; che “la locuzione ‘professione di giornalista’ (presente in entrambe le versioni) già evocava le caratteristiche della professionalità e così non solo la continuità, ma anche l’esclusività”; che “anche prima della modifica di cui all’art. 5 legge n. 198/16 il collaboratore fisso era pur sempre un giornalista professionista, ossia un lavoratore che esercitava la ‘professione di giornalista’ se lo faceva in modo continuativo ed esclusivo”;
24. non si ritiene tale lettura condivisibile in quanto il nuovo testo introdotto dalla legge n. 198 del 2016 sembra volto proprio a superare l’interpretazione adottata dalla giurisprudenza che aveva riferito la previsione dell’art. 45 unicamente ai giornalisti professionisti, escludendone i pubblicisti;
25. la nuova formulazione dell’art. 45, in modo espresso e senza che possano esservi dubbi, consente di riferire il titolo e la professione di giornalista sia ai professionisti e sia ai pubblicisti, come definiti dall’art. 1 della legge; dal che discende che anche per i pubblicisti (come pacificamente ritenuto per i giornalisti professionisti) deve esistere un’attività giornalistica subordinata legittimamente esercitabile;
26. sulla base di questo dato, occorre ora procedere ad ulteriori approfondimenti, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni della legge n. 69 del 1963 e del contratto collettivo nazionale del lavoro giornalistico;
27. deve anzitutto darsi atto di come la stessa legge n. 69 del 1963, individui i ruoli per cui è necessaria la qualifica di giornalista professionista e quelli per cui è sufficiente essere pubblicista; in particolare, l’art. 46 stabiliva che il direttore e il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell’art. 34, dovessero essere iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti (disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Cost. n. 98 del 1968), consentendo che “per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell’art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico”;
28. ai sensi dell’art. 5 del c.n.l.g., “In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termine degli attuali ordinamenti:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza della Capitale, delle capitali estere e di Nuova York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilità derivante da eventuali cumuli di incarichi…”;
29. il contratto collettivo, in sintonia con la legge del 1963, riserva alcuni ruoli, come quelli di direttore, di redattore, di corrispondente nei grandi uffici delle capitali nazionali ed estere e di inviato speciale, da svolgere presso imprese editrici di giornali quotidiani, ai giornalisti professionisti; mentre consente ai pubblicisti di svolgere attività come collaboratore fisso (art. 36 seconda nota a verbale), senza necessità di presenza in redazione, oppure nelle redazioni decentrate e negli uffici di corrispondenza, nei limiti di cui all’art. 36, prima nota a verbale, ed anche in via esclusiva (art. 36 primo comma);
30. la legge del 1963 ed il contratto collettivo tracciano tra le figure di giornalista professionista e di pubblicista una diversità non solo quantitativa (legata alla esclusività e quotidianità dell’attività oppure alla non occasionalità e continuità della stessa), ma anche qualitativa, riservando a ciascuno qualifiche e quindi mansioni e responsabilità di diverso livello;
31. la giurisprudenza di questa Corte ha, ad esempio, costantemente ancorato la distinzione tra le mansioni del redattore e quelle del collaboratore fisso sia al carattere quotidiano della prestazione del primo, esigendosi per il collaboratore solo il diverso requisito della “continuità”, sia al fatto che solo al primo è richiesto il coinvolgimento nella cosiddetta cucina redazionale, implicante la più ampia elaborazione del prodotto da editare, sotto il profilo della definitiva revisione e selezione degli articoli e sotto il profilo della composizione del giornale da pubblicare (Cass. n. 4797 del 2004; n. 14931 del 2009; n. 3037 del 2011; n. 11065 del 2014; n. 32153 del 2018), laddove l’impegno del collaboratore fisso si concreta nel redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici o compilare rubriche;
32. la giurisprudenza (Cass. n. 6070 del 1986; n. 3168 del 1990) ha anche considerato come qualifica superiore quella di redattore, di cui all’art. 1 del c.n.l.g., rispetto a quella di collaboratore fisso, di cui all’art. 2 del medesimo contratto, riconoscendo al giudice, di fronte ad una domanda di inquadramento come redattore, il potere di riconoscere il profilo inferiore di collaboratore fisso;
33. la differenza anche qualitativa delle mansioni attribuibili al giornalista professionista e al pubblicista è, d’altra parte, il riflesso del diverso percorso professionale previsto dalla legge n. 69 del 1963 per le due figure. Il primo è tenuto a svolgere il periodo di praticantato (art. 34, L. n. 69 del 1963) e a superare una prova di idoneità professionale (art. 32), mentre il pubblicista deve unicamente documentare, attraverso giornali e periodici contenenti scritti a sua firma e certificati dei direttori delle pubblicazioni, di aver svolto attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni (art. 35);
34. da quanto detto emerge come il discrimine tra la professione di giornalista professionista e quella di pubblicista, secondo l’art. 45 della legge n. 69 del 1963, come sostituito dalla L. n. 198 del 2016, debba essere individuato attraverso le diverse qualifiche e mansioni che, secondo il dettato di legge e di contratto collettivo, risultano a ciascuna figura attribuibili e non possa dipendere unicamente dal dato fattuale quantitativo dell’esclusività o meno dell’impegno in concreto profuso;
35. con la conseguenza che il dato fattuale, dello svolgimento in modo esclusivo dell’attività di collaboratore fisso, non può costituire criterio univoco per attrarre l’esercizio di attività nella professione del giornalista professionista, a cui, in realtà, sono riservati compiti diversi e più complessi;
36. non appare quindi condivisibile la decisione adottata da questa Corte con la sentenza n. 3177 del 2019 laddove, invece, ha elevato il dato quantitativo della esclusività ad unico elemento discretivo tra le due figure di giornalista professionista e di pubblicista, con conseguenze che paiono illogiche; difatti, seguendo la suddetta pronuncia, si dovrebbe escludere la nullità del rapporto di lavoro del pubblicista collaboratore fisso che svolga anche altre professioni, ed affermare la nullità ove il medesimo soggetto svolga le identiche mansioni di collaboratore fisso, senza però essere occupato in altre professioni; in tal modo facendosi dipendere la nullità da circostanze che potrebbero essere del tutto casuali e involontarie;
37. a parere di questo collegio, dal punto di vista sistematico, non è ravvisabile alcuna ragione logica e giuridica per cui il collaboratore fisso debba necessariamente essere un giornalista professionista e non possa essere un pubblicista, anche ove eserciti di fatto l’attività in modo esclusivo, per scelta o per necessità, risultando le caratteristiche delineate dall’art. 2 c.n.l.g. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) assolutamente compatibili con quelle descritte dall’art. 1, L. n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi);
38. gli argomenti finora esposti depongono per la legittimità dell’attività giornalistica svolta, anche in modo esclusivo e continuativo, dal collaboratore fisso iscritto nell’elenco dei pubblicisti;
39. poiché tale questione di diritto è stata decisa in modo difforme dalla Sezione Lavoro di questa Corte con la sentenza n. 3177 del 2019, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., si dispone la trasmissione del presente ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.